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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2299/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2299 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il 2-12- Parte_2 C.F._2
1985;
), nato in [...] il 25-7- Parte_3 C.F._3
1992;
, nato in [...] il Controparte_1 C.F._4
14-12-1993; in proprio e in rappresentanza (unitamente a Controparte_2
dei figli minori
[...] Persona_1
), nata in [...] il [...] e di C.F._5 Controparte_3
), nato in [...] il [...]; C.F._6
), nato in [...] il 20-2- Controparte_4 C.F._7
1988; in proprio e in rappresentanza (unitamente ad ) Controparte_5 del figlio minore ), nato in Persona_2 C.F._8
Brasile il 30-12-2020; con l'Avv. ROBERTA FERNANDES AVELINE, per procure alle liti allegate telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_1
Controparte_7
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTI
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Accertare e Dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti (omissis) Per l'effetto ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'Ufficiale di Stato Civile di Lavarone, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza delle persone indicate entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990, provvedendo inoltre alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CNA”; per il : “Per l'effetto ordinare al e, per esso, CP_6 Controparte_6 all'Ufficiale di Stato Civile di Lavarone, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza delle persone indicate entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990, provvedendo inoltre alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CNA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
-l'avo nasceva a Lavarone (TN) in data 20-11-1898 (doc. 1); Persona_3
-il medesimo emigrava in Brasile dopo la firma del Trattato di Saint GE, in particolare in data 5-3-1924 (doc. 2), ove altresì decedeva il 18-7-1977 (doc. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 5);
-l'avo in data 25-5-1929 contraeva matrimonio con (doc. 3); Persona_4
-da detto matrimonio nasceva il 20-9-1938 la figlia (doc. 6), Persona_5 la quale il 5-10-1957 si univa in matrimonio con (doc. 7), unione da Parte_1 cui nasceva il 21-8-1960 l'odierno ricorrente (doc. 8); Parte_1
-dal matrimonio di quest'ultimo con (doc. 9) Persona_6
pag. 2/7 nascevano gli odierni ricorrenti il 2-12-1985 (doc. 10), Parte_4
il 20-2-1988 (doc. 12), Controparte_4 Parte_3 Parte_2
il 25-7-1992 (doc. 15) e il 14-12-1993
[...] Controparte_1
(doc. 16);
-dal matrimonio di con Controparte_4 Persona_7
(doc. 13) nasceva il 30-12-2020 l'odierno ricorrente
[...] [...]
(doc. 14); Parte_5
-dall'unione di con Controparte_1 Controparte_2
nasceva il 7-8-2018 l'odierna ricorrente
[...] Persona_1
(doc. 17) e dal successivo matrimonio di
[...] Controparte_1 Parte_2
con (doc. 18) nasceva il 6-11-2023
[...] CP_2 Controparte_2
l'odierno ricorrente (doc. 19). CP_3 CP_2
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
-nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
-non trova applicazione la l. n. 379/2000 per essere emigrato l'avo dopo l'entrata in vigore del Trattato di Saint GE (doc. 20);
-la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 555/1912 e della legge n. 91/1992, con attribuzione ai ricorrenti del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza, nel caso di specie il Consolato di Curitiba;
-di aver proceduto a tentativi di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare per la prenotazione di appuntamento e per l'inserimento nelle liste (docc. 21-
26), in ogni caso senza esito, allo stato tuttora incerti e non definiti i tempi di evasione delle pratiche presso il Consolato, con diniego di fatto del riconoscimento del diritto;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il eccepisce il difetto di legittimazione Controparte_6
pag. 3/7 passiva del e rileva che: Controparte_8
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865); conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda ove non provata l'acquisizione della cittadinanza italiana in capo all'avo; in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24-6-2025, tenutasi in forma scritta, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, l'Avvocatura per la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso.
