CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1072/2007
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1072/2007 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già , con sede in Porto San Giorgio (FM), via Parte_1 Parte_1
Andrea Costa n. 291, p. iva e c.f. , indirizzo pec P.IVA_1 Email_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, con gli avvocati Giancarlo
LI e PA NI;
con sede in Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica n. Controparte_1
20, p. iva e c.f. , indirizzo pec , in persona P.IVA_2 Email_2 del proprio legale rappresentante, con gli avvocati Giancarlo LI e PA NI;
con sede in Morrovalle (MC), Via Michelangelo n. 178, Controparte_2
p.iva e c.f. indirizzo pec in P.IVA_3 Email_3 persona del proprio legale rappresentante, con gli avvocati Giancarlo LI e PA
NI;
- appellanti -
contro
(già , con sede in Credaro (BG), Controparte_3 Controparte_3 via Rossini n. 2, p.iva. , in persona del Curatore Dott. , con P.IVA_4 CP_4 studio in Bergamo, via Pascoli n. 3, rappresentato e difeso - giusta procura alle liti - dall'avv. Angelo Capelli di Bergamo, via G. e G. Paglia n. 3, cod.fisc.
, indirizzo pec indirizzo C.F._1 Email_4
e-mail nella sua qualità di procuratore e Email_5 domiciliatario.
- appellato -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 213/2007 depositata il 23 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Fermo.
Conclusioni: come da rispettivi atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 213/2007 depositata il 23 maggio 2007 il Tribunale di Fermo così decideva
“Il Tribunale dichiara autentiche le sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della società “ alle scritture rispettivamente prodotte nel presente Controparte_3 giudizio dalla società (“Contratto d'Opera d'Appalto” in Controparte_1 data 29.10.2002; “Integrazione contratto appalto sottoscritto in data 29.10.2002 per perfezionamento accordi lotto in permuta” in data 30.6.2004), dalla società
“ (“Integrazione contratti di appalto N. R01/4042B e N. Controparte_2
001/4041B per definizione modalità di pagamento e accordo lotto in permuta” in data
30.3.2004), dalla società “ (“Contratto d'Opera d'Appalto” entrambe Parte_1 in data 29.10.2002; “Contratto d'Opera d'Appalto” entrambe in data 28.5.2003;
pag. 2/10 “Scrittura privata”, entrambe in data 2.10.2003; “Scrittura privata integrativa”, in data 19.4.2004 e 26.6.2004). Rigetta le domande di accertamento di trasferimento immobiliare rispettivamente "proposte dalle società “ ,;”, “ Parte_1 [...]
, “ . Controparte_1 Controparte_2
Dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta dalla società “ Pt_1
e rigetta quella proposta da “ .
[...] Controparte_1
Nulla per le spese.”
La causa traeva origine dalla riunione di plurimi procedimenti radicati come segue.
Con due distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 13 agosto 2004 (R.G. n.
2144/2004) e il 19 agosto 2004 (R.G. n. 2145/2004) conveniva Parte_1 [...] innanzi al Tribunale Civile di Fermo per chiedere ed ottenere che venissero CP_3 accertate e dichiarate come autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private stipulate in data 2 ottobre 2003, in data 19 aprile 2004 e in data 26 giugno 2004 dai legali rappresentanti di e, quindi, dichiarata valida ed efficace Controparte_3 la vendita degli immobili oggetto delle scritture private sopra citate (doc.1; doc. 2 fasc. secondo grado ). In via subordinata, chiedeva Controparte_3 Parte_1 che venisse ritenuta e dichiarata obbligata a trasferire in suo favore Controparte_3 gli immobili in questione, con sentenza che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso tra le parti di cui alle medesime scritture private.
provvedeva a trascrivere le domande giudiziali e in particolare: Parte_1
- La domanda giudiziale, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2144/2004, veniva trascritta in data 17 agosto 2004 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 7451/4555, presentazione n. 21, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 3 fasc. secondo grado
[...]
). Controparte_3
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2144/2004, veniva trascritta in data 13 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4083/2492, presentazione n. 41, descrizione pag. 3/10 “Esecuzione in forma specifica” (doc. 4 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, veniva trascritta in data 30 agosto 2004 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 7605/4623, presentazione n. 12, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 5 fasc. secondo grado
[...]
