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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:33, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO Parte_1 C.F._1
IA WALTER NICOLO'
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “VOGLIA IL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO Reiectis adversis: - preliminarmente ritenere e dichiarare che, diversamente da CP_ quanto asserito dalla Direzione Provinciale dell' di Livorno, il Sig. non è decaduto ai sensi di Parte_1 legge dall'esercizio della presente azione;
- per l'effetto di ritenere e dichiarare che, diversamente da quanto asserito dalla Direzione Provinciale dell' di Livorno, non è intervenuta la decadenza annuale ai sensi all'art. 47 del CP_1
D.P.R. n. 639 del 1970 sul diritto del Sig. di richiedere la riliquidazione dell'indennità di malattia Parte_1 pagina 1 di 6 complementare ex - nel periodo che va dal 15/03/2023 al 17/10/2023; - per l'effetto di ritenere Pt_2 errata la quantificazione con cui la Direzione Provinciale dell' di Livorno ha fondato la liquidazione CP_1 dell'indennità per malattia complementare nel periodo che va dal 15/03/2023 al 17/10/2023; - con l'effetto di riconoscere al Sig. la complessiva somma di € € 20.576,61 lordi quale differenza tra quanto Parte_1 complessivamente erogato al lavoratore e quanto effettivamente dovuto;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava il ricorrente di svolgere, a far data dal 1988, attività di marittimo, attualmente alle dipendenze della società armatoriale Grimaldi Euromed S.p.A. con la qualifica di Direttore di
Macchina a turno particolare. Esponeva l' che dopo un periodo di imbarco iniziato il Pt_1
27.2.2023 sbarcava per avvicendamento presso il porto di Genova per essere poi il 15.3.2023 assunto in cura dalla per “lombosciatalgia e gonalgia sinistra e marcato impegno CP_2 funzionale”, con prolungamento dello stato di inabilità fino al 17.10.2023. Tanto premesso il ricorrente lamenta, essenzialmente, l'erroneo calcolo e la conseguente erronea corresponsione da parte dell' dell'indennità di malattia complementare, in ragione dell'illegittima esclusione di CP_1 alcune voci rilevanti dal computo della retribuzione mensile in godimento nei 30 giorni antecedenti all'ultimo sbarco.
Si è costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente eccepiva la decadenza di parte ricorrente e contestava la quantificazione operata in ricorso.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di decadenza.
In effetti, come pure ampiamente argomentato in ricorso il dies a quo non può essere individuato nella data del primo pagamento bensì nella data in cui il ricorrente è stato dichiarato clinicamente guarito, come pure emerge dalla Circolare n. 165 del 15.7.1993 (cfr. punto 4 della Circolare CP_1 di cui al doc. 16 allegato al ricorso e v. in punto in parte motiva Cass., Sez. Lav., 27476/2023).
Ancora, con riferimento alle contestazioni sollevate in memoria sulla documentazione medica deve osservarsi che la stessa è stata redatta da un medico fiduciario del Ministero della Salute (cfr. docc.
3 e 4 allegati al ricorso) e da un lato avverso la stessa non risulta proposta querela di falso, né precedentemente alla fase giudiziale l'Ente ha inteso attivare i propri poteri di controllo.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, giova richiamare, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa, la sentenza resa dal Tribunale di Livorno (cfr. doc. 21 allegato al ricorso, sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 306/2025) che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo “La disciplina dell'indennità di malattia complementare è contenuta nell'art 7 RDL n. 1918 del 23 settembre 1937, come modificato dalla legge di conversione n. 831 del 24 aprile 1938, secondo cui: < Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il canale di Suez e gli stretti di e dei Per_1 Per_2
è assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente (1): a) assistenza medico- chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione durante l'arruolamento e entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto giorni, sempreché sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero è in ogni caso limitato a ventotto giorni;
b) una indennità giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoroai sensi del Regio Decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244”.
8. Da tale disposizione normativa si desume che l'indennità per malattia complementare di cui è causa è prevista per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco.
9. L'art. 6, primo comma, del R.D.L.
n. 1918/1937 cui la lett. b) dell'art 7 RDL n. 1918 del 23 settembre 1937 fa rinvio, disciplina, invece, la c.d. indennità di malattia fondamentale, statuendo che: < L'assicurazione dà diritto: a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo;
b) ad una indennità giornaliera nella misura del
75 per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244
>>. 10. L'art 10 del RDL 1916/1937, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che: pagina 3 di 6 < L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti (1) .Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n.
200. La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile> 11. L'art 71 del regolamento 25 gennaio 1937 n. 200 al primo comma prevede che < Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica>; ai sensi del terzo comma, invece, < Nel caso di arruolamento a viaggio il salario giornaliero risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio>. 12. Secondo l'art 72, invece, < Per gli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione, sono stabiliti nelle singole località salari convenzionali, sentite le associazioni sindacali interessate e gli uffici di porto competenti per territorio. Nella determinazione dei salari convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro. Il decreto di approvazione dei salari suddetti è emanato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni. I salari convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazioni del decreto di cui nel comma precedente sul Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e sono riveduti normalmente ogni triennio”. Coerentemente con la normativa sopra riportata, la circolare 179/2013 (cfr. doc. 12 ric., CP_1 punto 8.2) con riferimento all'indennità di malattia di cui è causa, espressamente prevede che < La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall'art. 7 della citata legge n. 831 del 1938. L'origine storica dell'istituto va ricercata nell'esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco. Nel corso del tempo tale prestazione è stata estesa a tutte le patologie che si manifestino comunque entro il periodo indicato. L'indennizzo viene corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, per la durata massima di un anno dall'annotazione dello sbarco sul ruolo, nella misura del 75% della retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 10 della citata legge n. 831 del 1938. Attualmente si considera la retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti lo sbarco. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile effettivamente corrisposta nei 30 giorni antecedenti l'ultimo sbarco. Hanno diritto alle pagina 4 di 6 prestazioni della gestione complementare solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d'equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal
Mediterraneo. E' onere del lavoratore trasmettere il modello di denuncia (in originale), contenete tra l'altro il primo rapporto medico (entro 48 ore dal rilascio per non incorrere nelle sanzioni previste), con le informazioni necessarie per l'erogazione della prestazione, nelle medesime modalità indicate con riferimento alla Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale. Il lavoratore è inoltre obbligato a rispettare le fasce di reperibilità
(ore 10.00-12.00 e 17.00- 19.00) per tutti i giorni di durata della prognosi. Particolare attenzione è richiesta anche in tale caso per quanto concerne la data dello sbarco che non risulta dal modello inviato (che non contiene per tale tipologia di dichiarazione i dati della Capitaneria di porto). L'operatore è tenuto a controllare pertanto la data dello sbarco sul libretto di navigazione e nella denuncia dei dati retributivi del datore di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco avendo cura di allegare le buste paga e il contratto>>. 14. La disciplina specifica delle modalità di liquidazione dell'indennità giornaliera per malattia complementare è contenuta, invece, nella circolare n. 13 del 20.7.2007 della , (cfr. doc. 13 ric.), che Pt_2 indica anche tutti gli elementi retributivi (fissi e variabili) che devono essere considerati per il calcolo della indennità.
15. In particolare, tra gli elementi fissi della retribuzione sono stati individuati: la paga base conglobata, gli scatti d'anzianità, il rateo di 13ma e di 14ma mensilità (gratifica natalizia e pasquale) oltre ad altri elementi retributivi che vanno aggiunti se esistenti quali integrazione aziendale, supplementi ufficiali, assegni ad personam, bonus all'imbarco, etc… 16. Tra gli elementi variabili della retribuzione sono stati indicati: indennità di navigazione, lavoro straordinario, riposi compensativi e ferie, oltre ad altri elementi retributivi eventuali tipo indennità di rappresentanza, panatica marittimi a terra. 17. Infine, sono state previste le voci della retribuzione tassativamente escluse dalla base imponibile del calcolo dell'indennità, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di T.F.R. o di cessazione del rapporto di lavoro per altri motivi, proventi ed indennità per risarcimento danni, somme a carico di gestioni assistenziali e previdenziali, trattamenti di famiglia, altri contributi previste da norme speciali. . Ebbene, alla luce dei principi sopra enunciati e della denuncia delle retribuzioni predisposta dalla società datrice di lavoro, emerge la correttezza del calcolo effettuato dal ricorrente per il periodo di malattia, tenuto conto del fatto che l'indennizzo va corrisposto a partire dal 4° giorno successivo alla data di denuncia della malattia.”
In effetti il CTU nominato, dott. A. richiamata la disciplina, ha inserito nel computo della Per_3 retribuzione effettiva mensile le voci premio aziendale, premio produttività, compenso extra aziendale e premio compagnia e ha determinato “l'indennità giornaliera in euro 287,24, calcolata considerando gli elementi retributivi di seguito indicati, a fronte di una retribuzione effettivamente percepita pari a euro 11.489,62.” concludendo “Individuata l'indennità giornaliera spettante, pari a euro 287,24, è possibile pagina 5 di 6 determinare la maggiore somma dovuta al Sig. rispetto a quanto liquidato dall' Il periodo di Pt_1 CP_1 inabilità temporanea va dal 15 marzo 2023 al 17 ottobre 2023 e, al netto dei quattro giorni di carenza previsti dalla normativa, si articola in un totale di 212 giorni indennizzabili. Pertanto, l'indennità complessivamente spettante, secondo le risultanze del CTU, ammonta a euro 60.894,96. Considerato l'importo già erogato dall' pari ad euro 41.096,22 (Allegato n. 12), la differenza ancora dovuta al Sig. risulta pari a CP_1 Pt_1 euro 19.798,74”.
Si ritiene che la disciplina speciale sopra richiamata, laddove fa riferimento a salario effettivamente goduto prima dello sbarco e distingue le voci fisse e variabili comprese nel calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di cui è causa, da sola giustifichi la correttezza delle conclusioni del CTU nominato.
Tanto chiarito deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte tramite CTU contabile. Gli onorari dell'ausiliario, liquidati con separato decreto sono posti definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte motiva di € CP_1 Parte_1
19.798,74 oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi CP_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese per la CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Livorno 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:33, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO Parte_1 C.F._1
IA WALTER NICOLO'
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “VOGLIA IL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO Reiectis adversis: - preliminarmente ritenere e dichiarare che, diversamente da CP_ quanto asserito dalla Direzione Provinciale dell' di Livorno, il Sig. non è decaduto ai sensi di Parte_1 legge dall'esercizio della presente azione;
- per l'effetto di ritenere e dichiarare che, diversamente da quanto asserito dalla Direzione Provinciale dell' di Livorno, non è intervenuta la decadenza annuale ai sensi all'art. 47 del CP_1
D.P.R. n. 639 del 1970 sul diritto del Sig. di richiedere la riliquidazione dell'indennità di malattia Parte_1 pagina 1 di 6 complementare ex - nel periodo che va dal 15/03/2023 al 17/10/2023; - per l'effetto di ritenere Pt_2 errata la quantificazione con cui la Direzione Provinciale dell' di Livorno ha fondato la liquidazione CP_1 dell'indennità per malattia complementare nel periodo che va dal 15/03/2023 al 17/10/2023; - con l'effetto di riconoscere al Sig. la complessiva somma di € € 20.576,61 lordi quale differenza tra quanto Parte_1 complessivamente erogato al lavoratore e quanto effettivamente dovuto;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava il ricorrente di svolgere, a far data dal 1988, attività di marittimo, attualmente alle dipendenze della società armatoriale Grimaldi Euromed S.p.A. con la qualifica di Direttore di
Macchina a turno particolare. Esponeva l' che dopo un periodo di imbarco iniziato il Pt_1
27.2.2023 sbarcava per avvicendamento presso il porto di Genova per essere poi il 15.3.2023 assunto in cura dalla per “lombosciatalgia e gonalgia sinistra e marcato impegno CP_2 funzionale”, con prolungamento dello stato di inabilità fino al 17.10.2023. Tanto premesso il ricorrente lamenta, essenzialmente, l'erroneo calcolo e la conseguente erronea corresponsione da parte dell' dell'indennità di malattia complementare, in ragione dell'illegittima esclusione di CP_1 alcune voci rilevanti dal computo della retribuzione mensile in godimento nei 30 giorni antecedenti all'ultimo sbarco.
Si è costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente eccepiva la decadenza di parte ricorrente e contestava la quantificazione operata in ricorso.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di decadenza.
In effetti, come pure ampiamente argomentato in ricorso il dies a quo non può essere individuato nella data del primo pagamento bensì nella data in cui il ricorrente è stato dichiarato clinicamente guarito, come pure emerge dalla Circolare n. 165 del 15.7.1993 (cfr. punto 4 della Circolare CP_1 di cui al doc. 16 allegato al ricorso e v. in punto in parte motiva Cass., Sez. Lav., 27476/2023).
Ancora, con riferimento alle contestazioni sollevate in memoria sulla documentazione medica deve osservarsi che la stessa è stata redatta da un medico fiduciario del Ministero della Salute (cfr. docc.
3 e 4 allegati al ricorso) e da un lato avverso la stessa non risulta proposta querela di falso, né precedentemente alla fase giudiziale l'Ente ha inteso attivare i propri poteri di controllo.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, giova richiamare, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa, la sentenza resa dal Tribunale di Livorno (cfr. doc. 21 allegato al ricorso, sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 306/2025) che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo “La disciplina dell'indennità di malattia complementare è contenuta nell'art 7 RDL n. 1918 del 23 settembre 1937, come modificato dalla legge di conversione n. 831 del 24 aprile 1938, secondo cui: < Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il canale di Suez e gli stretti di e dei Per_1 Per_2
è assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente (1): a) assistenza medico- chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione durante l'arruolamento e entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto giorni, sempreché sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero è in ogni caso limitato a ventotto giorni;
b) una indennità giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoroai sensi del Regio Decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244”.
8. Da tale disposizione normativa si desume che l'indennità per malattia complementare di cui è causa è prevista per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco.
9. L'art. 6, primo comma, del R.D.L.
n. 1918/1937 cui la lett. b) dell'art 7 RDL n. 1918 del 23 settembre 1937 fa rinvio, disciplina, invece, la c.d. indennità di malattia fondamentale, statuendo che: < L'assicurazione dà diritto: a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo;
b) ad una indennità giornaliera nella misura del
75 per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244
>>. 10. L'art 10 del RDL 1916/1937, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che: pagina 3 di 6 < L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti (1) .Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n.
200. La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile> 11. L'art 71 del regolamento 25 gennaio 1937 n. 200 al primo comma prevede che < Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica>; ai sensi del terzo comma, invece, < Nel caso di arruolamento a viaggio il salario giornaliero risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio>. 12. Secondo l'art 72, invece, < Per gli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione, sono stabiliti nelle singole località salari convenzionali, sentite le associazioni sindacali interessate e gli uffici di porto competenti per territorio. Nella determinazione dei salari convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro. Il decreto di approvazione dei salari suddetti è emanato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni. I salari convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazioni del decreto di cui nel comma precedente sul Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e sono riveduti normalmente ogni triennio”. Coerentemente con la normativa sopra riportata, la circolare 179/2013 (cfr. doc. 12 ric., CP_1 punto 8.2) con riferimento all'indennità di malattia di cui è causa, espressamente prevede che < La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall'art. 7 della citata legge n. 831 del 1938. L'origine storica dell'istituto va ricercata nell'esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco. Nel corso del tempo tale prestazione è stata estesa a tutte le patologie che si manifestino comunque entro il periodo indicato. L'indennizzo viene corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, per la durata massima di un anno dall'annotazione dello sbarco sul ruolo, nella misura del 75% della retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 10 della citata legge n. 831 del 1938. Attualmente si considera la retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti lo sbarco. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile effettivamente corrisposta nei 30 giorni antecedenti l'ultimo sbarco. Hanno diritto alle pagina 4 di 6 prestazioni della gestione complementare solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d'equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal
Mediterraneo. E' onere del lavoratore trasmettere il modello di denuncia (in originale), contenete tra l'altro il primo rapporto medico (entro 48 ore dal rilascio per non incorrere nelle sanzioni previste), con le informazioni necessarie per l'erogazione della prestazione, nelle medesime modalità indicate con riferimento alla Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale. Il lavoratore è inoltre obbligato a rispettare le fasce di reperibilità
(ore 10.00-12.00 e 17.00- 19.00) per tutti i giorni di durata della prognosi. Particolare attenzione è richiesta anche in tale caso per quanto concerne la data dello sbarco che non risulta dal modello inviato (che non contiene per tale tipologia di dichiarazione i dati della Capitaneria di porto). L'operatore è tenuto a controllare pertanto la data dello sbarco sul libretto di navigazione e nella denuncia dei dati retributivi del datore di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco avendo cura di allegare le buste paga e il contratto>>. 14. La disciplina specifica delle modalità di liquidazione dell'indennità giornaliera per malattia complementare è contenuta, invece, nella circolare n. 13 del 20.7.2007 della , (cfr. doc. 13 ric.), che Pt_2 indica anche tutti gli elementi retributivi (fissi e variabili) che devono essere considerati per il calcolo della indennità.
15. In particolare, tra gli elementi fissi della retribuzione sono stati individuati: la paga base conglobata, gli scatti d'anzianità, il rateo di 13ma e di 14ma mensilità (gratifica natalizia e pasquale) oltre ad altri elementi retributivi che vanno aggiunti se esistenti quali integrazione aziendale, supplementi ufficiali, assegni ad personam, bonus all'imbarco, etc… 16. Tra gli elementi variabili della retribuzione sono stati indicati: indennità di navigazione, lavoro straordinario, riposi compensativi e ferie, oltre ad altri elementi retributivi eventuali tipo indennità di rappresentanza, panatica marittimi a terra. 17. Infine, sono state previste le voci della retribuzione tassativamente escluse dalla base imponibile del calcolo dell'indennità, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di T.F.R. o di cessazione del rapporto di lavoro per altri motivi, proventi ed indennità per risarcimento danni, somme a carico di gestioni assistenziali e previdenziali, trattamenti di famiglia, altri contributi previste da norme speciali. . Ebbene, alla luce dei principi sopra enunciati e della denuncia delle retribuzioni predisposta dalla società datrice di lavoro, emerge la correttezza del calcolo effettuato dal ricorrente per il periodo di malattia, tenuto conto del fatto che l'indennizzo va corrisposto a partire dal 4° giorno successivo alla data di denuncia della malattia.”
In effetti il CTU nominato, dott. A. richiamata la disciplina, ha inserito nel computo della Per_3 retribuzione effettiva mensile le voci premio aziendale, premio produttività, compenso extra aziendale e premio compagnia e ha determinato “l'indennità giornaliera in euro 287,24, calcolata considerando gli elementi retributivi di seguito indicati, a fronte di una retribuzione effettivamente percepita pari a euro 11.489,62.” concludendo “Individuata l'indennità giornaliera spettante, pari a euro 287,24, è possibile pagina 5 di 6 determinare la maggiore somma dovuta al Sig. rispetto a quanto liquidato dall' Il periodo di Pt_1 CP_1 inabilità temporanea va dal 15 marzo 2023 al 17 ottobre 2023 e, al netto dei quattro giorni di carenza previsti dalla normativa, si articola in un totale di 212 giorni indennizzabili. Pertanto, l'indennità complessivamente spettante, secondo le risultanze del CTU, ammonta a euro 60.894,96. Considerato l'importo già erogato dall' pari ad euro 41.096,22 (Allegato n. 12), la differenza ancora dovuta al Sig. risulta pari a CP_1 Pt_1 euro 19.798,74”.
Si ritiene che la disciplina speciale sopra richiamata, laddove fa riferimento a salario effettivamente goduto prima dello sbarco e distingue le voci fisse e variabili comprese nel calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di cui è causa, da sola giustifichi la correttezza delle conclusioni del CTU nominato.
Tanto chiarito deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte tramite CTU contabile. Gli onorari dell'ausiliario, liquidati con separato decreto sono posti definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte motiva di € CP_1 Parte_1
19.798,74 oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi CP_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese per la CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Livorno 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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