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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 14/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3129/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
NT OV ET;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Valeria Salvati;
-Resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Platania;
-Resistente–
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il Preavviso di Fermo di Beni Mobili Registrati ex art. 86 D.P.R. 602/73 n.
293802025000043830000, notificato in data 18.02.2025, nella parte in cui l'Amministrazione Finanziaria - , Dir. P.le di Catania, in persona del suo legale CP_1
1 rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Viale della Libertà, n. 137, per il tramite del competente concessionario del servizio nazionale di riscossione
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede in Roma Via G. Grezar, n. 14, ingiungeva all'odierno esponente il pagamento della somma di € 2.885,78, con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento nel termine di giorni 30 dalla notifica sarebbe stato iscritto il fermo amministrativo sull'autovettura KIA Sportage 2 WD 1.7 CRDI Tg. ET096CT, a seguito del presunto mancato versamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale, oltre alle spese di notifica, anno di riferimento 2016, in virtù del seguente atto: - Avviso di addebito n.
59320170003565518000, indicato in modo generico nella stessa comunicazione preventiva di fermo amministrativo e presuntivamente notificato in data 21/10/2017.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: l'intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito e di Atti di Accertamento;
la nullità dell'avviso di addebito perché emesso senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente); la nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza delle sanzioni;
che l'autovettura, per la quale è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata, di proprietà del sig.
in virtù del regime di comunione legale dei beni adottato Parte_1 nell'occasione della celebrazione del matrimonio di quest'ultimo, è anche di proprietà, nella quota del 50%, della moglie sig.ra che, inoltre, la predetta Parte_2 autovettura è in uso esclusivo della predetta sig.ra la quale è affetta da Pt_2 gravissime patologie e tale autovettura è funzionale per il raggiungimento delle strutture sanitarie, ubicate a oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza della stessa, ove la stessa deve periodicamente recarsi per curare le gravi patologie di cui è affetta, sia autonomamente, sia accompagnata dal proprio marito essendo l'unica autovettura in uso al nucleo familiare;
che in particolare, la sig.ra è affetta da “Sclerosi Multipla Pt_2
Recidivante-Remittente in paziente con litiasi biliare e verosimili adenomiomi della colicisti (caso in osservazione)” come risulta dalla relazione di dimissione del
18.04.2024 a firma del dirigente medico di reparto Prof. dell'Azienda Persona_1
Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania presidio G.
Rodolico, reparto U.O.C. Clinica Neurologica;
che la predetta diagnosi, unitamente alle
2 cure e agli esami cui deve periodicamente sottoporsi la sig.ra risultano, Parte_2 altresì, dal certificato medico del 06.06.2024 emesso dal predetto reparto U.O.C. Clinica
Neurologica - U.O.S. Sclerosi Multipla dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania presidio G. Rodolico e dal successivo certificato medico del 07.11.2024 emesso dal predetto reparto U.O.C. Clinica
Neurologica - U.O.S. Sclerosi Multipla dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania presidio G. Rodolico;
che alla luce di quanto sopra esposto e documentato, è evidente il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe dall'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo a carico di un'autovettura in uso ad una persona affetta da gravi patologie e che, dalla stessa, viene utilizzata per recarsi presso le strutture sanitarie, distanti oltre 60 km dalla propria residenza, al fine di curare, sottoporsi ad esami specialistici e diagnostici, a visite specialistiche per contrastare la predetta e documentata grave patologia di cui è affetta.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale, periodo di riferimento
2016 e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, con i ruoli impugnati e con l'avviso di addebito ivi indicato;
- dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli, l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riscuotere Controparte_2 la somma di € 2.885,78 iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, dell'avviso di addebito ivi indicato e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o dell'avviso di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, dell'avviso di addebito ivi indicato, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania CP_1
o ad altri Enti;
- annullare e privare di ogni effetto l'avviso di addebito n.
59320170003565518000, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
3 293802025000043830000 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio eccepiva la tardività dell'opposizione avverso l'avviso di addebito, l'insussistenza dell'invocata prescrizione, la carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi propri della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
L si costituiva nel giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva relativamente alle contestazioni riferite alla formazione dei ruoli,
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché deducendo la correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 14.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che, al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Orbene, la resistente ha prodotto le prove di notifica del predetto avviso di addebito da cui risulta che l'avviso di addebito è stato notificato per compiuta giacenza in data 21.10.2017.