). Controparte_3
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, veniva trascritta in data 13 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4081/2490, presentazione n. 39, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (rectius “Esecuzione in forma specifica” )
(doc. 6 fasc. secondo grado ) Controparte_3
Con altri distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 30 settembre 2004 (R.G. n.
2247/2004) e il 14 aprile 2005 (R.G. n. 930/2005) conveniva Controparte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo per chiedere ed ottenere Controparte_3 che venissero accertate e dichiarate come autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private del 30 giugno 2004 e del 2 aprile 2005 dai legali rappresentati di e, quindi, dichiarata valida ed efficace la vendita degli immobili Controparte_3 oggetto di dette scritture (doc. 14; doc. 15 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
In via subordinata, chiedeva che venisse Controparte_1 Controparte_3 dichiarata obbligata a trasferire in suo favore gli immobili in questione, con sentenza che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso tra le parti e di cui alle medesime scritture.
provvedeva a trascrivere le domande giudiziali e nello Controparte_1 specifico:
- La domanda giudiziale, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
930/2005, veniva trascritta in data 14 maggio 2005 presso la Conservatoria dei Registri
pag. 4/10 immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4113/2508, presentazione n. 18, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 16 fasc. secondo grado
[...]
). Controparte_3
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
930/2005, veniva trascritta in data 14 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4114/2509, presentazione n. 19, descrizione
“Esecuzione in forma specifica” (doc. 17 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, veniva trascritta in data 14 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4115/2510, presentazione n. 20, descrizione
“Esecuzione in forma specifica” (doc. 18 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, veniva trascritta in data 1 ottobre 2004 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 8414/5002, presentazione n. 12, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 19 fasc. secondo grado
[...]
) Controparte_3
In data 19 ottobre 2007, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 213/2007.
Si costituiva con comparsa di risposta la , mentre il convenuto Controparte_3 [...]
restava contumace CP_4
La Corte di Appello di Ancona fissava l'udienza in data 14 giugno 2012 per la precisazione delle conclusioni.
Nel frattempo in data 21 luglio 2008, il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento di
Controparte_3
pag. 5/10 In data 14 giugno 2012, si teneva l'udienza innanzi alla Corte di Appello di Ancona ove preso atto del fallimento di veniva disposta l'interruzione del Controparte_3 giudizio ai sensi dell'art. 43 co. 3 l.f. senza essere riassunto dalle parti processuali.
Con comparsa depositata in data 20 ottobre 2025 si è costituito nel presente giudizio il assumendo quanto segue. Controparte_3
Con distinti atti transattivi il provvedeva a definire i Controparte_3 rapporti intercorsi tra la fallita e e la (doc. 10 e Parte_1 Controparte_1 doc. 23 fasc. secondo grado ) dichiarando reciprocamente Controparte_3
" di essere soddisfatte in ogni loro richiesta istanza, domanda e/o pretesa, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro ulteriore accertamento circa la fondatezza o meno delle pretese e/o contestazione proposte, e di nulla a avere più a che pretendere, reciprocamente, in relazione alla questioni oggetto di causa."
Atteso che risultano ancora iscritte sugli immobili per cui è causa le domande giudiziali sopra meglio dettagliate, il rappresentando l'interesse Controparte_3 ad ottenere la cancellazione delle trascrizioni essendo all'uopo autorizzato dal Giudice delegato del Tribunale di Bergamo con provvedimento del 19 luglio 2024 (doc.11 fasc. secondo grado , ha concluso in via principale per il Controparte_3 disporsi, inaudita altera parte e previa declaratoria di estinzione del giudizio d'appello
R.G. n. 1072/2007, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali (segue elenco dettagliato) e in via subordinata per emettere, sempre inaudita altera parte, il provvedimento di estinzione del giudizio d'appello R.G. n. 1072/2007.
La Corte di appello, con decreto datato 20 ottobre 2025, rilevata la necessità di interloquire su tali richieste con le parti costituite, ha fissato l' udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando al termine sino al 24 ottobre 2025 per la Controparte_3 notifica, alle suddette parti, dell'atto di intervento e del pedissequo decreto;
incombente assolto correttamente e tempestivamente dal come attestano le ricevute di CP_3 consegna della notifica via pec depositate in data 21 ottobre 2025.
pag. 6/10 Le controparti processuali Controparte_5
non si costituivano. Controparte_2
Quindi all'esito della precisazione della conclusioni rassegnata dal solo
[...]
con il deposito delle note telematiche ex art. 127 ter, la Corte si è Controparte_3 riservata.
In diritto
L'estinzione del processo - ivi inclusa quella per mancata riassunzione entro tre mesi dalla data di interruzione - ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati alla scadenza del termine suddetto, ma la sua rilevazione richiede l'eccezione di parte, la quale può conseguire, fra gli altri, nel seguente caso: “a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell'estinzione, propositiva dell'eccezione e finalizzata alla sua declaratoria” (Cassazione civile, sez. 3,
30/04/2010, n. 10609). Ritornando al caso di specie risulta dagli atti del giudizio di secondo grado che la causa veniva interrotta, con provvedimento giudiziale del 14 giugno 2012, ai sensi dell'art. 43 co. 3 l.f., stante l'intervenuto fallimento di
[...]
e non più riassunto nel termine perentorio di tre mesi previsto ex lege . Si è CP_3 successivamente verificata l'iniziativa della parte interessata, il Controparte_3
a far evidenziare la cessazione della materia del contendere in relazione al
[...] presente giudizio, con richiesta di declaratoria di estinzione del processo.
Pertanto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del presente giudizio con la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Per quanto riguarda la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti “
pag. 7/10 L'art. 2652 afferma che “Si devono trascrivere qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, …….. 2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre 3) le domande dirette a ottenere
l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione “
Per giurisprudenza costante “La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, potendo essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art.
2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016)
Si rileva, altresì, come le domande giudiziali svolte, con distinti atti di citazione, da e nei confronti di avevano ad Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 oggetto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private stipulate con i legali rappresentanti di e, quindi, la validità ed efficacia della vendita degli immobili Controparte_3 oggetto delle scritture private sopra citate mentre in via subordinata, l'obbligo da parte di di trasferire in favore della parte attrice degli immobili in Controparte_3 questione, con sentenza che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso tra le parti di cui alle medesime scritture private.
Le domande giudiziali, trascritte con l'oggetto “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” e “Esecuzione in forma specifica” rientrano, pertanto, a tutti gli effetti nell'alveo applicativo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 2652 c.c., presupposto normativo per la cancellazione, ex art. 2668, 2 comma c.c., della trascrizione per estinzione del procedimento per rinunzia o inattività delle parti.
Ne consegue, in conclusione, che, applicando i principi normativi e nomofilattici suesposti al caso di specie, è possibile affermare che la declaratoria di estinzione del processo costituisca titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi pag. 8/10 dell'art. 2668, comma 2, c.c. Va, dunque, ordinata la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali così come indicate nella comparsa di costituzione del e riportate nel dispositivo della odierna decisione. Controparte_3
Nulla sulle spese, stante il disposto dell'art. 310 u.c. c.p.c..
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già , p. iva e c.f. , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
p. iva e c.f. p.iva e c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 contro (già , p.iva. Controparte_3 Controparte_3 P.IVA_4
così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Ordina al Conservatore del Registro Immobiliare tenuto presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio provinciale di Ascoli Piceno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione delle seguenti domande giudiziali:
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n. 2144/2004, trascritta al Registro Generale n. 7451, Registro Particolare n. 4555, presentazione n. 21 del 17 agosto 2004, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2144/2004, trascritta al Registro Generale n. 4083, Registro Particolare n. 2492, presentazione n. 41 del 13 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, trascritta al Registro Generale n. 7605, Registro Particolare n. 4623, presentazione n. 12 del 30 agosto 2004, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
pag. 9/10 - domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, trascritta al Registro Generale n. 4081, Registro Particolare n. 2490, presentazione n. 39 del 13 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n. 930/2005, trascritta al Registro Generale n. 4113, Registro Particolare n. 2508, presentazione n. 18 del 14 maggio 2005, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n. 930/2005, trascritta al Registro Generale n. 4114, Registro Particolare n. 2509, presentazione n. 19 del 14 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, trascritta al Registro Generale n. 4115, Registro Particolare n. 2510 presentazione n. 20 del 14 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, trascritta al Registro Generale n. 8414, Registro Particolare n. 5002, presentazione n. 12 del 1 ottobre 2004, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
- nulla sulle spese di lite.
