Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende ConIGliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 340/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 06/05/2024 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Domenica Vazzana, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), Via
Roma, n. 29
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fortunato Romeo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bova Marina (RC), via Binsizza, n
3
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 1481/2018 del Tribunale di Reggio Calabria
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore il difensore dell'appellato presente, Avv. Fortunato Romeo che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 23/04/2024, nei termini assegnati col decreto dell'11/07/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Fortunato Romeo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i coniugi ed convenivano in Parte_1 Parte_3 giudizio , esponendo che, con decreto n. 167/07 del 29.6.2007, depositato in Parte_2
Cancelleria il 30.6.2007, il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione consensuale di
[...] ed , alle condizioni da loro concordemente indicate. Parte_1 Parte_2
ed evidenziavano, in particolare, che alla lettera e) delle condizioni Parte_1 Parte_3 concordate dai coniugi, essi avevano pattuito quanto segue: “Relativamente al negozio commerciale sito in
Melito P.S. (RC) via Nazionale n. 134 resta inteso che rimarrà intestato alla IG.ra sino all'estinzione Pt_2 del mutuo contratto per l'acquisto dopodiché la stessa si obbliga a cederlo a o a chiunque Parte_1 verrà indicato dal IG. fermo restando il pieno usufrutto dello stesso, nei termini temporali Parte_1 indicati”.
Avendo estinto il suddetto mutuo e non essendo riuscito ad ottenere il trasferimento dell'immobile lo unitamente alla IGnora , aveva iniziato il presente giudizio per ottenere una sentenza Parte_1 Parte_3 che producesse gli effetti del contratto non concluso (a causa della mancata prestazione del consenso della convenuta), secondo quanto disposto dall'art. 2932 c.c., una sentenza cioè che operasse il trasferimento, a favore dello stesso o della persona da lui indicata, della piena proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Melito di Porto Salvo, in via Nazionale, n. 134, costituente, nel Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria – Territorio, il subalterno 11 della particella 544 del foglio 44 di mappa.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , contestando in maniera decisa le argomentazioni di controparte Pt_2 evidenziando come la domanda attorea si palesasse priva di fondamento per manifesta violazione, da parte dello dell'art. 1363 codice civile e per una lettura degli accordi di separazione (che intervengono a Parte_1 regolare la fattispecie) assolutamente parziale ed errata nel complesso delle clausole che lo componevano.
La convenuta rilevava come, nell'ambito degli accordi di separazione, vi fossero altri e diversi obblighi
(rispetto alla clausola di cui alla lettera e) che incidevano ed interessavano l'immobile per cui è causa e che afferivano la estinzione di debiti da questo costituiti in capo alla IG.ra quando erano coniugi e che Pt_2 avrebbe dovuto adempiere nell'arco di anni cinque dalla separazione.
La convenuta, pertanto, si opponeva alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4/06/2018 in cui venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 1481/2018, emessa e pubblicata il 10/10/2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha così deciso:<<- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari>>.
Con atto di appello regolarmente notificato il IG. ha impugnato la sentenza n. 1481/2018, Parte_1 pubblicata il 10/10/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria, lamentando l'erronea interpretazione del Giudice della clausola e) dell'accordo di separazione sostenendo che la stessa non andava estrapolata dall'intero contesto, ma l'intero accordo della separazione andava esaminato, sostenendo anche l'errore in cui è incorso il Giudice nell'affermare che parte attrice ha provato di aver pagato le rate del mutuo contratto nel 2001 ma di non aver affrontato tutti gli altri debiti di cui si era accollato il pagamento sempre nell'accordo di separazione.
Chiedeva:
<< In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e o per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1481/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II
Civile, Giudice Dott.ssa Tagliamonte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 100092/2012 pubblicata il 10.10.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
-Riconoscere il diritto vantato dallo in riferimento alla clausola e) della sentenza di Parte_1 separazione omologata con decreto n. 167/07;
-conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
N VIA ISTRUTTORIA,
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in \primo grado perché indispensabile per eliminare ogni dubbio sul rapporto di affettività, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) copia dell'atto di citazione originale con i relativi allegati, contenente tutte le prove sull'estinzione del mutuo contratto;
B) in riferimento al pagamento parziale dei debiti copia delle attestazioni di pagamento;
C) copia della richiesta di sanare la posizione debitoria dello alla luce della ultima normativa Parte_1
/ pace fiscale entro il 31.4.2019, documentazione subentrata che attesta che entro giugno 2012 lo Parte_1 aveva pagato parzialmente, regolarmente e puntualmente i debiti in argomento e sta per procedere al saldo
->.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando l'appello principale, Parte_2 formulando l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc per la documentazione depositata dall'appellante in secondo grado, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Si instaurava il contraddittorio, dopo alcuni rinvii, in data 01/06/2023 si costituiva l'Avv. Fortunato Romeo nell'interesse dell'appellata
Con ordinanza emessa per l'udienza del 06/05/2024, dopo che il solo difensore dell'appellata presente precisava telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 25/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190
e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti ex art. 345 cpc formulata dalla difesa dell'appellata Spiega la difesa dell'appellata, che ai punti B e C dell'elenco dei documenti in calce all'atto di citazione la difesa appellante dichiara di produrre: < attestazioni di pagamento e copia della richiesta di sanare la esposizione debitoria dello alla Parte_1 luce della c. d. Pace fiscale>>.
Aggiunge sulla produzione di tali documenti < inadempienza dello rispetto agli obblighi assunti>>, evidenzia all'attenzione della Corte << che i Parte_1 debiti procurati dal IG. in danno della IG.ra non sono solo quelli fiscali ma sono costituiti Parte_1 Pt_2 anche da debiti con il ceto bancario. >>.
Rileva, questa Corte, che la produzione documentale della difesa appellante - copia attestazioni di pagamento parziale dei debiti e copia della richiesta di sanare la esposizione debitoria dello alla luce Parte_1 della c. d. pace fiscale – prodotta per la prima volta nel presente grado di giudizio è inammissibile ex art 345.
3° comma, cpc.
Recita, infatti, la norma indicata:< nuovi documenti, salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio>>
I nuovi documenti, a cui si fa riferimento al terzo comma dell'art. 345 cpc sono quelli non prodotti in primo grado.
Nella fattispecie in esame la produzione << attestazioni di pagamento parziale dei debiti>>- è tardiva in quanto avrebbe ben potuto essere prodotta nel primo grado del giudizio, portante il NRG 10092/2012, trattandosi di atti successivi al mutuo del 2001, in particolare le attestazioni di pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Nazionale, n. 134, nonché le ricevute di pagamento di ravvedimenti fiscali dell' Agenzia delle Entrate afferenti agli anni 2007, 2008, 2009, Controparte_2
2011, 2012.
A questa documentazione va aggiunta anche la richiesta di Rottamazione datata 09/04/2019 – vedi da pag.
242 a pag. 247 del fascicolo di parte appellante -, definita <
alla luce della c. d. pace fiscale>>, che per l'appunto risale al 2019 successiva anche alla Parte_1 pubblicazione della sentenza del primo grado oggi impugnata e pubblicata il 10/10/2018, e che in ogni caso non prova l'estinzione dei debiti contratti dall'appellante.
Pertanto, ritiene questa Corte cui che la chiesta produzione documentale formulata dall'appellante va dichiarata inammissibile.
1.Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella parte della sentenza in cui si afferma << esattamente alla pagina 2-4 … che “si ritiene, concordemente con le difese di parte convenuta, che non sia possibile estrapolare, dall'accordo di separazione concluso dalle parti, la sola clausola e) di cui l'attore in questa sede chiede l'attuazione”>>
Sostiene che <<… vi è la clausola d) che di fatto racchiude tutte le clausole precedenti, ergo, a) b) c) d) menzionate da parte convenuta in primo grado, ed in maniera cristallina prevede quanto segue: “tutti i debiti summenzionati dovranno essere saldati entro e non oltre 5 anni dalla sottoscrizione del presente atto, o nella naturale scadenza delle altre obbligazioni summenzionate, e le ricevute e/o attestazioni di avvenuto pagamento dovranno essere esibite e consegnate dallo ad ogni richiesta della . Nel caso Parte_1 Pt_2 non si adempiranno anche parzialmente e nei tempi stabiliti, le obbligazioni assunte, il Sig. si Parte_1 obbliga a retrocedere, anche in caso di eventuale e futuro subentro di altri titolari, l'attività commerciale summenzionata alla Sig.ra oppure, in via alternativa, cedere la proprietà dell'immobile sito in Melito Pt_2 di P.S. (RC) alla Via Nazionale, n. 13>>, e successivamente la clausola e) << oggetto di gravarne, di seguito alla citata clausola d) riporta quanto segue: "relativamente al negozio commerciale sito in Melito P.S. (RC) alla
Via Nazionale, n. 134 resta inteso che rimarrà intestato alla Sig.ra sino all'estinzione del mutuo Pt_2 contratto per l'acquisto dopo di che la stessa si obbliga a cederlo a o a chiunque verrà Parte_1 indicato dal Sig. fermo restando il pieno usufrutto dello stesso, nei termini temporali indicati">> Parte_1
Evidenzia che la clausola d)<< accorda che, lo non era obbligato a saldare i debiti entro 5 anni Parte_1 dalla sottoscrizione della separazione, ma sarebbe bastato anche un pagamento parziale degli stessi e sottolinea che, in caso contrario avrebbe retroceduto l'attività commerciale o in alternativa l'immobile; al contrario, la clausola e) specifica che, la era obbligata, qualora lo avesse saldato il mutuo Pt_2 Parte_1 per l'acquisto dell'immobile in argomento, a trasferire la proprietà del predetto allo e solo qualora Parte_1 lo stesso non avesse ottemperato anche parzialmente a quanto previsto dalla clausola d), avrebbe dovuto
RETROCEDERE tali immobile>> precisa che << Si parla di retroattività, pertanto è chiaro che, la al Pt_2 saldo mutuo era obbligata a rispettare la clausola di trasferimento della proprietà dell'immobile, in quanto, lo con la clausola d) si liberava dall'obbligazione di saldare entro 5 anni tutti i debiti, avendo sempre Parte_1 attraverso la stessa clausola, concordato che" i debiti potevano essere saldati anche parzialmente" come di fatto è avvenuto>>.
Rileva questa Corte che concordemente a quanto precisato dal primo Giudice <> stata < condizione per ottenere il trasferimento del negozio commerciale e non certo per porre un'unica condizione scollegata dalle altre>>.
Per vero, come affermato anche dal Giudice del primo grado la clausola d) invocata dalla difesa appellante di cui all'accordo di separazione dei coniugi contraddittori, ovvero quella che stabilisce che <<“nel caso in cui non si adempiranno, anche parzialmente e nei tempi stabiliti le obbligazioni assunte, il IG. si Parte_1 obbliga a retrocedere, anche in caso di eventuale e futuro subentro di altri titolari, l'attività commerciale summenzionata alla IG.ra , oppure, in via alternativa, cedere la proprietà dell'immobile sito in Melito Pt_2
P.S. alla Via nazionale n. 134”>> permette < sottoscritto dalle parti nel senso della sussistenza di una concreta e reale interconnessione tra ognuno degli impegni presi dai contraenti, ed in particolare dal IG. tanto che in caso di inadempimento dello Parte_1 stesso sarebbe venuto meno il vantaggio patrimoniale eventualmente già ottenuto>>
In effetti, dalla lettura dell'accordo di separazione dei coniugi del 12/06/2007, – pag. 87 fascicolo appellante digitalizzato – emerge che: << il IG. si accolla, ai sensi delle disposizioni del codice civile, Parte_1 ogni situazione debitoria, in essere e futura, ora in capo alla ed a lei derivante da questi rapporti Pt_2 giuridici:
a) Debito nascente dalla gestione di una attività commerciale perla rivendita di generi CP_3 Pt_2 di monopolio, pelletteria, profumeria e connessi sita in Melito di P.S. (RC) via Nazionale n. 124, Ditta iscritta alla Camera di Commercio di RC con numero REA 155650' del 85.05.2004. Tale situazione debitoria non può, ad oggi, essere determinata precisamente nell'ammontare e ricomprende anche i debiti relativi alla posizione contributiva ed assicurativa della IG.ra con riferimento soltanto alla posizione della stessa Controparte_4 inerente alla attività di autotrasporto: numero REA MO-343509.- Per questa attività commerciale
(Tabaccheria), la IG.ra si impegna a cederla od a porre in essere, gratuitamente, ogni atto richiesto Pt_2
— compresa la rinuncia -- alle competenti autorità ( o altre) per il trasferimento all'attuale CP_5 coadiutore della rivendita, nel momento in cui sarà richiesto. Nel caso in cui tale atto si formalizzi verso terzi, lo iconoscerà alla la retrocessione di un importo pari all'ammontare dei debiti;
Parte_1 Pt_2
b) Debito con l'Istituto Bancario SANPAOLO BANCO DI NAPOLI relativo ai mutui, accesi a nome della meglio indicati 'dal numero di riferimento dell'Istituto Parte_2
01056/0031288257000; c) Debito con l'Istituto Bancario MPS Gestione Crediti con riferimento agli accordi transattivi raggiunti sulle posizioni nn. FG 1912261.78 ed FG 1530723.46;
d) Ogni altro debito per tasse, forniture, somministrazione e «quant'altro relativo alla predetta attività commerciale (Tabaccheria) dal momento dell'iscrizione in capo alla e sino al subentro effettivo di Pt_2 ogni altro titolare (attuale coadiutore).