Osserva il decidente che sulla validità ed efficacia della notifica per compiuta giacenza si è pronunciata, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità. Tra le altre, Corte di
Cassazione – sentenza n. 43250/16: “Con riguardo, innanzitutto, alla notifica dell'accertamento / intimazione il Collegio medesimo ha evidenziato che la CP_1 stessa si era perfezionata attraverso la cd. compiuta giacenza;
orbene, trattasi di una procedura priva di qualsivoglia nullità. Ed invero, per costante indirizzo di questa Corte, le modalità di comunicazione dell'avviso in oggetto non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto - per i soli illeciti di natura amministrativa - dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, nè quello delle notificazioni
4 previste dal codice di procedura penale, e ben possono essere, pertanto, effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U, 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez.
3, n. 26054 del 14/2/2007, Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/2/2005, Per_2 Per_3
Rv. 230985). Ne consegue - come già affermato da questa Sezione (n. 52026 del
21/10/2014 …) - che, anche in caso di "compiuta giacenza" della relativa raccomandata di invio, la comunicazione della contestazione deve ritenersi validamente perfezionata proprio in virtù della presunzione appena ricordata, come costantemente affermato, del resto, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; di recente, Sez. 2, n. 1188/14 del 10/12/2013, non massimata;
Sez. L., n. 6527 del
24/04/2003, Rv. 562463) e, di recente, sempre con riguardo alla fattispecie della CP_ comunicazione dell'avviso di contestazione, da questa stessa sezione (Sez. 3, n.
45451 del 18/07/2014, Cardaci, non massimata). Sicché, in altri termini, in caso di impiego del mezzo postale, la comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla”. Alla notifica per compiuta giacenza non si applica la L. n. 890/1982, che detta norme in tema di notifica degli atti a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n.
17598/2010). Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo di ordinaria raccomandata del servizio postale. La giurisprudenza, ormai consolidata, ha chiarito la differenza tra la disciplina della notifica a mezzo di raccomandata semplice dell'ufficio postale (cartolina bianca) e notifica a mezzo di raccomandata “atti giudiziari” (cartolina verde). Del resto, diverso è anche il termine decorso il quale si perfeziona la notifica: 30 giorni per la raccomandata ordinaria e 10 giorni per quella dell'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, 6881). Sulla questione la
Corte di Cassazione con sentenza n. 20506/17 ha chiarito: “Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: N. 17723 del
2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011;, N. 270 del 2012; n. 9111 del
06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza
5 intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8” (cfr. Cass., ord. n. 2339/2021). La raccomandata non ritirata che va in giacenza viene considerata, dunque, legalmente valida. L'avviso della relativa giacenza va effettuato non mediante altra raccomandata ma, piuttosto, mediante affissione alla porta o inserimento nella cassetta postale dell'avviso di tentata notifica, tramite cui si informa il destinatario della esistenza di una raccomandata in giacenza presso l'ufficio postale. A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'operatore postale rilascia il relativo avviso di giacenza, anche se la compiuta giacenza si perfeziona solo al decorrere di 10 o 30 giorni, a seconda dei casi (cfr. Cass. n.
27526/2013). La Corte Costituzionale con sentenza n. 175/18 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/1982.
6 Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni espresse, deve essere ritenuta valida la notifica dell'avviso di addebito sottostante la comunicazione di preavviso di fermo impugnata.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito, da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dell'avviso non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della 7 cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In
8 proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica dell'avviso di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Rileva il decidente che relativamente all'avviso di addebito in questione è stata notificata successivamente l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90007762 36 000 in data 29.03.2022.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
9 vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata e di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, relativamente all'avviso di addebito sottostante la comunicazione di preavviso d fermo alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Osserva, comunque, il decidente che nel caso di specie è stato richiesto anche l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo in quanto ricadente su un mezzo di cui è comproprietaria la moglie del ricorrente che versa in grave condizione di disabilità ed il mezzo rappresenta l'unico strumento attraverso il quale la predetta può raggiungere i luoghi di cura.
Orbene risulta documentato in atti che la predetta comproprietaria del mezzo è affetta da una grave malattia degenerativa che determina una sua invalidità permanente (v. certificazione medica in atti) e da quello che si evince dagli atti appare che il veicolo per il quale è stato emesso il preavviso è l'unico che può utilizzare per raggiungere i lughi di cura. Tali circostanze giustificano l'accoglimento del ricorso. E' vero che nessuna norma espressamente vieta di sottoporre a fermo amministrativo il veicolo del disabile ed è altrettanto vero che le uniche norme riguardanti i veicoli dei disabili riguardano il blocco fisico dei veicoli, non invece le misure amministrative. L'art. 86, dPR 602/1973,
10 tuttavia, nel disciplinare il procedimento di fermo di beni mobili registrati, così stabilisce al comma 2: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. Il legislatore ha dunque mostrato di voler tenere in considerazione, sin dalla fase preventiva del fermo e prima della sua materiale esecuzione, le funzioni assolte dal bene che l'agente intende sottoporre a fermo, escludendo che il preavviso possa tradursi nella effettiva iscrizione quando detto bene sia strumentale all'attività di impresa o della professione. Il fermo non è consentito quando esso si traduca nella sottrazione di un bene che serve al sostentamento del debitore e dunque che indirettamente mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Così individuata la ratio dell'esclusione di alcune categorie di beni dal novero di quelli sottoponibili a fermo, deve ritenersi, attraverso un procedimento di interpretazione analogica, che il divieto abbracci tutte le ipotesi in cui il bene mobile registrato sia funzionale a garantire esigenze vitali del proprietario;
tra queste rientra certamente quella in cui il bene è l'unico mezzo di locomozione di un disabile motorio grave. Del resto, la presenza di una norma come l'art. 355, comma 5, dPR 495/1992 che, pur non direttamente applicabile al caso di specie in quanto relativa al blocco materiale dei mezzi, vieta “il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, mostra che l'ordinamento ha inteso tenere in considerazione le esigenze dei disabili connesse alla circolazione stradale, ravvisando nell'uso dei veicoli uno strumento di esplicazione della libertà personale e di protezione della salute delle persone svantaggiate, cioè di valori che sono protetti a livello costituzionale (art. 2, 16,
32 Cost.) (vedi in tal senso Trib. Roma – Sez. Lav. Sentenza n. 10090/2016 pubbl. il
23/11/2016 RG n. 14778/2016.
Il preavviso di fermo va in conclusione annullato e inibita l'iscrizione.
11 Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della novità delle questioni esaminate e della parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie parzialmente la domanda nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto dichiara illegittimo, limitatamente ai crediti previdenziali e assistenziali, il preavviso di fermo amministrativo n. 293802025000043830000 relativo all'autoveicolo KIA
Sportage 2 WD 1.7 CRDI Tg. ET096CT e inibisce l'iscrizione del fermo amministrativo su detto veicolo;
compensa le spese.
Catania, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 14/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3129/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
NT OV ET;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Valeria Salvati;
-Resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Platania;
-Resistente–
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il Preavviso di Fermo di Beni Mobili Registrati ex art. 86 D.P.R. 602/73 n.
293802025000043830000, notificato in data 18.02.2025, nella parte in cui l'Amministrazione Finanziaria - , Dir. P.le di Catania, in persona del suo legale CP_1
1 rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Viale della Libertà, n. 137, per il tramite del competente concessionario del servizio nazionale di riscossione
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede in Roma Via G. Grezar, n. 14, ingiungeva all'odierno esponente il pagamento della somma di € 2.885,78, con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento nel termine di giorni 30 dalla notifica sarebbe stato iscritto il fermo amministrativo sull'autovettura KIA Sportage 2 WD 1.7 CRDI Tg. ET096CT, a seguito del presunto mancato versamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale, oltre alle spese di notifica, anno di riferimento 2016, in virtù del seguente atto: - Avviso di addebito n.
59320170003565518000, indicato in modo generico nella stessa comunicazione preventiva di fermo amministrativo e presuntivamente notificato in data 21/10/2017.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: l'intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito e di Atti di Accertamento;
la nullità dell'avviso di addebito perché emesso senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente); la nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza delle sanzioni;
che l'autovettura, per la quale è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata, di proprietà del sig.
in virtù del regime di comunione legale dei beni adottato Parte_1 nell'occasione della celebrazione del matrimonio di quest'ultimo, è anche di proprietà, nella quota del 50%, della moglie sig.ra che, inoltre, la predetta Parte_2 autovettura è in uso esclusivo della predetta sig.ra la quale è affetta da Pt_2 gravissime patologie e tale autovettura è funzionale per il raggiungimento delle strutture sanitarie, ubicate a oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza della stessa, ove la stessa deve periodicamente recarsi per curare le gravi patologie di cui è affetta, sia autonomamente, sia accompagnata dal proprio marito essendo l'unica autovettura in uso al nucleo familiare;
che in particolare, la sig.ra è affetta da “Sclerosi Multipla Pt_2
Recidivante-Remittente in paziente con litiasi biliare e verosimili adenomiomi della colicisti (caso in osservazione)” come risulta dalla relazione di dimissione del
18.04.2024 a firma del dirigente medico di reparto Prof. dell'Azienda Persona_1
Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania presidio G.