Ancona, 21/11/2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1072/2007
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1072/2007 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già , con sede in Porto San Giorgio (FM), via Parte_1 Parte_1
Andrea Costa n. 291, p. iva e c.f. , indirizzo pec P.IVA_1 Email_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, con gli avvocati Giancarlo
LI e PA NI;
con sede in Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica n. Controparte_1
20, p. iva e c.f. , indirizzo pec , in persona P.IVA_2 Email_2 del proprio legale rappresentante, con gli avvocati Giancarlo LI e PA NI;
con sede in Morrovalle (MC), Via Michelangelo n. 178, Controparte_2
p.iva e c.f. indirizzo pec in P.IVA_3 Email_3 persona del proprio legale rappresentante, con gli avvocati Giancarlo LI e PA
NI;
- appellanti -
contro
(già , con sede in Credaro (BG), Controparte_3 Controparte_3 via Rossini n. 2, p.iva. , in persona del Curatore Dott. , con P.IVA_4 CP_4 studio in Bergamo, via Pascoli n. 3, rappresentato e difeso - giusta procura alle liti - dall'avv. Angelo Capelli di Bergamo, via G. e G. Paglia n. 3, cod.fisc.
, indirizzo pec indirizzo C.F._1 Email_4
e-mail nella sua qualità di procuratore e Email_5 domiciliatario.
- appellato -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 213/2007 depositata il 23 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Fermo.
Conclusioni: come da rispettivi atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 213/2007 depositata il 23 maggio 2007 il Tribunale di Fermo così decideva
“Il Tribunale dichiara autentiche le sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della società “ alle scritture rispettivamente prodotte nel presente Controparte_3 giudizio dalla società (“Contratto d'Opera d'Appalto” in Controparte_1 data 29.10.2002; “Integrazione contratto appalto sottoscritto in data 29.10.2002 per perfezionamento accordi lotto in permuta” in data 30.6.2004), dalla società
“ (“Integrazione contratti di appalto N. R01/4042B e N. Controparte_2
001/4041B per definizione modalità di pagamento e accordo lotto in permuta” in data
30.3.2004), dalla società “ (“Contratto d'Opera d'Appalto” entrambe Parte_1 in data 29.10.2002; “Contratto d'Opera d'Appalto” entrambe in data 28.5.2003;
pag. 2/10 “Scrittura privata”, entrambe in data 2.10.2003; “Scrittura privata integrativa”, in data 19.4.2004 e 26.6.2004). Rigetta le domande di accertamento di trasferimento immobiliare rispettivamente "proposte dalle società “ ,;”, “ Parte_1 [...]
, “ . Controparte_1 Controparte_2
Dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta dalla società “ Pt_1
e rigetta quella proposta da “ .
[...] Controparte_1
Nulla per le spese.”
La causa traeva origine dalla riunione di plurimi procedimenti radicati come segue.
Con due distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 13 agosto 2004 (R.G. n.
2144/2004) e il 19 agosto 2004 (R.G. n. 2145/2004) conveniva Parte_1 [...] innanzi al Tribunale Civile di Fermo per chiedere ed ottenere che venissero CP_3 accertate e dichiarate come autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private stipulate in data 2 ottobre 2003, in data 19 aprile 2004 e in data 26 giugno 2004 dai legali rappresentanti di e, quindi, dichiarata valida ed efficace Controparte_3 la vendita degli immobili oggetto delle scritture private sopra citate (doc.1; doc. 2 fasc. secondo grado ). In via subordinata, chiedeva Controparte_3 Parte_1 che venisse ritenuta e dichiarata obbligata a trasferire in suo favore Controparte_3 gli immobili in questione, con sentenza che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso tra le parti di cui alle medesime scritture private.
provvedeva a trascrivere le domande giudiziali e in particolare: Parte_1
- La domanda giudiziale, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2144/2004, veniva trascritta in data 17 agosto 2004 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 7451/4555, presentazione n. 21, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 3 fasc. secondo grado
[...]
). Controparte_3
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2144/2004, veniva trascritta in data 13 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4083/2492, presentazione n. 41, descrizione pag. 3/10 “Esecuzione in forma specifica” (doc. 4 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, veniva trascritta in data 30 agosto 2004 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 7605/4623, presentazione n. 12, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 5 fasc. secondo grado
[...]
). Controparte_3
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, veniva trascritta in data 13 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4081/2490, presentazione n. 39, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (rectius “Esecuzione in forma specifica” )
(doc. 6 fasc. secondo grado ) Controparte_3
Con altri distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 30 settembre 2004 (R.G. n.
2247/2004) e il 14 aprile 2005 (R.G. n. 930/2005) conveniva Controparte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo per chiedere ed ottenere Controparte_3 che venissero accertate e dichiarate come autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private del 30 giugno 2004 e del 2 aprile 2005 dai legali rappresentati di e, quindi, dichiarata valida ed efficace la vendita degli immobili Controparte_3 oggetto di dette scritture (doc. 14; doc. 15 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
In via subordinata, chiedeva che venisse Controparte_1 Controparte_3 dichiarata obbligata a trasferire in suo favore gli immobili in questione, con sentenza che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso tra le parti e di cui alle medesime scritture.
provvedeva a trascrivere le domande giudiziali e nello Controparte_1 specifico:
- La domanda giudiziale, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
930/2005, veniva trascritta in data 14 maggio 2005 presso la Conservatoria dei Registri
pag. 4/10 immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4113/2508, presentazione n. 18, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 16 fasc. secondo grado
[...]
). Controparte_3
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
930/2005, veniva trascritta in data 14 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4114/2509, presentazione n. 19, descrizione
“Esecuzione in forma specifica” (doc. 17 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, veniva trascritta in data 14 maggio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 4115/2510, presentazione n. 20, descrizione
“Esecuzione in forma specifica” (doc. 18 fasc. secondo grado Controparte_3
.
[...]
- La domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, veniva trascritta in data 1 ottobre 2004 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, trascrizione R.G. n. 8414/5002, presentazione n. 12, descrizione
“Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” (doc. 19 fasc. secondo grado
[...]
) Controparte_3
In data 19 ottobre 2007, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 213/2007.
Si costituiva con comparsa di risposta la , mentre il convenuto Controparte_3 [...]
restava contumace CP_4
La Corte di Appello di Ancona fissava l'udienza in data 14 giugno 2012 per la precisazione delle conclusioni.
Nel frattempo in data 21 luglio 2008, il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento di
Controparte_3
pag. 5/10 In data 14 giugno 2012, si teneva l'udienza innanzi alla Corte di Appello di Ancona ove preso atto del fallimento di veniva disposta l'interruzione del Controparte_3 giudizio ai sensi dell'art. 43 co. 3 l.f. senza essere riassunto dalle parti processuali.
Con comparsa depositata in data 20 ottobre 2025 si è costituito nel presente giudizio il assumendo quanto segue. Controparte_3
Con distinti atti transattivi il provvedeva a definire i Controparte_3 rapporti intercorsi tra la fallita e e la (doc. 10 e Parte_1 Controparte_1 doc. 23 fasc. secondo grado ) dichiarando reciprocamente Controparte_3
" di essere soddisfatte in ogni loro richiesta istanza, domanda e/o pretesa, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro ulteriore accertamento circa la fondatezza o meno delle pretese e/o contestazione proposte, e di nulla a avere più a che pretendere, reciprocamente, in relazione alla questioni oggetto di causa."
Atteso che risultano ancora iscritte sugli immobili per cui è causa le domande giudiziali sopra meglio dettagliate, il rappresentando l'interesse Controparte_3 ad ottenere la cancellazione delle trascrizioni essendo all'uopo autorizzato dal Giudice delegato del Tribunale di Bergamo con provvedimento del 19 luglio 2024 (doc.11 fasc. secondo grado , ha concluso in via principale per il Controparte_3 disporsi, inaudita altera parte e previa declaratoria di estinzione del giudizio d'appello
R.G. n. 1072/2007, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali (segue elenco dettagliato) e in via subordinata per emettere, sempre inaudita altera parte, il provvedimento di estinzione del giudizio d'appello R.G. n. 1072/2007.
La Corte di appello, con decreto datato 20 ottobre 2025, rilevata la necessità di interloquire su tali richieste con le parti costituite, ha fissato l' udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando al termine sino al 24 ottobre 2025 per la Controparte_3 notifica, alle suddette parti, dell'atto di intervento e del pedissequo decreto;
incombente assolto correttamente e tempestivamente dal come attestano le ricevute di CP_3 consegna della notifica via pec depositate in data 21 ottobre 2025.
pag. 6/10 Le controparti processuali Controparte_5
non si costituivano. Controparte_2
Quindi all'esito della precisazione della conclusioni rassegnata dal solo
[...]
con il deposito delle note telematiche ex art. 127 ter, la Corte si è Controparte_3 riservata.
In diritto
L'estinzione del processo - ivi inclusa quella per mancata riassunzione entro tre mesi dalla data di interruzione - ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati alla scadenza del termine suddetto, ma la sua rilevazione richiede l'eccezione di parte, la quale può conseguire, fra gli altri, nel seguente caso: “a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell'estinzione, propositiva dell'eccezione e finalizzata alla sua declaratoria” (Cassazione civile, sez. 3,
30/04/2010, n. 10609). Ritornando al caso di specie risulta dagli atti del giudizio di secondo grado che la causa veniva interrotta, con provvedimento giudiziale del 14 giugno 2012, ai sensi dell'art. 43 co. 3 l.f., stante l'intervenuto fallimento di
[...]
e non più riassunto nel termine perentorio di tre mesi previsto ex lege . Si è CP_3 successivamente verificata l'iniziativa della parte interessata, il Controparte_3
a far evidenziare la cessazione della materia del contendere in relazione al
[...] presente giudizio, con richiesta di declaratoria di estinzione del processo.
Pertanto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del presente giudizio con la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Per quanto riguarda la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti “
pag. 7/10 L'art. 2652 afferma che “Si devono trascrivere qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, …….. 2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre 3) le domande dirette a ottenere
l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione “
Per giurisprudenza costante “La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, potendo essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art.
2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016)
Si rileva, altresì, come le domande giudiziali svolte, con distinti atti di citazione, da e nei confronti di avevano ad Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 oggetto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private stipulate con i legali rappresentanti di e, quindi, la validità ed efficacia della vendita degli immobili Controparte_3 oggetto delle scritture private sopra citate mentre in via subordinata, l'obbligo da parte di di trasferire in favore della parte attrice degli immobili in Controparte_3 questione, con sentenza che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso tra le parti di cui alle medesime scritture private.
Le domande giudiziali, trascritte con l'oggetto “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti” e “Esecuzione in forma specifica” rientrano, pertanto, a tutti gli effetti nell'alveo applicativo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 2652 c.c., presupposto normativo per la cancellazione, ex art. 2668, 2 comma c.c., della trascrizione per estinzione del procedimento per rinunzia o inattività delle parti.
Ne consegue, in conclusione, che, applicando i principi normativi e nomofilattici suesposti al caso di specie, è possibile affermare che la declaratoria di estinzione del processo costituisca titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi pag. 8/10 dell'art. 2668, comma 2, c.c. Va, dunque, ordinata la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali così come indicate nella comparsa di costituzione del e riportate nel dispositivo della odierna decisione. Controparte_3
Nulla sulle spese, stante il disposto dell'art. 310 u.c. c.p.c..
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già , p. iva e c.f. , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
p. iva e c.f. p.iva e c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 contro (già , p.iva. Controparte_3 Controparte_3 P.IVA_4
così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Ordina al Conservatore del Registro Immobiliare tenuto presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio provinciale di Ascoli Piceno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione delle seguenti domande giudiziali:
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n. 2144/2004, trascritta al Registro Generale n. 7451, Registro Particolare n. 4555, presentazione n. 21 del 17 agosto 2004, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2144/2004, trascritta al Registro Generale n. 4083, Registro Particolare n. 2492, presentazione n. 41 del 13 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, trascritta al Registro Generale n. 7605, Registro Particolare n. 4623, presentazione n. 12 del 30 agosto 2004, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
pag. 9/10 - domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo con n.
2145/2004, trascritta al Registro Generale n. 4081, Registro Particolare n. 2490, presentazione n. 39 del 13 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n. 930/2005, trascritta al Registro Generale n. 4113, Registro Particolare n. 2508, presentazione n. 18 del 14 maggio 2005, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n. 930/2005, trascritta al Registro Generale n. 4114, Registro Particolare n. 2509, presentazione n. 19 del 14 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, trascritta al Registro Generale n. 4115, Registro Particolare n. 2510 presentazione n. 20 del 14 maggio 2005, descrizione “Esecuzione in forma specifica”
- domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Fermo al n.
2247/2004, trascritta al Registro Generale n. 8414, Registro Particolare n. 5002, presentazione n. 12 del 1 ottobre 2004, descrizione “Accertamento giudiziale sottoscrizione atti”
- nulla sulle spese di lite.
Ancona, 21/11/2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10