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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IL BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5463/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da
Parte_1
C.F. , (C.F. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_1 C.F._2 dall'avv. ARNI JUNIA giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attori opponenti -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
TI AB AR giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di risposta
- Convenuta opposta –
Conclusioni:
Per l'opponente:
1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare l'insussistenza ovvero l'estinzione del credito azionato e per
l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
rigettare, in ogni caso, la domanda di condanna avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto
- non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per l'opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- fissare un'apposita udienza intermedia, tra il deposito degli atti introduttivi e il deposito delle memorie integrative, volta alla discussione e alla decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1939/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20.07.2024 nel procedimento n.
3056/2024 R.G., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- respingersi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n.1939/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20.07.2024 nel procedimento n.
2 3056/2024 R.G o comunque condannare
[...]
(C.F. e P. VA ) ed i soci Parte_2 P.IVA_1 amministratori di essa, signori (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_1
), a corrispondere a (P.I. C.F._2 CP_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, la P.IVA_2 somma capitale di Euro 92.227,67 oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal dovuto sino al saldo, o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa.
- condannare gli attori opponenti al risarcimento dei danni, da liquidarsi
d'ufficio ex art. 96 cpc comma I o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma III cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con ogni più ampia riserva ex lege prevista.
IN OGNI CASO:
Competenze e spese del presente giudizio integralmente rifuse.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è temeraria. Gli opponenti, cui è stato notificato un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 92.227,67 a titolo di corrispettivo per la vendita di mangimi e farine per animali, hanno contestato che la merce riportata nelle fatture non sarebbe stata consegnata alla società agricola acquirente.
2.- Parte opposta non ha prodotto i documenti di trasporto consegnati e sottoscritti dal destinatario, ma un riconoscimento di debito proveniente dall'opponente per l'importo corrispondente a quello ingiunto: questo documento menziona le fatture prodotte nel fascicolo monitorio e ed è stato sottoscritto in data successiva all'emissione delle fatture. La
3 sottoscrizione in calce al documento non è stata disconosciuta alla prima difesa successiva e il g.i. ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3.1.- Orbene, come è noto, il riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., inverte l'onere della prova a carico dell'autore della dichiarazione. Il venditore, quindi, a fronte dell'eccezione di inadempimento del compratore non deve dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione a suo carico di consegna della merce, essendo onere dell'acquirente, che ha riconosciuto il debito, dimostrare che la consegna della merce non è avvenuta e che, quindi, il venditore, non avendo adempiuto all'obbligazione a proprio carico, non può chiedere il pagamento del prezzo della vendita.
3.2.- Tale prova non è stata offerta dalla società agricola opponente. La società e i soci non hanno, infatti, dedotto alcun mezzo istruttorio che dimostri l'omessa consegna della merce, nonostante abbiano riconosciuto di dover corrispondere il relativo prezzo dopo l'emissione e la ricezione delle fatture.
4.- La soccombenza degli opponenti ne giustifica la condanna, in via tra loro solidale dato il pari interesse alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla refusione delle spese legali per tutte le fasi del giudizio ai valori minimi, attesa la semplicità dell'odierna causa.
5.- Il carattere manifestamente dilatorio della presente opposizione, in cui il compratore pur essendosi in passato obbligato a pagare l'intero corrispettivo dovuto si oppone al decreto ingiuntivo negando la consegna della merce, giustifica la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili opponenti al pagamento di una somma pari all'importo delle spese legali ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
6.- Gli opponenti, che hanno causato un indebito spreco della scarsa e preziosa risorsa giustizia, presentando un'opposizione temeraria smentita
4 da un documento alla stessa opponente riconducibile e che essa, pur essendone l'autrice, non ha prodotto in giudizio, deve essere altresì condannata alla sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dell'erario nella misura media di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, IL
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. condanna gli opponenti in via tra loro solidale alla refusione delle spese legali all'opposta pari ad euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge;
3. condanna gli opponenti in via tra loro solidale al pagamento della sanzione di cui all'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. a favore dell'opposta nella misura di euro 7.052,00;
4. condanna gli opponenti in via tra loro solidale al pagamento a favore della cassa ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la somma di euro 2.500,00
Bergamo, 17/12/2025
Il Giudice
IL BU
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IL BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5463/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da
Parte_1
C.F. , (C.F. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_1 C.F._2 dall'avv. ARNI JUNIA giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attori opponenti -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
TI AB AR giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di risposta
- Convenuta opposta –
Conclusioni:
Per l'opponente:
1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare l'insussistenza ovvero l'estinzione del credito azionato e per
l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
rigettare, in ogni caso, la domanda di condanna avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto
- non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per l'opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- fissare un'apposita udienza intermedia, tra il deposito degli atti introduttivi e il deposito delle memorie integrative, volta alla discussione e alla decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1939/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20.07.2024 nel procedimento n.
3056/2024 R.G., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- respingersi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n.1939/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20.07.2024 nel procedimento n.
2 3056/2024 R.G o comunque condannare
[...]
(C.F. e P. VA ) ed i soci Parte_2 P.IVA_1 amministratori di essa, signori (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_1
), a corrispondere a (P.I. C.F._2 CP_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, la P.IVA_2 somma capitale di Euro 92.227,67 oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal dovuto sino al saldo, o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa.
- condannare gli attori opponenti al risarcimento dei danni, da liquidarsi
d'ufficio ex art. 96 cpc comma I o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma III cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con ogni più ampia riserva ex lege prevista.
IN OGNI CASO:
Competenze e spese del presente giudizio integralmente rifuse.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è temeraria. Gli opponenti, cui è stato notificato un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 92.227,67 a titolo di corrispettivo per la vendita di mangimi e farine per animali, hanno contestato che la merce riportata nelle fatture non sarebbe stata consegnata alla società agricola acquirente.
2.- Parte opposta non ha prodotto i documenti di trasporto consegnati e sottoscritti dal destinatario, ma un riconoscimento di debito proveniente dall'opponente per l'importo corrispondente a quello ingiunto: questo documento menziona le fatture prodotte nel fascicolo monitorio e ed è stato sottoscritto in data successiva all'emissione delle fatture. La
3 sottoscrizione in calce al documento non è stata disconosciuta alla prima difesa successiva e il g.i. ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3.1.- Orbene, come è noto, il riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., inverte l'onere della prova a carico dell'autore della dichiarazione. Il venditore, quindi, a fronte dell'eccezione di inadempimento del compratore non deve dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione a suo carico di consegna della merce, essendo onere dell'acquirente, che ha riconosciuto il debito, dimostrare che la consegna della merce non è avvenuta e che, quindi, il venditore, non avendo adempiuto all'obbligazione a proprio carico, non può chiedere il pagamento del prezzo della vendita.
3.2.- Tale prova non è stata offerta dalla società agricola opponente. La società e i soci non hanno, infatti, dedotto alcun mezzo istruttorio che dimostri l'omessa consegna della merce, nonostante abbiano riconosciuto di dover corrispondere il relativo prezzo dopo l'emissione e la ricezione delle fatture.
4.- La soccombenza degli opponenti ne giustifica la condanna, in via tra loro solidale dato il pari interesse alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla refusione delle spese legali per tutte le fasi del giudizio ai valori minimi, attesa la semplicità dell'odierna causa.
5.- Il carattere manifestamente dilatorio della presente opposizione, in cui il compratore pur essendosi in passato obbligato a pagare l'intero corrispettivo dovuto si oppone al decreto ingiuntivo negando la consegna della merce, giustifica la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili opponenti al pagamento di una somma pari all'importo delle spese legali ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
6.- Gli opponenti, che hanno causato un indebito spreco della scarsa e preziosa risorsa giustizia, presentando un'opposizione temeraria smentita
4 da un documento alla stessa opponente riconducibile e che essa, pur essendone l'autrice, non ha prodotto in giudizio, deve essere altresì condannata alla sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dell'erario nella misura media di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, IL
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. condanna gli opponenti in via tra loro solidale alla refusione delle spese legali all'opposta pari ad euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge;
3. condanna gli opponenti in via tra loro solidale al pagamento della sanzione di cui all'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. a favore dell'opposta nella misura di euro 7.052,00;
4. condanna gli opponenti in via tra loro solidale al pagamento a favore della cassa ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la somma di euro 2.500,00
Bergamo, 17/12/2025
Il Giudice
IL BU
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