*
In via pregiudiziale va rilevata la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al competendo detta Controparte_7 legittimazione soltanto in capo al . Controparte_6
Venendo al merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
L'avo risulta nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile soltanto nell'anno 1924 (doc. 2; cfr. anche doc. 20).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di pag. 4/7 cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è emigrato all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint GE, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza pag. 5/7 straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 5), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti, come esposta e richiamata in premessa.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
pag. 6/7 In nessun caso dimostrato nello specifico caso concreto il decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 anche con riguardo ai tentativi di prenotazioni, quelli documentati agli atti risalendo in ogni caso all'anno 2024 a fronte del deposito di ricorso il 15-10-2024, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_6 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 23/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2299/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2299 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il 2-12- Parte_2 C.F._2
1985;
), nato in [...] il 25-7- Parte_3 C.F._3
1992;
, nato in [...] il Controparte_1 C.F._4
14-12-1993; in proprio e in rappresentanza (unitamente a Controparte_2
dei figli minori
[...] Persona_1
), nata in [...] il [...] e di C.F._5 Controparte_3
), nato in [...] il [...]; C.F._6
), nato in [...] il 20-2- Controparte_4 C.F._7
1988; in proprio e in rappresentanza (unitamente ad ) Controparte_5 del figlio minore ), nato in Persona_2 C.F._8
Brasile il 30-12-2020; con l'Avv. ROBERTA FERNANDES AVELINE, per procure alle liti allegate telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_1
Controparte_7
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTI
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Accertare e Dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti (omissis) Per l'effetto ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'Ufficiale di Stato Civile di Lavarone, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza delle persone indicate entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990, provvedendo inoltre alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CNA”; per il : “Per l'effetto ordinare al e, per esso, CP_6 Controparte_6 all'Ufficiale di Stato Civile di Lavarone, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza delle persone indicate entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990, provvedendo inoltre alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CNA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
-l'avo nasceva a Lavarone (TN) in data 20-11-1898 (doc. 1); Persona_3
-il medesimo emigrava in Brasile dopo la firma del Trattato di Saint GE, in particolare in data 5-3-1924 (doc. 2), ove altresì decedeva il 18-7-1977 (doc. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 5);
-l'avo in data 25-5-1929 contraeva matrimonio con (doc. 3); Persona_4
-da detto matrimonio nasceva il 20-9-1938 la figlia (doc. 6), Persona_5 la quale il 5-10-1957 si univa in matrimonio con (doc. 7), unione da Parte_1 cui nasceva il 21-8-1960 l'odierno ricorrente (doc. 8); Parte_1
-dal matrimonio di quest'ultimo con (doc. 9) Persona_6
pag. 2/7 nascevano gli odierni ricorrenti il 2-12-1985 (doc. 10), Parte_4
il 20-2-1988 (doc. 12), Controparte_4 Parte_3 Parte_2
il 25-7-1992 (doc. 15) e il 14-12-1993
[...] Controparte_1
(doc. 16);
-dal matrimonio di con Controparte_4 Persona_7
(doc. 13) nasceva il 30-12-2020 l'odierno ricorrente
[...] [...]
(doc. 14); Parte_5
-dall'unione di con Controparte_1 Controparte_2
nasceva il 7-8-2018 l'odierna ricorrente
[...] Persona_1
(doc. 17) e dal successivo matrimonio di
[...] Controparte_1 Parte_2
con (doc. 18) nasceva il 6-11-2023
[...] CP_2 Controparte_2
l'odierno ricorrente (doc. 19). CP_3 CP_2
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
-nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
-non trova applicazione la l. n. 379/2000 per essere emigrato l'avo dopo l'entrata in vigore del Trattato di Saint GE (doc. 20);
-la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 555/1912 e della legge n. 91/1992, con attribuzione ai ricorrenti del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza, nel caso di specie il Consolato di Curitiba;
-di aver proceduto a tentativi di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare per la prenotazione di appuntamento e per l'inserimento nelle liste (docc. 21-
26), in ogni caso senza esito, allo stato tuttora incerti e non definiti i tempi di evasione delle pratiche presso il Consolato, con diniego di fatto del riconoscimento del diritto;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il eccepisce il difetto di legittimazione Controparte_6
pag. 3/7 passiva del e rileva che: Controparte_8
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865); conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda ove non provata l'acquisizione della cittadinanza italiana in capo all'avo; in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24-6-2025, tenutasi in forma scritta, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, l'Avvocatura per la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso.
*
In via pregiudiziale va rilevata la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al competendo detta Controparte_7 legittimazione soltanto in capo al . Controparte_6
Venendo al merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
L'avo risulta nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile soltanto nell'anno 1924 (doc. 2; cfr. anche doc. 20).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di pag. 4/7 cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è emigrato all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint GE, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza pag. 5/7 straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 5), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti, come esposta e richiamata in premessa.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
pag. 6/7 In nessun caso dimostrato nello specifico caso concreto il decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 anche con riguardo ai tentativi di prenotazioni, quelli documentati agli atti risalendo in ogni caso all'anno 2024 a fronte del deposito di ricorso il 15-10-2024, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_6 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 23/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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