Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 1798/2024 R.G. “Volontaria Giurisdizione”, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)” e proposto da (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Argìa Russo e C.F._1
(c.f.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Mariangela Capiroli, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 19/04/2024, le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Per_ con riguardo alla figlia , nata il [...] dalla relazione more uxorio tra loro instaurata.
Motivo della domanda è la decisione dei ricorrenti, stante la cessata convivenza, di giungere ad una regolamentazione dei rapporti nell'interesse della minore, come specificato in atti. In particolare, le parti hanno chiesto disporsi la regolamentazione nei seguenti termini:
I°) i sigg.ri e vivranno separati e stabiliranno Parte_1 CP_1 liberamente le rispettive residenze;
II°) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti perciò non necessitano di alcun contributo al mantenimento;
Per_ III°) la figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre, la cui abitazione è in Frigole (LE) alla Via della Talpa n. 5;
1
1°) PRIMA SETTIMANA con weekend trascorso con la mamma: il padre potrà Per_ tenere con sé la figlia dal martedì con due pernotti dalle ore 13:30 sino alle ore 13:30 del giovedì mattina ed il sabato, dalle ore 11:00 prelevandola da casa della madre con due pernotti e sino alle ore 13:30 del lunedì mattina;
SECONDA
SETTIMANA con weekend trascorso con il papà: il padre potrà tenere con sé la Per_ figlia dal mercoledì con due pernotti, dalle ore 13:30 sino alle ore 13:30 del venerdì mattina;
2°) nel periodo delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà i giorni dal 23-12 al
25-12 con il padre e i giorni dal 25-12 al 27.12 con la madre, mentre il Capodanno
(31 e 1) e l'Epifania (5 e 6 gennaio) ad anni alterni;
3°) durante le vacanze pasquali, la minore, sempre ad anni alterni, trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, in modo da rimanere con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
4°) nel periodo delle vacanze estive, la figlia rimarrà con la madre durante la seconda settimana di luglio e la seconda settimana di agosto, con sospensione del diritto di visita del padre, mentre le parti si accorderanno per periodi più lunghi di permanenza con il padre tenuto conto della tenera età della figlia;
5°) il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, la minore lo trascorrerà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro. È fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della figlia e delle reciproche esigenze lavorative e non, e comunque nel primario interesse della stessa.
V°) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 una somma complessiva mensile dell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00), da versare ogni mese mediante bonifico su conto corrente che la stessa indicherà; tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, con riferimento al gennaio di ogni anno;
VI°) il sig. inoltre si obbliga a contribuire nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie in favore della figlia, spese e tasse scolastiche, sportive, ludico-ricreative, mediche straordinarie, e tutte le altre spese straordinarie, preventivamente concordate e regolarmente documentate, che si renderanno
2 necessarie nell'interesse della minore, per come individuate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
VII°) come integrato nelle note del 15/11/2024, l'AUU verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Pt_1
VIII°) i ricorrenti si dichiarano reciprocamente di aver risolto ogni rapporto economico di dare e avere l'una nei confronti dell'altra e, pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, se ne rilasciano ampia e definitiva quietanza;
IX°) i ricorrenti dichiarano, altresì, che non sono pendenti tra gli stessi altri procedimenti sia civili che penali;
X°) tutte le condizioni di cui al presente ricorso sono da intendersi immediatamente efficaci fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso e stabilite consensualmente dalle parti, sopra trascritte e confermate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 25/11/2024, risultano favorevoli all'interesse della minore oltre che rispettose del principio della bigenitorialità, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone la regolamentazione come richiesta dalle parti e riportata in motivazione;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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