Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/06/2025, n. 12518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12518 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09779/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9779 del 2021, proposto da
OM NO, AT OR, NA TT CI, DR NO, EL BU, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Decreto Ministeriale n. 614 del 19.05.2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.), registrato alla Corte dei Conti in data 16/07/2021, avente ad oggetto la “Ripartizione del finanziamento di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato alle stabilizzazioni e nuove assunzioni negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR)” nella parte in cui, all’art. 1 comma 1 ha previsto che: “A fronte dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 541, a decorrere dall’anno 2021, una quota pari a 12.545.000 milioni di euro, finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all’articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è ripartita, tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca” , limitando così le somme stanziate per la stabilizzazione del personale precario;
- del Decreto Ministeriale M.U.R. n. 614/2021 nella parte in cui, all’art. 2 comma 5, favorisce l’ingresso di giovani mediante assegnazione di fondi in loro favore in luogo della prioritaria stabilizzazione del personale precario, prevedendo che: “Ciascun ente utilizza le risorse assegnate per le assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, dando priorità all’ingresso di giovani di elevato livello scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato dell’ente che procede all’assunzione, fatta salva la possibilità per i titoli di contratto a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni o che abbiano maturato esperienza e competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto anni, dal diploma di laurea o laurea specialistica. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali, l’aver diretto, coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati” ;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella dedotta qualità di lavoratori precari presso il C.N.R. e l’I.N.A.F., con contratti a tempo determinato o assegni di ricerca (ad eccezione della ricorrente EL BU), sono ricercatori, inseriti nelle graduatorie degli idonei istituite ai sensi dell’art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017:
1.1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 614/2021 per la ripartizione di 25 milioni di euro destinati alla stabilizzazione e nuove assunzioni negli Enti Pubblici di Ricerca.
1.2. Con il mezzo di gravame all’esame, i ricorrenti, lamentano, in sostanza, che il decreto ha previsto solo una parziale copertura finanziaria per la stabilizzazione, limitando le somme stanziate e favorendo l’ingresso di giovani ricercatori; ciò ha creato una situazione in cui essi, nonostante siano idonei e abbiano partecipato alle procedure di stabilizzazione, non possono beneficiare pienamente delle risorse destinate alla stabilizzazione del personale precario.
1.3. Nella prospettazione attorea, il decreto impugnato non ha rispettato le intenzioni del legislatore, che mirava a garantire l’integrale copertura delle spese per la stabilizzazione dei ricercatori, in quanto la ripartizione delle risorse finanziarie sarebbe stata effettuata in modo da favorire l’assunzione di nuovi ricercatori, piuttosto che stabilizzare quelli già in servizio, causando un evidente pregiudizio ai loro diritti.
1.4. A sostegno della domanda annullatoria proposta, la difesa attorea ha dedotto i seguenti motivi di diritto: “Sul mancato esclusivo utilizzo dei fondi stanziati per la stabilizzazione dei lavoratori precari: violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 e dell’art. 1 comma 541 della legge n. 178/2020. eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà” .
1.5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere, instando per la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; in particolare, la Difesa erariale ha eccepito, in rito, che il D.M. n. 614 del 19.5.2021 non può essere oggetto di impugnazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a., trattandosi di atto espressione del potere politico del Ministro dell’Università e della Ricerca, riconducibile ad un potere assegnato per legge al Ministro, consistente nella determinazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse del fondo, ordinarie e straordinarie.
2. All’udienza di merito straordinario del 16 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti della questione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata d’ufficio ex art. 73, co. 3, c.p.a.
2.1. Con unico ed articolato ordine di censure, i ricorrenti si dolgono, in sostanza, che l’Amministrazione, con il decreto ministeriale impugnato, abbia destinato solo una parte dei fondi previsti dalla legge di bilancio per l’anno 2021 alla stabilizzazione dei lavoratori precari, utilizzando l’altra metà per l’indizione di procedure concorsuali.
2.2. I ricorrenti assumono che l’art. 2, comma 5 del decreto abbia dato priorità all’ingresso di giovani ricercatori, contrariamente a quanto stabilito dalla legge n. 178/2020, che mirava a concludere il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari; nella prospettazione attorea, l’amministrazione avrebbe arbitrariamente limitato le somme destinate alla stabilizzazione, assegnando una quota residua di 12.455.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, in tal modo stravolgendo lo spirito del legislatore e le indicazioni delle Commissioni Cultura di Camera e Senato.
3. Così sintetizzate le censure di parte ricorrente, reputa il Collegio che – in disparte la questione circa la qualificazione giuridica del decreto impugnato quale atto amministrativo generale o atto normativo, secondo quanto eccepito dall’Avvocatura Generale – il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse degli odierni ricorrenti, atteso che l’atto impugnato prevede la ripartizione in due quote delle risorse destinate all’assunzione dei ricercatori, delle quali la prima – pari a 12.545.000 euro, ripartiti tra gli enti – è destinata alla stabilizzazione di personale negli enti di ricerca vigilati, mentre la seconda quota, di importo equivalente, viene invece assegnata agli stessi enti vigilati per l’assunzione di giovani ricercatori o tecnologi mediante procedure concorsuali ordinarie.
3.1. Avendo tali previsioni carattere generale ed astratto, in quanto meramente volte alla ripartizione delle risorse da destinare all’assunzione dei ricercatori (una consistente quota delle quali, pari alla metà delle risorse complessive, è destinata alla stabilizzazione del personale precario, nel cui ambito rientrano i ricorrenti), il decreto si appalesa privo di effetti lesivi immediati per gli stessi ricorrenti, essendo il pregiudizio meramente ipotetico e legato alla necessaria adozione dei successivi atti applicativi.
3.2. Per di più, il prospettato pregiudizio al “diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere il contratto di lavoro a tempo indeterminato” è smentito dalla stessa allegazione, contenuta nel ricorso, secondo cui “i finanziamenti erogati sono più che sufficienti per poter procedere all’assunzione dei ricorrenti, i quali si trovano all’interno delle citate graduatorie, in posizioni preminenti e prossime ai vincitori”.
3.3. Difetta quindi, nella specie, l’interesse all’impugnazione e, in ogni caso, questo potrebbe assumere carattere di concretezza in capo al singolo soggetto interessato – in funzione della posizione concretamente assunta nell’ambito dello scorrimento delle graduatorie in questione – soltanto in conseguenza dell’adozione dell’atto applicativo delle previsioni contenute nel gravato decreto ministeriale.
4. Nel merito, comunque il ricorso non avrebbe meritato accoglimento, giacché – come condivisibilmente evidenziato nella memoria difensiva della Difesa erariale – nel modus procedendi del Ministero non si ravvisa alcuna forma di illegittimità.
4.1. Invero, la ripartizione operata dal Ministero non appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, visto che tale norma si limita a prevedere che le amministrazioni – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – “possono” bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale in possesso dei prescritti requisiti di servizio “in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria” .
4.2. Quindi, l’art. 20 cit. è una norma di carattere generale, che riconosce all’evidenza margini di discrezionalità in capo alle PP.AA. circa l’assunzione del personale precario, prevedendo peraltro l’indicazione della fonte di copertura della procedura di assunzione del personale amministrativo, nella specie individuata nell’articolo 1, comma 541, della legge n. 178/2020 (legge finanziaria per l’anno 2021).
4.3. Inoltre, risulta ex actis che il finanziamento straordinario di 25 milioni di euro, per cui vi è causa, è stato ripartito secondo lo stesso iter che vede l’attribuzione annuale dei fondi ordinari ai singoli enti di ricerca, con decreto del Ministro e secondo criteri prestabiliti.
5. Per le ragioni suesposte il ricorso va dichiarato inammissibile; nondimeno, considerata la peculiarità e novità delle questioni esaminate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO