Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00908/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 327 del 2021, proposto da:
- OS CA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Traldi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per la dichiarazione d’illegittimità
- del silenzio serbato dall’A.c. sull’istanza presentata dalla sig.ra CA in data 2 novembre 2020 allo Sportello Unico Edilizia, volta ad ottenere il rilascio del titolo relativo alla Pratica Condono Edilizio n. 0409;
- e per l’accertamento dell’obbligo dell’A.c. di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con istanza del 10 dicembre 2004, n. 0409, la sig.ra CA richiedeva il condono edilizio relativamente a un fabbricato identificato nel C.U. di Gallipoli al foglio 2, particella 124.
- in data 23 febbraio 2017, dopo due pronunce di questo T.a.r. ( sentenze n. 617/2009 e n. 2641/2014 ), l’A.c. attestava, con nota prot. n. 9355, la compatibilità paesaggistica dell’intervento in parola, subordinando il rilascio del titolo a serie di pagamenti da parte della istante.
- in data 5 luglio 2018 la sig.ra CA trasmetteva al Comune di Gallipoli la documentazione relativa ai predetti pagamenti.
- trascorsi più di due anni senza che il titolo venisse rilasciato, la ricorrente presentava una ulteriore istanza, del 2 novembre 2020.
- nell’inerzia dell’A.c. veniva quindi proposto il presente ricorso, così articolato: violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; b) violazione dell’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990; decorso del termine di conclusione del procedimento.
2.- Considerato che:
- successivamente alla proposizione del ricorso, e in specie in data 16 marzo 2021, il Dirigente del Settore 4 - Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia e Innovazione del Comune di Gallipoli dava parere favorevole al rilascio del richiesto condono, a condizione che venisse “ acquisito preventivamente il nulla-osta idrogeologico favorevole ex R.D. n. 3267/1923 ”.
- il successivo 26 maggio 2021 l’A.c. trasmetteva la richiesta di parere alla Regione Puglia.
- in data 16 agosto 2021 l’Ufficio Regionale del Servizio Foreste di Lecce rilasciava il nulla-osta idrogeologico favorevole e lo trasmetteva al Comune di Gallipoli.
2.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere accolto, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza di condono presentata dalla sig.ra CA entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
- le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei lunghi periodi trascorsi dal deposito della documentazione del 5 luglio 2018 al parere favorevole condizionato del 16 marzo 2021, e poi dal rilascio del parere idrogeologico del 16 agosto 2021 all’odierna udienza, oltre che dell’assenza di ragioni giustificative di tale condotta inerte da parte del Comune di Gallipoli, le stesse vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 327 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e con il termine precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Gallipoli al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO