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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 5004/2025 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Raffaella Pini e Parte_1 C.F._1
LA AR IU AN
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
, nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1 Persona_1
nato a [...] - provincia Murillo (Bolivia) il 05.01.1992.
[...]
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere sposato con , di avere due figlie nate da un precedente matrimonio, di Controparte_1 superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- che l'adottando cittadino boliviano, vive in Bolivia ed è figlio di Persona_1 Persona_2
sorella di , e di , cittadini boliviani residenti
[...] Controparte_1 Persona_3 in Bolivia;
- che l'adottando ha un fratello, adottato in Bolivia dalla moglie del Persona_4 ricorrente;
1 - che il signor intende adottare il nipote di sua moglie per corroborare il legame già sentito come Pt_1 familiare ed esistente non solo tra di loro, ma anche tra le due famiglie, quella del signor e quella Pt_1 di Per_1
- che sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 11.11.2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare il sig. Per_1 in ragione del forte legame affettivo tra di loro e per consentirgli di riunirsi al fratello che oggi vive
[...]
Per_ Per Per_ in Italia (“[…] Ho deciso di adottare perché mia moglie ha adottato il fratello di Non ricordo se lo ha Per_ adottato qui in Italia o in Bolivia, lo ha adottato per dargli una vita migliore. Voglio dare anche a una vita migliore Per di quella che lo aspetta in Bolivia e poi per stare tutti insieme in famiglia, anche con il fratello IC vive in Italia, lavora e ha un buon stipendio. Anche le mie figlie e i figli di mia moglie sono d'accordo.”).
Il sig. fratello e procuratore speciale dell'adottando, ha espresso il consenso Persona_4
Per_ alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto tra e il ricorrente (“[…] è Per_1 venuto qui qualche mese fa per conoscere la famiglia di e di mia zia e per conoscere Milano, si è instaurato un bel Pt_1 rapporto tra di loro. Prima del suo soggiorno in Italia JA si sentiva con i miei zii telefonicamente e si scrivevano. […] Per_ Per_ Mio zio ha deciso di adottare per unire la famiglia e perché vive in Bolivia ma vorrebbe venire a vivere qui a
Milano […]”).
Nel corso della stessa udienza anche la moglie e le figlie dell'adottante, la madre e il procuratore speciale del padre dell'adottando e il fratello di quest'ultimo sono stati sentiti e hanno espresso il loro assenso all'adozione, confermando la solidità del legame già esistente tra le famiglie del ricorrente e dell'adottando e di quello instauratosi nel tempo tra i due.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Il cognome dell'adottando rimane inalterato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da : Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] Persona_1 il 05.01.1992, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2 - dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 5004/2025 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Raffaella Pini e Parte_1 C.F._1
LA AR IU AN
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
, nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1 Persona_1
nato a [...] - provincia Murillo (Bolivia) il 05.01.1992.
[...]
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere sposato con , di avere due figlie nate da un precedente matrimonio, di Controparte_1 superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- che l'adottando cittadino boliviano, vive in Bolivia ed è figlio di Persona_1 Persona_2
sorella di , e di , cittadini boliviani residenti
[...] Controparte_1 Persona_3 in Bolivia;
- che l'adottando ha un fratello, adottato in Bolivia dalla moglie del Persona_4 ricorrente;
1 - che il signor intende adottare il nipote di sua moglie per corroborare il legame già sentito come Pt_1 familiare ed esistente non solo tra di loro, ma anche tra le due famiglie, quella del signor e quella Pt_1 di Per_1
- che sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 11.11.2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare il sig. Per_1 in ragione del forte legame affettivo tra di loro e per consentirgli di riunirsi al fratello che oggi vive
[...]
Per_ Per Per_ in Italia (“[…] Ho deciso di adottare perché mia moglie ha adottato il fratello di Non ricordo se lo ha Per_ adottato qui in Italia o in Bolivia, lo ha adottato per dargli una vita migliore. Voglio dare anche a una vita migliore Per di quella che lo aspetta in Bolivia e poi per stare tutti insieme in famiglia, anche con il fratello IC vive in Italia, lavora e ha un buon stipendio. Anche le mie figlie e i figli di mia moglie sono d'accordo.”).
Il sig. fratello e procuratore speciale dell'adottando, ha espresso il consenso Persona_4
Per_ alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto tra e il ricorrente (“[…] è Per_1 venuto qui qualche mese fa per conoscere la famiglia di e di mia zia e per conoscere Milano, si è instaurato un bel Pt_1 rapporto tra di loro. Prima del suo soggiorno in Italia JA si sentiva con i miei zii telefonicamente e si scrivevano. […] Per_ Per_ Mio zio ha deciso di adottare per unire la famiglia e perché vive in Bolivia ma vorrebbe venire a vivere qui a
Milano […]”).
Nel corso della stessa udienza anche la moglie e le figlie dell'adottante, la madre e il procuratore speciale del padre dell'adottando e il fratello di quest'ultimo sono stati sentiti e hanno espresso il loro assenso all'adozione, confermando la solidità del legame già esistente tra le famiglie del ricorrente e dell'adottando e di quello instauratosi nel tempo tra i due.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Il cognome dell'adottando rimane inalterato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da : Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] Persona_1 il 05.01.1992, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2 - dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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