TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2725/2024
Udienza del 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2725/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Borrelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: accertamento dello stato di invalidità in misura pari o superiore al 74% - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/10/2024, , Parte_1 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. Lav.
n. 2191/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla Dott.ssa , Persona_1 ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario consistente nell'invalidità civile in misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (che, a seguito di domanda del 19/05/2023, con verbale di visita del 03/07/2023, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari al 60%), aveva infatti concluso ritenendo che
«non sono emersi dati nuovi rispetto a quelli analizzati dalla
Commissione medica per riconoscere alla ricorrente l'assegno CP_1
d'invalidità. Pertanto si può riconoscere la Ricorrente invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88 con percentuale 60% e decorrenza dalla data della domanda».
1.2. La ricorrente ha quindi avanzato richiesta di rinnovazione della C.T.U.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. È pur vero che il CTU ha omesso di specificare nella sua relazione i calcoli effettuati (sulla scorta delle percentuali di invalidità attribuite dal D.M. 05/02/1992 alle minorazioni e alle malattie Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
invalidanti) per determinare la percentuale di invalidità complessiva della ricorrente.
4.1. Tuttavia, la proposta di calcolo avanzata dalla ricorrente appare viziata dalla valutazione di patologie che il CTU ha invece ritenuto insussistenti o non invalidanti.
Ci si riferisce, in particolare, alla “artrite psoriasica” cui il codice
9303 (da applicarsi - secondo la prospettiva della ricorrente - in via analogica) attribuisce una percentuale fissa del 50%.
Si deve tuttavia rilevare - come anticipato - che il CTU, in relazione a tale patologia, ha espressamente chiarito che l'«Artrite Psoriasica non è ancora stata accertata dallo specialista che più volte parla di sospetto di malattia autoimmunitaria» (così a pag. 11 della relazione di CTU).
Ne consegue che tale patologia non poteva essere valutata ai fini della determinazione della percentuale di invalidità.
4.2. Con riferimento al disturbo dell'umore, definito “leggermente deflesso”, il CTU ha invece ritenuto che «nel caso della ricorrente il disturbo dell'umore è reversibile [e] non necessita di terapia farmacologica specifica» (pag. 11 della relazione di CTU).
Appare, quindi, una forzatura, sotto il profilo medico-legale, la pretesa della ricorrente di applicare la voce di cui al codice 2205 che attiene alla “sindrome depressiva endoreattiva media” cui viene riconosciuta una percentuale fissa del 25%.
4.3. Anche con riferimento alla “insufficienza venosa agli arti inferiori” (pag. 3 del ricorso) si deve rilevare che, allo stato, non è emerso che essa abbia una reale incidenza sulla validità della persona e sulla sua capacità di lavoro. Ne consegue che, per tale patologia, peraltro non tabellata, non può essere attribuita, allo stato, una percentuale di invalidità.
5. Considerando, pertanto, le patologie effettivamente accertate come incidenti sulla validità della persona (sclerosi sistemica o sclerodermia associata a fenomeno di Raynaud e disfagia - sindrome
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
fibromialgica; asma allergico con sindrome ventilatoria di tipo ostruttivo di grado lieve-moderato), per le quali possono essere applicate, come suggerito dalla relazione medico-legale di parte (a firma del Dott. , rispettivamente, la percentuale Persona_2
(minima) del 41% (codice 9326) e del 21% (codice 6003), cui può aggiungersi un ulteriore 10% per l' “artrosi polidistrettuale con discopatie del rachide”, si giunge (senza applicare il calcolo riduzionistico) ad una percentuale pari al 72%, sicché è evidente che applicando il calcolo riduzionistico si perviene ad una percentuale che
è, in ogni caso, largamente al di sotto della percentuale minima
(74%) necessaria ai fini della provvidenza economica.
6. La richiesta di rinnovazione della CTU appare, in conclusione, meramente esplorativa.
Il CTU ha infatti ritenuto, all'esito della visita medico-legale effettuata in data 26/02/2024, che «la Ricorrente è affetta da un'Artrosi polidistrettuale che determina limitazione funzionale lieve
- moderata. L'artrosi a più distretti dello scheletro è causa di dolore
e limitazione funzionale che nel caso in esame non determina importanti difficoltà nello svolgimento delle attività della vita».
In definitiva, dall'accertamento compiuto è emerso che la ricorrente non versa in condizioni di salute gravemente invalidanti.
7. Dalla documentazione sanitaria depositata, da ultimo, da parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, non emerge una modifica peggiorativa delle sue condizioni di salute.
L'ecocardiogramma del 06/05/2025 descrive una condizione generale di “normalità” e non indica gravi problematiche cardiache
(si rileva un “lieve rigurgito mitralico” ed una alterazione del pattern diastolico). Contr Anche la terapia prescritta dall' di Vibo Valentia in data
11/03/2023 non aggiunge elementi di rilievo rispetto alle patologie già valutate in sede di CTU.
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
D'altronde, la stessa ricorrente nulla argomenta in modo specifico sul punto, limitandosi a dedurre genericamente che «tale documentazione comprova le condizioni invalidanti del quadro clinico della parte ricorrente e la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta».