Tutti i debiti summenzionati dovranno essere saldati entro e non oltre 5 anni dalla sottoscrizione del presente atto, o nella naturale scadenza delle altre obbligazioni summenzionate, e le ricevute e/o attestazioni di avvenuto pagamento dovranno essere esibite e consegnate dallo ad ogni richiesta della Parte_1
. Nel caso in cui non si adempiranno, anche parzialmente e nei tempi stabiliti, le obbligazioni Pt_2 assunte, il IG. si obbliga a retrocedere, anche in caso di eventuale e futuro subentro di altri Parte_1 titolari, l'attività commerciale summenzionata alla IG.ra oppure, in via alternativa, cedere la Pt_2 proprietà dell'immobile sito in Melito di P.S. via Nazionale n. 134;
e) relativamente al negozio commerciale sito in Melito di PS. (RC) via Nazionale n. 134 resta inteso che rimarrà intestato alla IG.ra sino all'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dopodiché la stessa si Pt_2 obbliga a cederlo a o a chiunque verrà identificato dal IG. fermo restando il Parte_1 Parte_1 pieno usufrutto dello stesso, nei termini temporali indicati;
f) relativamente ad una polizza vita in essere con la Soc. ALLEANZA Ass.ni S.p.a. le parti convengono che verrà mutato il contraente da a persona che indicherà ; Parte_2 Parte_1
g) La IG. si impegna a recapitare all'indirizzo della Tabaccheria tutta la corrispondenza inerente ai Pt_2 punti a), b), c), d), e), f) del presente atto in tempi utili per la giusta evasione>>
E' chiaro, pertanto, che la clausola e) non si può decontestualizzare dall'intero accordo che sin dalla prima battuta prevede espressamente che il IG. si accolla, ai sensi delle disposizioni del codice Parte_1 civile, ogni situazione debitoria, in essere e futura, ora in capo alla ed a lei derivante dai rapporti Pt_2 giuridici nello stesso elencati, anzi, come giustamente precisato dal primo Giudice, la clausola e), < parte in cui nell'incipit dice “relativamente al negozio commerciale” induce a ritenere, sempre in interpretazione complessiva dell'intero accordo, che le parti abbiano inteso solo specificare in maniera precisa che il trasferimento del negozio commerciale sarebbe stato possibile, non solo a seguito dell'estinzione di tutti i debiti indicati anche in maniera generica nella prima parte dell'accordo, ma specificamente successivamente all'estinzione del mutuo gravante sullo stesso immobile>>.
E', in ogni caso, opportuno evidenziare anche che tra tutta la documentazione allegata al fascicolo di parte appellante, nonostante il deposito delle attestazioni di pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Nazionale, n. 134, non si riscontra alcun documento che comprovi l'estinzione del mutuo sull'immobile di Via Nazionale, n. 134, né la cancellazione dell'ipoteca trascritta dal Banco di Napoli sul medesimo immobile alla concessione del mutuo, né vi è prova dell'estinzione di tutti gli ulteriori debiti contratti e previsti nell'accordo, né può essere invocata la produzione documentale postuma che è stata dichiarata inammissibile ex art. 345 cpc, per cui l'appellante non ha rispettato i termini dell'accordo.
Gli accordi di separazione, come affermato dal Giudice del primo grado, sono una manifestazione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai coniugi, che possono liberamente regolamentare i propri rapporti patrimoniali, anche se non in forma di contratto tipico, per cui se la effettiva la volontà delle parti fosse stata quella del pagamento/estinzione del mutuo come un'unica condizione scollegata dalle altre avrebbe dovuto essere esternata in maniera chiara e precisa.
Stante quanto sopra l'appello sul punto non può essere accolto.
3.Col secondo motivo la difesa appellante, nel ribadire l'autonomia della clausola e) rispetto all'intero accordo, censura la sentenza rilevando l'errore del primo Giudice nella interpretazione della clausole rispetto al disposto di cui all'art. 1362 cc.
Recita l'art. 1362 cc:< delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto>>.
Rileva questa Corte che la norma indica quale prima regola di interpretazione soggettiva l'intenzione comune delle parti: con ciò si vuole, da un lato, rifiutare il formalismo del senso letterale delle parole usate, dall'altro garantire che si tenga conto della volontà di entrambi i contraenti.
L'art. 1362, primo comma, prescrive di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma eIGe dunque, implicitamente, che noi anzitutto prendiamo in esame la lettera, e da essa moviamo per le nostre ricerche: non limitarsi alla lettera vuol dire anzitutto intendere la lettera come espressione di volontà, e, attraverso la lettera cercare la volontà. Già in questo le due ricerche stanno sullo stesso piano;
la lettera costituisce uno strumento necessario, anche se non esclusivo, per l'analisi della volontà; tale analisi forma l'oggetto delle ricerche ulteriori: la seconda parte del lavoro, alla quale la prima parte fornisce la strada.
Nella seconda parte, l'oggetto della ricerca è la volontà comune, come espressamente precisa la norma di legge. Può darsi che si metta capo ad una volontà comune, ma può accadere altresì che si riscontri che, su qualche punto, le parti hanno avuto una volontà divergente.
Come abbiamo già ampiamente illustrato nella trattazione del primo motivo di appello, dalla lettura dell'accordo è chiaro che se la effettiva la volontà delle parti fosse stata quella del pagamento/estinzione del mutuo come un'unica condizione scollegata dalle altre, avrebbe dovuto essere esternata in maniera chiara e precisa.
Pertanto, anche questo motivo di gravame non può essere accolto
4) Col terzo motivo di censura la difesa appellante sostiene di aver dato prova ex art. 2697 cc, di aver estinto il mutuo che era la condizione per la realizzazione del trasferimento dell'immobile sito in Melito di P.S. alla via Nazionale, n. 134, previsto nella clausola e).
Sostiene che la controparte avrebbe dovuto provare il contrario.
Rileva questa Corte che l'art. 2697cc stabilisce che < fatti che ne costituiscono il fondamento>>.
L'art.115, comma 1, c.p.p. stabilisce inoltre che, < fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita>>.
Ed indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso. Nel caso in esame, come rilevato dal Giudice << parte attrice ha provato esclusivamente di aver pagato le ultime rate del mutuo contratto nel 2001 ma non di aver affrontato tutti gli altri debiti di cui si era accollato il pagamento con l'accordo del 12/06/2007, e di non averlo fatto neanche nel corso del giudizio, >> - pag. 4 sentenza impugnata -.
Ribadisce questa Corte ancora una volta che le condizioni di cui al predetto accordo di separazione vanno visti nel complesso degli obblighi e dei doveri fissati nello stesso a carico delle parti.
Con riferimento alla posizione dell'appellante, si ribadisce che gli stessi non si possono limitare al solo pagamento delle rate del mutuo di cui, allo stato, non vi è prova né della estinzione dello stesso né della cancellazione dell'ipoteca accesa sull'immobile, ma vanno visti nel più ampio vincolo a carico dello stesso che doveva adempiere alle ulteriori obbligazioni, nello stesso accordo assunte, di estinzione, entro Parte_1 cinque anni, di tutti i debiti.
Per cui anche questo motivo di appello va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la richiesta dell'appellante in indeterminabile e visto lo scaglione di riferimento e applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, l'importo può essere liquidato in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.029,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 709,00
3.Fase istruttoria € 1.523,00
4.Fase decisionale € 1.735,00
Disponendone la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore dell'appellata richiedente
5. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 1481/2018 pubblicata Parte_1 il 10/10/2010 dal Tribunale di Reggio Calabria:
1)Dichiara inammissibile ex art. 345 cpc la produzione documentale richiesta dalla parte appellante.
2)Rigetta l'appello
3)Condanna al pagamento, in favore dell'appellata , delle Parte_1 Parte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore dell'appellato richiedente
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conIGlio del 24.04.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito) La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)