Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 606
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27 agosto 1954
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 , sostituito dall' art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979 , nonche' la facolta' prevista dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444 , ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio 1951, n. 658 , possono essere esercitate, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purche' si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorita' competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949.
Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro.

Entrata in vigore il 27 agosto 1954