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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 21/03/2022, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00459/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2020, proposto da
TE RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e nessuno presente per le parti;
1) Premesso che:
- a) con sentenza n. 240 dell’11 febbraio 2021 questa Sezione sanciva « 2.1) […] l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/19, pubblicata in data 23 maggio 2019, nella parte in cui, con la stessa, è stato dichiarato “il diritto dell’istante al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo e condanna il Miur al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo al Miur, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei diritti”. Il tutto andrà corrisposto se e nella misura in cui sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit. D. L. n. 669/96 (“2. Nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso (…)”) »;
- b) con la suddetta sentenza si assegnava alla P.A. il termine di 90 (novanta) giorni per provvedere, decorrenti dalla notificazione/comunicazione di quella sentenza, e, in caso di perdurante inadempimento, si nominava, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico, presso il Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega, con assegnazione dell’ulteriore termine per provvedere di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- c) con istanza di sostituzione del commissario ad acta , notificata al Ministero dell’Istruzione presso l’Avvocatura dello Stato di Lecce il 24 febbraio 2022 e depositata il 28 febbraio 2022, parte ricorrente deduce la perdurante inerzia del Ministero e del commissario ad acta e chiede la sostituzione di quest’ultimo.
2) Ritenuto di dover acquisire, dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, una relazione di chiarimenti in cui:
a) sia precisato lo “stato” di adempimento alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/19 del 23 maggio 2019 e, correlativamente, alla sentenza di questo T.A.R. n. 240 dell’11 febbraio 2021;
b) siano evidenziate, ove l’adempimento non fosse avvenuto – così come dedotto da parte ricorrente –, le ragioni che lo hanno allo stato impedito;
c) siano indicati i tempi entro i quali si provvederà al perfezionamento degli atti e dei pagamenti ancora dovuti.
3) Ritenuto di assegnare, a tal fine, il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
4) Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone l’incombente di cui in motivazione e rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 15 giugno 2022.
Onera la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Commissario ad acta, indicato in motivazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO