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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6586/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.20 sono presenti l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. Elisabetta Violante per l' E' presente ai fini della pratica forense CP_1 la dott.ssa L'avv. Germanà insiste in ricorso e fa Persona_1 presente che la maggiorazione sociale è stata erogata fino al 2022 e da quella data nuovamente sospesa. Pertanto si insiste nelle note depositate per l'udienza del
27.06.2024 nel procedimento 6866/2023.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6586 e 6866/2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale e maggiorazione sociale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. dichiara che il ricorrente ha diritto alla maggiorazione sociale a far data dal mese di agosto
2020 e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute. CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in Euro CP_1
1.800,00 oltre spese generali, CPA e IVA, d a distrarsi in favore dell'avv. Francesco Germanà.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, portanti i numeri 6586/2023 e 6866/2023, successivamente riuniti, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo, con il primo ricorso “accertare e CP_1
dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.l. n. 104 del 14.08.2020, per il c.d. “aumento al milione”, a far data da agosto 2020, revocando, ove di diritto, i provvedimenti di reiezione dell' e conseguentemente condannare l' a corrispondere al Sig. la CP_1 CP_1 Pt_1
maggiorazione sociale ex art. 15, d.l. n. 104 del 14.08.2020, per il c.d. “aumento al milione”, oltre ratei pregressi a far data dal mese di agosto 2020”; con il secondo ricorso proponendo opposizione avverso la note pervenuta in data 30.03.2022 con la quale l' comunicava CP_1
di avere provvedo alla revoca della maggiorazione sociale nonchè della maggiorazione prevista dall'articolo 38 legge 448/2001, chiedendo di “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità del provvedimento dell' adottato in data CP_1
30.03.2022; annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di CP_1
parte resistente dall'azione restitutoria;
annullare la pratica di indebito avviata dall' CP_1
per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione di parte resistente, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le somme dedotte in giudizio, CP_1
conseguentemente condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente riscosse;
CP_1
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto e chiedendo CP_1
la riunione dei due procedimenti.
La causa, riuniti i procedimenti e disposta l'audizione del funzionario, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso deve essere accolto.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c. ed è inapplicabile la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge
412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, affermando, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass.
n. 31372/2019 e Cass. 16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (nel caso de quo, tuttavia, le dichiarazioni dei redditi sono state regolarmente trasmesse, quindi nessuna omissione e/o dimenticanza)
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente
“anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata).
Nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, co. 6 L.335/1995 secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del 07/02/2024.
Chiarito quanto precede è evidente che l'azione di recupero avvenuta nel 2022 è tempestiva perché relativa all'anno 2021.
Orbene, però, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente si desume che i limiti di reddituali cui fa riferimento l' non sono mai stati superati. CP_1
Per ottenere la maggiorazione il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a
8.469,73 euro, per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati, bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.447,42 euro, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura con l'esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.
Questi i limiti reddituali:
€ 8.476,26 → per l'anno 2021;
€ 8.603,66 → per l'anno 2022;
€ 9.156,44 → per l'anno 2023.
Diversamente da quanto dichiarato dal funzionario all'udienza del 04/04/2024 il CP_1
ricorrente, considerando detti limiti reddituali, non li ha mai superati, avendo documentato di avere percepito: nell'anno 2021, un reddito pari ad € 6.865,00 ; nell'anno 2022, un reddito pari ad € 5.019,00;
e nell'anno 2023 un reddito pari ad € 7.690,00
Nessuna revoca poteva e doveva essere effettuata nel 2022.
Conclusivamente va dichiarata la illegittimità del provvedimento adottato dall' che CP_1
dovrà restituire quanto eventualmente trattenuto .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso il 18/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6586/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.20 sono presenti l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. Elisabetta Violante per l' E' presente ai fini della pratica forense CP_1 la dott.ssa L'avv. Germanà insiste in ricorso e fa Persona_1 presente che la maggiorazione sociale è stata erogata fino al 2022 e da quella data nuovamente sospesa. Pertanto si insiste nelle note depositate per l'udienza del
27.06.2024 nel procedimento 6866/2023.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6586 e 6866/2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale e maggiorazione sociale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. dichiara che il ricorrente ha diritto alla maggiorazione sociale a far data dal mese di agosto
2020 e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute. CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in Euro CP_1
1.800,00 oltre spese generali, CPA e IVA, d a distrarsi in favore dell'avv. Francesco Germanà.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, portanti i numeri 6586/2023 e 6866/2023, successivamente riuniti, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo, con il primo ricorso “accertare e CP_1
dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.l. n. 104 del 14.08.2020, per il c.d. “aumento al milione”, a far data da agosto 2020, revocando, ove di diritto, i provvedimenti di reiezione dell' e conseguentemente condannare l' a corrispondere al Sig. la CP_1 CP_1 Pt_1
maggiorazione sociale ex art. 15, d.l. n. 104 del 14.08.2020, per il c.d. “aumento al milione”, oltre ratei pregressi a far data dal mese di agosto 2020”; con il secondo ricorso proponendo opposizione avverso la note pervenuta in data 30.03.2022 con la quale l' comunicava CP_1
di avere provvedo alla revoca della maggiorazione sociale nonchè della maggiorazione prevista dall'articolo 38 legge 448/2001, chiedendo di “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità del provvedimento dell' adottato in data CP_1
30.03.2022; annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di CP_1
parte resistente dall'azione restitutoria;
annullare la pratica di indebito avviata dall' CP_1
per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione di parte resistente, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le somme dedotte in giudizio, CP_1
conseguentemente condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente riscosse;
CP_1
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto e chiedendo CP_1
la riunione dei due procedimenti.
La causa, riuniti i procedimenti e disposta l'audizione del funzionario, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso deve essere accolto.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c. ed è inapplicabile la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge
412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, affermando, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass.
n. 31372/2019 e Cass. 16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (nel caso de quo, tuttavia, le dichiarazioni dei redditi sono state regolarmente trasmesse, quindi nessuna omissione e/o dimenticanza)
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente
“anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata).
Nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, co. 6 L.335/1995 secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del 07/02/2024.
Chiarito quanto precede è evidente che l'azione di recupero avvenuta nel 2022 è tempestiva perché relativa all'anno 2021.
Orbene, però, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente si desume che i limiti di reddituali cui fa riferimento l' non sono mai stati superati. CP_1
Per ottenere la maggiorazione il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a
8.469,73 euro, per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati, bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.447,42 euro, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura con l'esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.
Questi i limiti reddituali:
€ 8.476,26 → per l'anno 2021;
€ 8.603,66 → per l'anno 2022;
€ 9.156,44 → per l'anno 2023.
Diversamente da quanto dichiarato dal funzionario all'udienza del 04/04/2024 il CP_1
ricorrente, considerando detti limiti reddituali, non li ha mai superati, avendo documentato di avere percepito: nell'anno 2021, un reddito pari ad € 6.865,00 ; nell'anno 2022, un reddito pari ad € 5.019,00;
e nell'anno 2023 un reddito pari ad € 7.690,00
Nessuna revoca poteva e doveva essere effettuata nel 2022.
Conclusivamente va dichiarata la illegittimità del provvedimento adottato dall' che CP_1
dovrà restituire quanto eventualmente trattenuto .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso il 18/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio