TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. US NG nella causa civile iscritta al n. 9717/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michelangelo Girandoli e US
Parte_1
MA RE ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Gattuta ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Francesco Guardione, n. 10.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RO NC ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via
Laurana n.59.
- resistente -
All'udienza dell'11 dicembre 2025 trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_3
a corrispondere alla parte
[...] ricorrente la somma di euro 62.530,28 oltre gli interessi legali dal 18.7.2025 fino al soddisfo, a titolo
1 di differenze retributive, nonché al versamento dei contributi previdenziali parametrati al suddetto importo, nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché delle spese di consulenza tecnica da liquidarsi con separato decreto;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023 la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni CP_1 stipulate fra la detta azienda e la prima e la poi, da settembre 2001 CP_4 Parte_3 sino al novembre 2018, quando la inviava la comunicazione di cessazione del Parte_3 rapporto di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( ; esponeva, altresì, di CP_1 aver svolto mansioni di operatore sociosanitario specializzato, diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto essere adibito nell'ambito delle suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro - essendo venuta meno la matrice assistenziale dello stesso - tenendo conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza, condannare l' resistente al pagamento delle differenze retributive, del TFR e al versamento CP_1 in favore dell' dei contributi dovuti ed omessi, nonché riconoscere l'effettiva anzianità di CP_2 servizio sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici;
in via subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento da parte dell'odierno ricorrente delle mansioni diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione, condannare l' al pagamento delle differenze retributive e contributive, del CP_1
TFR, nonché al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione;
- premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuta, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva, altresì, l' chiedendo, in caso di accertamento positivo del CP_2 rapporto di lavoro, di condannare l' al pagamento dei contributi non versati all'ente di CP_1 previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo
(all' ) del presente giudizio, oltre sanzioni dovute per legge;
CP_2
2 - premesso che la causa, istruita con i testi , e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nonché mediante CTU contabile, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025;
- ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in memoria di costituzione, in quanto si richiede in ricorso l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell' che, pertanto, è unico legittimato passivo della presente azione;
CP_1
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la parte ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato,
e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 18.09.2018 (cfr. notifica del ricorso introduttivo);
3 - rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub doc. 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la parte ricorrente abbia Parte_3 prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997,
4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021, n.
11768).
4 Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive, e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, al momento del deposito del ricorso, a far data dal 18.09.2018 (dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di assistente socio- sanitario specializzato inquadrabili nel livello BS del CCRL comparto sanità anche con riferimento all'orario svolto, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti provenienti dall' CP_1
e non contestati nella loro genuinità, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito
“Il ricorrente ha il compito di ricevere i dipendenti che richiedono piccoli prestiti o prestiti CP_ pluriennali all' Il dipendente comunica i propri dati anagrafici, il ricorrente con il suo account personale accede al sistema aziendale nel quale può vedere la situazione stipendiale del dipendente, se ci sono altri prestiti pendenti o pignoramenti e poi comunica al dipendente il limite per la concessione del prestito. Questo limite viene calcolato in base al netto della paga base ad opera del ricorrente. Nell'anagrafica del sistema compaiono tutti i dati del richiedente, come ho detto in particolare la sua paga base netta e tutte gli altri eventuali prestiti richiesti. Il ricorrente, quindi, una volta inseriti i dati anagrafici, rilascia al richiedente il certificato, che deve essere però prima protocollato e firmato dal Dirigente delle risorse umane e dal Direttore Generale. Questa attività il ricorrente l'ha fatta per me e anche per altri dipendenti che io ho personalmente accompagnato presso il suo ufficio. Da quando lo conosco, circa dal 2008, il ricorrente ha sempre fatto questa
5 attività. ADR Mi è capitato di andare presso l'ufficio per chiedere il certificato e di non trovarlo e mi è stato riferito che era l'unico a poterlo rilasciare” (cfr. dichiarazioni del teste , rese Tes_3 all'udienza del 25 marzo 2025); “ADR Ho lavorato insieme al ricorrente nella stessa stanza per molti anni, credo dal 2009 fino al 2017. Dopo un primo momento di affiancamento il ricorrente si è occupato delle questioni connesse alle cessioni del quinto e dei piccoli prestiti. Io ero sempre nel settore “trattamento economico” ma mi occupavo di assegni familiari e altro. ADR Questa divisione dei compiti l'aveva stabilita il Direttore del personale che nel tempo sono in stati il dott. Per_1
e poi la dott.ssa e forse c'è stato tra i due un'altra persona. ADR So che tutto il personale Pt_4 dell' si rivolgeva a lui per ottenere quanto necessario ai fini della cessione del quinto dello CP_1 stipendio e anche per ottenere il piccolo prestito. Non so specificare in cosa consistesse esattamente la procedura, ma alla fine era lui che rilasciava la documentazione necessaria per queste pratiche.
ADR Avevamo tutti un orario di lavoro che era tra le 7.30/45 e le 14.00/14.15, ma chi come me e il ricorrente non era dipendente dell' aveva un monte ore diverso dalle 36 ore dei dipendenti. CP_1
ADR In caso di problemi il ricorrente si rivolgeva comunque a dipendenti dell'ente per la soluzione.
Anche le ferie dovevano essere richieste ed autorizzate dal Direttore del personale dell'ente. ADR A parte l'affiancamento iniziale, il ricorrente si occupava del suo incarico autonomamente. ADR Non so dire quale fosse il nostro monte ore, anche perché il mio e il suo erano diversi. ADR Il ricorrente CP_ andava anche all' per presentare delle pratiche, prima che l'Istituto fosse accorpato all'Inpdap.
Credo che ci andasse con la macchina dell' che sicuramente lo aveva autorizzato” (cfr. CP_1 dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 18 febbraio 2025); “ho spesso indicato ai Tes_1 colleghi il ricorrente come colui che si occupava delle pratiche per ottenere i prestiti e la cessione del quinto dello stipendio. ADR Quando c'è stato il periodo covid, aveva riconosciuto un CP_5 finanziamento a tasso 0 che ho richiesto pure io. Mi sono quindi rivolto al ricorrente il quale mi ha rilasciato il certificato di stipendio che poi ho portato a (cfr. dichiarazioni del teste CP_5
rese all'udienza del 18 febbraio 2025. Tes_2
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo al ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal 18 settembre 2018 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di assistente socio-sanitario specializzato di cui al livello
BS del CCRL comparto sanità con orario di 32,50 ore settimanali (cfr. pag. 13 del ricorso), ed alle relative contribuzioni.
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata
6 attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine, e tenuto conto del fatto – pacifico- che il rapporto è in corso;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina poi la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR;
- ritenuta, dunque, la fondatezza della domanda nei limiti di cui alla relazione peritale depositata agli atti in data 5.8.2025, da intendersi qui interamente richiamata, che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché per la definitiva attribuzione di quelle di consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto, che seguono la soccombenza;
-rilevato che vista la posizione processuale dell' , invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultimo e le altre parti processuali.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19.12.2025.
Il Giudice
US NG
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. US NG nella causa civile iscritta al n. 9717/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michelangelo Girandoli e US
Parte_1
MA RE ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Gattuta ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Francesco Guardione, n. 10.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RO NC ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via
Laurana n.59.
- resistente -
All'udienza dell'11 dicembre 2025 trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_3
a corrispondere alla parte
[...] ricorrente la somma di euro 62.530,28 oltre gli interessi legali dal 18.7.2025 fino al soddisfo, a titolo
1 di differenze retributive, nonché al versamento dei contributi previdenziali parametrati al suddetto importo, nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché delle spese di consulenza tecnica da liquidarsi con separato decreto;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023 la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni CP_1 stipulate fra la detta azienda e la prima e la poi, da settembre 2001 CP_4 Parte_3 sino al novembre 2018, quando la inviava la comunicazione di cessazione del Parte_3 rapporto di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( ; esponeva, altresì, di CP_1 aver svolto mansioni di operatore sociosanitario specializzato, diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto essere adibito nell'ambito delle suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro - essendo venuta meno la matrice assistenziale dello stesso - tenendo conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza, condannare l' resistente al pagamento delle differenze retributive, del TFR e al versamento CP_1 in favore dell' dei contributi dovuti ed omessi, nonché riconoscere l'effettiva anzianità di CP_2 servizio sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici;
in via subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento da parte dell'odierno ricorrente delle mansioni diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione, condannare l' al pagamento delle differenze retributive e contributive, del CP_1
TFR, nonché al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione;
- premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuta, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva, altresì, l' chiedendo, in caso di accertamento positivo del CP_2 rapporto di lavoro, di condannare l' al pagamento dei contributi non versati all'ente di CP_1 previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo
(all' ) del presente giudizio, oltre sanzioni dovute per legge;
CP_2
2 - premesso che la causa, istruita con i testi , e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nonché mediante CTU contabile, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025;
- ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in memoria di costituzione, in quanto si richiede in ricorso l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell' che, pertanto, è unico legittimato passivo della presente azione;
CP_1
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la parte ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato,
e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 18.09.2018 (cfr. notifica del ricorso introduttivo);
3 - rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub doc. 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la parte ricorrente abbia Parte_3 prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997,
4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021, n.
11768).
4 Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive, e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, al momento del deposito del ricorso, a far data dal 18.09.2018 (dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di assistente socio- sanitario specializzato inquadrabili nel livello BS del CCRL comparto sanità anche con riferimento all'orario svolto, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti provenienti dall' CP_1
e non contestati nella loro genuinità, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito
“Il ricorrente ha il compito di ricevere i dipendenti che richiedono piccoli prestiti o prestiti CP_ pluriennali all' Il dipendente comunica i propri dati anagrafici, il ricorrente con il suo account personale accede al sistema aziendale nel quale può vedere la situazione stipendiale del dipendente, se ci sono altri prestiti pendenti o pignoramenti e poi comunica al dipendente il limite per la concessione del prestito. Questo limite viene calcolato in base al netto della paga base ad opera del ricorrente. Nell'anagrafica del sistema compaiono tutti i dati del richiedente, come ho detto in particolare la sua paga base netta e tutte gli altri eventuali prestiti richiesti. Il ricorrente, quindi, una volta inseriti i dati anagrafici, rilascia al richiedente il certificato, che deve essere però prima protocollato e firmato dal Dirigente delle risorse umane e dal Direttore Generale. Questa attività il ricorrente l'ha fatta per me e anche per altri dipendenti che io ho personalmente accompagnato presso il suo ufficio. Da quando lo conosco, circa dal 2008, il ricorrente ha sempre fatto questa
5 attività. ADR Mi è capitato di andare presso l'ufficio per chiedere il certificato e di non trovarlo e mi è stato riferito che era l'unico a poterlo rilasciare” (cfr. dichiarazioni del teste , rese Tes_3 all'udienza del 25 marzo 2025); “ADR Ho lavorato insieme al ricorrente nella stessa stanza per molti anni, credo dal 2009 fino al 2017. Dopo un primo momento di affiancamento il ricorrente si è occupato delle questioni connesse alle cessioni del quinto e dei piccoli prestiti. Io ero sempre nel settore “trattamento economico” ma mi occupavo di assegni familiari e altro. ADR Questa divisione dei compiti l'aveva stabilita il Direttore del personale che nel tempo sono in stati il dott. Per_1
e poi la dott.ssa e forse c'è stato tra i due un'altra persona. ADR So che tutto il personale Pt_4 dell' si rivolgeva a lui per ottenere quanto necessario ai fini della cessione del quinto dello CP_1 stipendio e anche per ottenere il piccolo prestito. Non so specificare in cosa consistesse esattamente la procedura, ma alla fine era lui che rilasciava la documentazione necessaria per queste pratiche.
ADR Avevamo tutti un orario di lavoro che era tra le 7.30/45 e le 14.00/14.15, ma chi come me e il ricorrente non era dipendente dell' aveva un monte ore diverso dalle 36 ore dei dipendenti. CP_1
ADR In caso di problemi il ricorrente si rivolgeva comunque a dipendenti dell'ente per la soluzione.
Anche le ferie dovevano essere richieste ed autorizzate dal Direttore del personale dell'ente. ADR A parte l'affiancamento iniziale, il ricorrente si occupava del suo incarico autonomamente. ADR Non so dire quale fosse il nostro monte ore, anche perché il mio e il suo erano diversi. ADR Il ricorrente CP_ andava anche all' per presentare delle pratiche, prima che l'Istituto fosse accorpato all'Inpdap.
Credo che ci andasse con la macchina dell' che sicuramente lo aveva autorizzato” (cfr. CP_1 dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 18 febbraio 2025); “ho spesso indicato ai Tes_1 colleghi il ricorrente come colui che si occupava delle pratiche per ottenere i prestiti e la cessione del quinto dello stipendio. ADR Quando c'è stato il periodo covid, aveva riconosciuto un CP_5 finanziamento a tasso 0 che ho richiesto pure io. Mi sono quindi rivolto al ricorrente il quale mi ha rilasciato il certificato di stipendio che poi ho portato a (cfr. dichiarazioni del teste CP_5
rese all'udienza del 18 febbraio 2025. Tes_2
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo al ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal 18 settembre 2018 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di assistente socio-sanitario specializzato di cui al livello
BS del CCRL comparto sanità con orario di 32,50 ore settimanali (cfr. pag. 13 del ricorso), ed alle relative contribuzioni.
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata
6 attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine, e tenuto conto del fatto – pacifico- che il rapporto è in corso;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina poi la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR;
- ritenuta, dunque, la fondatezza della domanda nei limiti di cui alla relazione peritale depositata agli atti in data 5.8.2025, da intendersi qui interamente richiamata, che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché per la definitiva attribuzione di quelle di consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto, che seguono la soccombenza;
-rilevato che vista la posizione processuale dell' , invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultimo e le altre parti processuali.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19.12.2025.
Il Giudice
US NG
7