8. La ricorrente deve essere dichiarata esentata dalla condanna al pagamento delle spese di lite, essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora CP_1 gravare definitivamente a carico dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente
l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. (percentuale di invalidità pari al 60% con decorrenza dal 19/05/2023, data della domanda amministrativa);
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di ATP, vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 5 di 5
Udienza del 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2725/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Borrelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: accertamento dello stato di invalidità in misura pari o superiore al 74% - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/10/2024, , Parte_1 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. Lav.
n. 2191/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla Dott.ssa , Persona_1 ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario consistente nell'invalidità civile in misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (che, a seguito di domanda del 19/05/2023, con verbale di visita del 03/07/2023, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari al 60%), aveva infatti concluso ritenendo che
«non sono emersi dati nuovi rispetto a quelli analizzati dalla
Commissione medica per riconoscere alla ricorrente l'assegno CP_1
d'invalidità. Pertanto si può riconoscere la Ricorrente invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88 con percentuale 60% e decorrenza dalla data della domanda».
1.2. La ricorrente ha quindi avanzato richiesta di rinnovazione della C.T.U.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. È pur vero che il CTU ha omesso di specificare nella sua relazione i calcoli effettuati (sulla scorta delle percentuali di invalidità attribuite dal D.M. 05/02/1992 alle minorazioni e alle malattie Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
invalidanti) per determinare la percentuale di invalidità complessiva della ricorrente.
4.1. Tuttavia, la proposta di calcolo avanzata dalla ricorrente appare viziata dalla valutazione di patologie che il CTU ha invece ritenuto insussistenti o non invalidanti.
Ci si riferisce, in particolare, alla “artrite psoriasica” cui il codice
9303 (da applicarsi - secondo la prospettiva della ricorrente - in via analogica) attribuisce una percentuale fissa del 50%.
Si deve tuttavia rilevare - come anticipato - che il CTU, in relazione a tale patologia, ha espressamente chiarito che l'«Artrite Psoriasica non è ancora stata accertata dallo specialista che più volte parla di sospetto di malattia autoimmunitaria» (così a pag. 11 della relazione di CTU).
Ne consegue che tale patologia non poteva essere valutata ai fini della determinazione della percentuale di invalidità.
4.2. Con riferimento al disturbo dell'umore, definito “leggermente deflesso”, il CTU ha invece ritenuto che «nel caso della ricorrente il disturbo dell'umore è reversibile [e] non necessita di terapia farmacologica specifica» (pag. 11 della relazione di CTU).
Appare, quindi, una forzatura, sotto il profilo medico-legale, la pretesa della ricorrente di applicare la voce di cui al codice 2205 che attiene alla “sindrome depressiva endoreattiva media” cui viene riconosciuta una percentuale fissa del 25%.
4.3. Anche con riferimento alla “insufficienza venosa agli arti inferiori” (pag. 3 del ricorso) si deve rilevare che, allo stato, non è emerso che essa abbia una reale incidenza sulla validità della persona e sulla sua capacità di lavoro. Ne consegue che, per tale patologia, peraltro non tabellata, non può essere attribuita, allo stato, una percentuale di invalidità.
5. Considerando, pertanto, le patologie effettivamente accertate come incidenti sulla validità della persona (sclerosi sistemica o sclerodermia associata a fenomeno di Raynaud e disfagia - sindrome
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
fibromialgica; asma allergico con sindrome ventilatoria di tipo ostruttivo di grado lieve-moderato), per le quali possono essere applicate, come suggerito dalla relazione medico-legale di parte (a firma del Dott. , rispettivamente, la percentuale Persona_2
(minima) del 41% (codice 9326) e del 21% (codice 6003), cui può aggiungersi un ulteriore 10% per l' “artrosi polidistrettuale con discopatie del rachide”, si giunge (senza applicare il calcolo riduzionistico) ad una percentuale pari al 72%, sicché è evidente che applicando il calcolo riduzionistico si perviene ad una percentuale che
è, in ogni caso, largamente al di sotto della percentuale minima
(74%) necessaria ai fini della provvidenza economica.
6. La richiesta di rinnovazione della CTU appare, in conclusione, meramente esplorativa.
Il CTU ha infatti ritenuto, all'esito della visita medico-legale effettuata in data 26/02/2024, che «la Ricorrente è affetta da un'Artrosi polidistrettuale che determina limitazione funzionale lieve
- moderata. L'artrosi a più distretti dello scheletro è causa di dolore
e limitazione funzionale che nel caso in esame non determina importanti difficoltà nello svolgimento delle attività della vita».
In definitiva, dall'accertamento compiuto è emerso che la ricorrente non versa in condizioni di salute gravemente invalidanti.
7. Dalla documentazione sanitaria depositata, da ultimo, da parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, non emerge una modifica peggiorativa delle sue condizioni di salute.
L'ecocardiogramma del 06/05/2025 descrive una condizione generale di “normalità” e non indica gravi problematiche cardiache
(si rileva un “lieve rigurgito mitralico” ed una alterazione del pattern diastolico). Contr Anche la terapia prescritta dall' di Vibo Valentia in data
11/03/2023 non aggiunge elementi di rilievo rispetto alle patologie già valutate in sede di CTU.
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2725/2024
D'altronde, la stessa ricorrente nulla argomenta in modo specifico sul punto, limitandosi a dedurre genericamente che «tale documentazione comprova le condizioni invalidanti del quadro clinico della parte ricorrente e la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta».
8. La ricorrente deve essere dichiarata esentata dalla condanna al pagamento delle spese di lite, essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora CP_1 gravare definitivamente a carico dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente
l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. (percentuale di invalidità pari al 60% con decorrenza dal 19/05/2023, data della domanda amministrativa);
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di ATP, vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 5 di 5