Rodolico, reparto U.O.C. Clinica Neurologica;
che la predetta diagnosi, unitamente alle
2 cure e agli esami cui deve periodicamente sottoporsi la sig.ra risultano, Parte_2 altresì, dal certificato medico del 06.06.2024 emesso dal predetto reparto U.O.C. Clinica
Neurologica - U.O.S. Sclerosi Multipla dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania presidio G. Rodolico e dal successivo certificato medico del 07.11.2024 emesso dal predetto reparto U.O.C. Clinica
Neurologica - U.O.S. Sclerosi Multipla dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania presidio G. Rodolico;
che alla luce di quanto sopra esposto e documentato, è evidente il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe dall'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo a carico di un'autovettura in uso ad una persona affetta da gravi patologie e che, dalla stessa, viene utilizzata per recarsi presso le strutture sanitarie, distanti oltre 60 km dalla propria residenza, al fine di curare, sottoporsi ad esami specialistici e diagnostici, a visite specialistiche per contrastare la predetta e documentata grave patologia di cui è affetta.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale, periodo di riferimento
2016 e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, con i ruoli impugnati e con l'avviso di addebito ivi indicato;
- dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli, l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riscuotere Controparte_2 la somma di € 2.885,78 iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, dell'avviso di addebito ivi indicato e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o dell'avviso di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, dell'avviso di addebito ivi indicato, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania CP_1
o ad altri Enti;
- annullare e privare di ogni effetto l'avviso di addebito n.
59320170003565518000, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
3 293802025000043830000 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio eccepiva la tardività dell'opposizione avverso l'avviso di addebito, l'insussistenza dell'invocata prescrizione, la carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi propri della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
L si costituiva nel giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva relativamente alle contestazioni riferite alla formazione dei ruoli,
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché deducendo la correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 14.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che, al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Orbene, la resistente ha prodotto le prove di notifica del predetto avviso di addebito da cui risulta che l'avviso di addebito è stato notificato per compiuta giacenza in data 21.10.2017.
Osserva il decidente che sulla validità ed efficacia della notifica per compiuta giacenza si è pronunciata, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità. Tra le altre, Corte di
Cassazione – sentenza n. 43250/16: “Con riguardo, innanzitutto, alla notifica dell'accertamento / intimazione il Collegio medesimo ha evidenziato che la CP_1 stessa si era perfezionata attraverso la cd. compiuta giacenza;
orbene, trattasi di una procedura priva di qualsivoglia nullità. Ed invero, per costante indirizzo di questa Corte, le modalità di comunicazione dell'avviso in oggetto non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto - per i soli illeciti di natura amministrativa - dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, nè quello delle notificazioni
4 previste dal codice di procedura penale, e ben possono essere, pertanto, effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U, 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez.
3, n. 26054 del 14/2/2007, Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/2/2005, Per_2 Per_3
Rv. 230985). Ne consegue - come già affermato da questa Sezione (n. 52026 del
21/10/2014 …) - che, anche in caso di "compiuta giacenza" della relativa raccomandata di invio, la comunicazione della contestazione deve ritenersi validamente perfezionata proprio in virtù della presunzione appena ricordata, come costantemente affermato, del resto, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; di recente, Sez. 2, n. 1188/14 del 10/12/2013, non massimata;
Sez. L., n. 6527 del
24/04/2003, Rv. 562463) e, di recente, sempre con riguardo alla fattispecie della CP_ comunicazione dell'avviso di contestazione, da questa stessa sezione (Sez. 3, n.
45451 del 18/07/2014, Cardaci, non massimata). Sicché, in altri termini, in caso di impiego del mezzo postale, la comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla”. Alla notifica per compiuta giacenza non si applica la L. n. 890/1982, che detta norme in tema di notifica degli atti a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n.
