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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2715/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSI Parte_1
PONTIERI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 3. L. n. 104/92
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della pensione di inabilità civile e di una condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3. L. n. 104/92, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di APTO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti ai fini delle richieste prestazioni.
Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo dei suddetti requisiti.
1 Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso e nel merito CP_1
l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 29.09.2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 24.09.2025, l' il 26.09.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei CP_1 insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 23.05.2025, il ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 04.06.2025, seguita dal deposito del ricorso in data 26.06.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta.
Il consulente tecnico nominato nella fase ATPO, dott. , ha Persona_1 diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “esiti di discectomia anteriore C5-C6 e C6-C7 e di laminectomia L3-L4 e laminectomie per discopatie e stenosi del canale midollare;
discopatie lombari multiple;
andatura steppante (Cod. 7001) – 75%; segni di artrosi acromion-claveare e scapolo-omerale sinistra (Cod. 72) – 10%; segni di coxartrosi (Cod. 72) – 7%; valgismo I raggio metatarso falangea bilaterale;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale (Cod. 4005) - 12%; ipertensione arteriosa (cod. 93) – 10%”. Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie determinano, in applicazione della formula riduzionistica, una invalidità pari al 87% e non danno quindi luogo ad una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né, ovviamente,
3 all'impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore. Ha accertato, inoltre, il CTU che il ricorrente non versa in una condizione di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3, L. 104/1992. Rispondendo alle osservazioni della parte ricorrente, sostanzialmente coincidenti con i motivi di ricorso, l'Ausiliare del Giudice ha chiarito: “…le patologie ortopediche del signor siano state dal sottoscritto opportunamente Pt_1
e integralmente valutate, essendo stata ad esse riconosciuta una percentuale complessiva dell'85%. Entrando nello specifico, è necessario considerare che
l'anchilosi totale del rachide trova un suo riscontro tabellare nella misura del 75% (Cod. 7001) e nella condizione del ricorrente tale quota percentuale va necessariamente ridotta non essendo coinvolti nelle patologie in essere tutti e tre i segmenti della colonna vertebrale. In merito alla presenza dell'andatura steppante, essa è stata dal sottoscritto considerata alla stregua di una patologia della paralisi dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno) che ha un inquadramento tabellare fisso del 25%. (Cod. 7322). Per quanto riguarda il mancato riconoscimento della patologia psichiatrica, ho ritenuto opportuno semplicemente applicare la disposizione dell'Ill. Giudice che ha rigettato la specifica istanza a suo tempo avanzata da parte ricorrente. L'Avv. Pontieri avrà inoltre modo di considerare che, anche qualora si fosse tenuto conto della patologia psichiatrica, e valutandola nella misura del 25% (Cod. 2205), in virtù del calcolo riduzionistico si sarebbe ottenuta una percentuale di invalidità complessiva del 90%, non corrispondente in ogni caso a quella del 100% da essa richiesta. Ai fini della valutazione relativa alla Legge
104/92, infine, io sottoscritto CTU ritengo che le minorazioni fisiche che il ricorrente presenta siano sì tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di integrazione, ma che non siano di entità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e che pertanto non sussista quella connotazione di gravità prevista dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta Legge”.
Tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta non rispondente ai requisiti sanitari previsti
4 dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, come già rilevato dalla Commissione Medica presso l CP_1
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione. Non viene, infatti, chiarito quali errori avrebbe commesso il CTU nella individuazione dei codici, quali codici andrebbero applicati e se dalla loro applicazione possa derivare l'accertamento della percentuale massima di invalidità. Neanche è dedotto in ricorso che le patologie da cui è affetto il ricorrente incidano nella sfera individuale o in quella di relazione in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base del certificato prodotto nella presente fase (rilasciato il 10.06.2025 dal Centro di Salute Mentale dell'ASP di Cosenza) da cui risulta, in una con altre patologie già valutate dal consulente, un “disturbo depressivo endoreattivo con ansia marcata” sussumibile nel codice già individuato dal CTU (2205 sindrome depressiva endoreattiva media, 25% di invalidità) non potendosi ricavare dal suddetto certificato quella connotazione di gravità che giustifica l'applicazione del codice 2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave, con una percentuale compresa tra il 31% e il 40%).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2715/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSI Parte_1
PONTIERI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 3. L. n. 104/92
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della pensione di inabilità civile e di una condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3. L. n. 104/92, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di APTO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti ai fini delle richieste prestazioni.
Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo dei suddetti requisiti.
1 Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso e nel merito CP_1
l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 29.09.2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 24.09.2025, l' il 26.09.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei CP_1 insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 23.05.2025, il ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 04.06.2025, seguita dal deposito del ricorso in data 26.06.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta.
Il consulente tecnico nominato nella fase ATPO, dott. , ha Persona_1 diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “esiti di discectomia anteriore C5-C6 e C6-C7 e di laminectomia L3-L4 e laminectomie per discopatie e stenosi del canale midollare;
discopatie lombari multiple;
andatura steppante (Cod. 7001) – 75%; segni di artrosi acromion-claveare e scapolo-omerale sinistra (Cod. 72) – 10%; segni di coxartrosi (Cod. 72) – 7%; valgismo I raggio metatarso falangea bilaterale;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale (Cod. 4005) - 12%; ipertensione arteriosa (cod. 93) – 10%”. Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie determinano, in applicazione della formula riduzionistica, una invalidità pari al 87% e non danno quindi luogo ad una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né, ovviamente,
3 all'impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore. Ha accertato, inoltre, il CTU che il ricorrente non versa in una condizione di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3, L. 104/1992. Rispondendo alle osservazioni della parte ricorrente, sostanzialmente coincidenti con i motivi di ricorso, l'Ausiliare del Giudice ha chiarito: “…le patologie ortopediche del signor siano state dal sottoscritto opportunamente Pt_1
e integralmente valutate, essendo stata ad esse riconosciuta una percentuale complessiva dell'85%. Entrando nello specifico, è necessario considerare che
l'anchilosi totale del rachide trova un suo riscontro tabellare nella misura del 75% (Cod. 7001) e nella condizione del ricorrente tale quota percentuale va necessariamente ridotta non essendo coinvolti nelle patologie in essere tutti e tre i segmenti della colonna vertebrale. In merito alla presenza dell'andatura steppante, essa è stata dal sottoscritto considerata alla stregua di una patologia della paralisi dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno) che ha un inquadramento tabellare fisso del 25%. (Cod. 7322). Per quanto riguarda il mancato riconoscimento della patologia psichiatrica, ho ritenuto opportuno semplicemente applicare la disposizione dell'Ill. Giudice che ha rigettato la specifica istanza a suo tempo avanzata da parte ricorrente. L'Avv. Pontieri avrà inoltre modo di considerare che, anche qualora si fosse tenuto conto della patologia psichiatrica, e valutandola nella misura del 25% (Cod. 2205), in virtù del calcolo riduzionistico si sarebbe ottenuta una percentuale di invalidità complessiva del 90%, non corrispondente in ogni caso a quella del 100% da essa richiesta. Ai fini della valutazione relativa alla Legge
104/92, infine, io sottoscritto CTU ritengo che le minorazioni fisiche che il ricorrente presenta siano sì tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di integrazione, ma che non siano di entità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e che pertanto non sussista quella connotazione di gravità prevista dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta Legge”.
Tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta non rispondente ai requisiti sanitari previsti
4 dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, come già rilevato dalla Commissione Medica presso l CP_1
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione. Non viene, infatti, chiarito quali errori avrebbe commesso il CTU nella individuazione dei codici, quali codici andrebbero applicati e se dalla loro applicazione possa derivare l'accertamento della percentuale massima di invalidità. Neanche è dedotto in ricorso che le patologie da cui è affetto il ricorrente incidano nella sfera individuale o in quella di relazione in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base del certificato prodotto nella presente fase (rilasciato il 10.06.2025 dal Centro di Salute Mentale dell'ASP di Cosenza) da cui risulta, in una con altre patologie già valutate dal consulente, un “disturbo depressivo endoreattivo con ansia marcata” sussumibile nel codice già individuato dal CTU (2205 sindrome depressiva endoreattiva media, 25% di invalidità) non potendosi ricavare dal suddetto certificato quella connotazione di gravità che giustifica l'applicazione del codice 2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave, con una percentuale compresa tra il 31% e il 40%).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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