TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2641 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
RA
, nata a [...], AS (TI TI d'ER), il Parte_1
18.02.1991 e residente in 25020 SE 146th Street, Issaquah, AS 98027 (TI TI
d'ER), c.f. ; C.F._1
, nato a [...], AS (TI TI d'ER), Controparte_1
l'1.01.1953 e residente in 105 Country Club Lane Sw, Tacoma, AS 98498 (TI TI d'ER), c.f. ; C.F._2
(alla nascita ), nata a [...], AS Parte_2 Persona_1
(TI TI d'ER), il 31.05.1955, e residente in 25020 SE 146th Street, Issaquah, AS
98027 (TI TI d'ER), c.f. ; C.F._3
(alla nascita ), nata a [...], AS Controparte_2 Persona_2
(TI TI d'ER) il 17.09.1963 e residente in 507 31st Street, Hermosa Beach, AL
90254 (TI TI d'ER), c.f. ; C.F._4
, nata a [...], AS (TI TI d'ER), il 17.01.1966 e Parte_3 residente in 81 Elouera Drive, Ninderry, Queensland, 4561 (Australia), c.f. C.F._5
, nata a [...], AS (TI TI d'ER) il 04.11.1991, Parte_4
e residente in 1619 43rd Ave E Apt #203, Seattle, AS 98112 (TI TI d'ER), c.f.
; C.F._6
, nato a [...], AS (TI TI d'ER), il Parte_5
26.05.1994 e residente in 25020 SE 146th Street, Issaquah, AS 98027 (TI TI
d'ER), c.f. ; C.F._7
, nato a [...], AL (TI TI d'ER) il 27.05.2005 Controparte_3
e residente in 507 31st Street, Hermosa Beach, AL 90254 (TI TI d'ER), c.f.
C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati in Bologna presso e nello studio del primo difensore, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_4 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici di Catanzaro, siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 12 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_4 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_3
cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Catanzaro, dai genitori
[...] italiani e (doc. n. 1), successivamente emigrato in ER, il Controparte_5 Controparte_6 quale non perse mai la cittadinanza italiana ed ha potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, in data 11.08.1900 contraeva matrimonio a Helena, Montana, TI TI d'ER CP_ (doc. n. 2) con (o o o A Controparte_7 Controparte_8 CP_8 Per_4 Persona_5
, cittadina italiana, nata il [...] a [...], provincia di Catanzaro, dai genitori italiani
[...]
e (doc. n. 3). CP_10 Persona_6
In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva il 09.03.1905 a Livingston, Persona_7
Montana, TI TI d'ER (doc. n. 4).
Si precisa come non sia stato possibile rinvenire il certificato di nascita della , come attestato Per_3 dalla lettera di ricerca negativa rilasciata dal Segretario di Stato del Montana (doc. n. 5) ma è stato verificato come, sul registro religioso di nascite e matrimoni, appaia come Persona_7
o e siano correttamente menzionati i genitori Parte_6 Parte_7 CP_11
e .
[...] CP_8
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli, ai sensi e per gli Persona_7 effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli TI TI d'ER e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di padre cittadino italiano.
Difatti, (o o o ) mai si Persona_3 CP_12 CP_11 CP_13 naturalizzava cittadino statunitense (doc. n. 6 e n. 8), mantenendo la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 27.05.1923 contraeva matrimonio o a Persona_7 Persona_8 Per_8
Posnick a Livingston, Montana, TI TI d'ER (doc. n. 9).
Dalla loro unione nasceva il 04.07.1929 a Livingston, Montana, TI TI Persona_9 di ER (doc. n. 10).
In data 07.01.1991 decedeva come a Spokane, AS, Persona_7 Persona_10
TI TI d'ER (doc. n. 11).
In data 17.06.1951 (o o ) contraeva Persona_9 Persona_11 Persona_11 matrimonio con EB L. AU (o EB YN AU) a Mullan, Idaho, TI TI
d'ER (doc. n. 12). Dalla loro unione nascevano a Tacoma, AS (TI TI d'ER) i ricorrenti
[...]
in data 01.01.1953 (doc. 13), in data 31.05.1955 (doc. CP_1 Persona_1
14), in data 17.09.1963 (doc. 15) e in data Persona_2 Parte_3
17.01.1966 (doc. 16).
In data 05.04.1995 la Sig.ra decedeva come a Tacoma, Persona_9 Persona_12
AS (TI TI d'ER- doc. 17).
In data 29.08.1981 il Sig. contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_13
nella Contea di Pierce, AS (TI TI d'ER) doc.18).
[...]
Dalla loro unione nasceva la ricorrente in data 04.11.1991 a Tacoma, Parte_4
AS (TI TI d'ER- doc. 19).
2 In data 15.10.1983 la Sig.ra contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_14 nella Contea di Pierce, AS (TI TI d'ER- (doc. 20).
[...]
In data 12.12.1989 il vincolo coniugale tra i coniugi veniva sciolto, giusta sentenza di divorzio emessa dalla Corte Superiore della AL (TI TI d'ER- doc. 21 e 22).
In data 20.05.1990 la Sig.ra contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_15 nella Contea di King, AS (TI TI d'ER- (doc. 23), divenendo conseguentemente al matrimonio . Parte_2
In costanza di matrimonio tra i coniugi nascevano a Bellevue, AS (TI TI d'ER)
i ricorrenti in data 18.02.1991 (doc. 24) e in Parte_1 Parte_5 data 26.05.1994 (doc. 25).
In data 14.06.2004 contraeva matrimonio con a Persona_2 Controparte_14
MA, Hawaii (TI TI d'ER- doc. 26), divenendo conseguentemente al matrimonio
[...]
. CP_2
Dalla loro unione nasceva il ricorrente in data 27.05.2005 a Santa Monica, Controparte_3
AL (TI TI d'ER- doc. 27).
In data 04.12.2008 il vincolo coniugale tra i coniugi veniva sciolto, giusta sentenza di divorzio emessa dalla Corte Superiore della AL (TI TI d'ER- doc. 28 e 29).
Il si è costituito in giudizio, contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_4 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Conflenti, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato negli TI TI d'ER.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_3 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
3 Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3
, nata il [...], e questa, a sua volta, alla figlia , nata Persona_7 Persona_9 il 4.7.1929 dal matrimonio con , ed ai di lei discendenti). Persona_8
Sennonché, le circostanze appena esposte avrebbero dovuto determinare l'interruzione della catena della cittadinanza poiché la trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna ed, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - affermando così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'1.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente
e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione
e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri TI” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi
4 riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 11.6.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
5