17598/2010). Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo di ordinaria raccomandata del servizio postale. La giurisprudenza, ormai consolidata, ha chiarito la differenza tra la disciplina della notifica a mezzo di raccomandata semplice dell'ufficio postale (cartolina bianca) e notifica a mezzo di raccomandata “atti giudiziari” (cartolina verde). Del resto, diverso è anche il termine decorso il quale si perfeziona la notifica: 30 giorni per la raccomandata ordinaria e 10 giorni per quella dell'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, 6881). Sulla questione la
Corte di Cassazione con sentenza n. 20506/17 ha chiarito: “Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: N. 17723 del
2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011;, N. 270 del 2012; n. 9111 del
06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza
5 intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8” (cfr. Cass., ord. n. 2339/2021). La raccomandata non ritirata che va in giacenza viene considerata, dunque, legalmente valida. L'avviso della relativa giacenza va effettuato non mediante altra raccomandata ma, piuttosto, mediante affissione alla porta o inserimento nella cassetta postale dell'avviso di tentata notifica, tramite cui si informa il destinatario della esistenza di una raccomandata in giacenza presso l'ufficio postale. A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'operatore postale rilascia il relativo avviso di giacenza, anche se la compiuta giacenza si perfeziona solo al decorrere di 10 o 30 giorni, a seconda dei casi (cfr. Cass. n.
27526/2013). La Corte Costituzionale con sentenza n. 175/18 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/1982.
6 Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni espresse, deve essere ritenuta valida la notifica dell'avviso di addebito sottostante la comunicazione di preavviso di fermo impugnata.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito, da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dell'avviso non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della 7 cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In
8 proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica dell'avviso di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Rileva il decidente che relativamente all'avviso di addebito in questione è stata notificata successivamente l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90007762 36 000 in data 29.03.2022.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
9 vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata e di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, relativamente all'avviso di addebito sottostante la comunicazione di preavviso d fermo alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Osserva, comunque, il decidente che nel caso di specie è stato richiesto anche l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo in quanto ricadente su un mezzo di cui è comproprietaria la moglie del ricorrente che versa in grave condizione di disabilità ed il mezzo rappresenta l'unico strumento attraverso il quale la predetta può raggiungere i luoghi di cura.
Orbene risulta documentato in atti che la predetta comproprietaria del mezzo è affetta da una grave malattia degenerativa che determina una sua invalidità permanente (v. certificazione medica in atti) e da quello che si evince dagli atti appare che il veicolo per il quale è stato emesso il preavviso è l'unico che può utilizzare per raggiungere i lughi di cura. Tali circostanze giustificano l'accoglimento del ricorso. E' vero che nessuna norma espressamente vieta di sottoporre a fermo amministrativo il veicolo del disabile ed è altrettanto vero che le uniche norme riguardanti i veicoli dei disabili riguardano il blocco fisico dei veicoli, non invece le misure amministrative. L'art. 86, dPR 602/1973,
10 tuttavia, nel disciplinare il procedimento di fermo di beni mobili registrati, così stabilisce al comma 2: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. Il legislatore ha dunque mostrato di voler tenere in considerazione, sin dalla fase preventiva del fermo e prima della sua materiale esecuzione, le funzioni assolte dal bene che l'agente intende sottoporre a fermo, escludendo che il preavviso possa tradursi nella effettiva iscrizione quando detto bene sia strumentale all'attività di impresa o della professione. Il fermo non è consentito quando esso si traduca nella sottrazione di un bene che serve al sostentamento del debitore e dunque che indirettamente mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Così individuata la ratio dell'esclusione di alcune categorie di beni dal novero di quelli sottoponibili a fermo, deve ritenersi, attraverso un procedimento di interpretazione analogica, che il divieto abbracci tutte le ipotesi in cui il bene mobile registrato sia funzionale a garantire esigenze vitali del proprietario;
tra queste rientra certamente quella in cui il bene è l'unico mezzo di locomozione di un disabile motorio grave. Del resto, la presenza di una norma come l'art. 355, comma 5, dPR 495/1992 che, pur non direttamente applicabile al caso di specie in quanto relativa al blocco materiale dei mezzi, vieta “il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, mostra che l'ordinamento ha inteso tenere in considerazione le esigenze dei disabili connesse alla circolazione stradale, ravvisando nell'uso dei veicoli uno strumento di esplicazione della libertà personale e di protezione della salute delle persone svantaggiate, cioè di valori che sono protetti a livello costituzionale (art. 2, 16,
32 Cost.) (vedi in tal senso Trib. Roma – Sez. Lav. Sentenza n. 10090/2016 pubbl. il
23/11/2016 RG n. 14778/2016.
Il preavviso di fermo va in conclusione annullato e inibita l'iscrizione.
11 Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della novità delle questioni esaminate e della parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie parzialmente la domanda nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto dichiara illegittimo, limitatamente ai crediti previdenziali e assistenziali, il preavviso di fermo amministrativo n. 293802025000043830000 relativo all'autoveicolo KIA
Sportage 2 WD 1.7 CRDI Tg. ET096CT e inibisce l'iscrizione del fermo amministrativo su detto veicolo;
compensa le spese.
Catania, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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