Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11887/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata
[...] in data 11.6.2009 per atto del Notar di OI (Rep. Persona_1
19269, Racc. 6742) in atti, dall' Avv. Daniele Manca Bitti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in
Roma, Via Luigi Luciani n. 1;
opponente contro
Controparte_3
(P. IVA ) in persona del Curatore Avv.
[...] P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico
[...]
Boccardi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Via California 6; opposta
Oggetto: spedizione;
pagina 1 di 9
Parte opponente, non presente all'udienza del 11.12.2024, ha rassegnato, nel ricorso per la riassunzione del processo interrotto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2745/2022 R.G. 1286/2022, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 3 febbraio 2022 e notificato il 28 febbraio 2022; – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2745/2022 R.G. 1286/2022, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 3 febbraio 2022 e notificato il 28 febbraio 2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Controparte_1 alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo
[...] CP_3
o e, per l'effetto, res igettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione e nella comparsa di risposta depositata dalla opposta;
– inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente, e conseguentemente condannare la società CP_3 al pagamento della somma di euro 420.114,00 a titolo della merce non
[...] nata, oltre all'importo di euro 84.022,80 a titolo di mancato guadagno (stimato nel 20% del valore della merce), oltre al danno di immagine cui sopra;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio. Con ogni più ampia riserva nei concedenti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa.” Per parte opposta Controparte_3 giudiziale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito - Rigettare con ogni miglior formula l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società e tutte le Controparte_1 avverse domande, anche formulate in via riconvenzionale, ed eccezioni, nessuna esclusa, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 2745/2022, RG 1286/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2022. in via subordinata - In caso di revoca per qualsivoglia motivo e ragione del decreto ingiuntivo n. 2745/2022, RG 1286/202, condannare in ogni caso l'opponente alla corresponsione degli importi oggetto del decreto ingiuntivo n. 2745/2022, RG 1286/2022, dovuti a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali per il procedimento monitorio, ovvero nella diversa somma che verrà accertata all'esito dell'espletata istruttoria o che il Giudice
pagina 2 di 9 riterrà di giustizia. In ogni caso - Con vittoria di spese di lite, compensi ed onorari anche del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto CP_3 dell'esecuzione in favore di di servizi di Controparte_1 spedizione, ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di € 379.820,70 a titolo di corrispettivi e interessi moratori.
Avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal
Tribunale, ha proposto opposizione la società Controparte_1 chiedendone la revoca. Al riguardo, parte opponente ha dedotto, a giustificazione del mancato pagamento delle fatture emesse dall'opposta,
l'inadempimento di quest'ultima, in tesi consistito nell'aver fatto recapitare la merce oltre il termine essenziale sempre in tesi pattuito, allorché i propri clienti avevano già annullato i relativi ordinativi, nonché l'asserita ritenzione della merce in parola. Sulla scorta di tanto, parte opponente ha instato per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore della somma di €
420.114,00 “a titolo della merce non consegnata, oltre all'importo di euro
84.022,80 a titolo di mancato guadagno” e “oltre al danno di immagine”.
Si è costituita instando per la Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Non concessa, all'esito della prima udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il processo è stato interrotto con provvedimento del 12.9.2022 per l'avvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società opposta ed è stato, successivamente, riassunto da CP_1
pagina 3 di 9 la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata, Controparte_1 infine, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tutto ciò premesso osserva il Tribunale che l'opposizione non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Ai fini del decidere è, innanzitutto, necessario procedere alla qualificazione giuridica del rapporto negoziale pacificamente intercorso tra le parti e, dunque, stabilire se la convenuta opposta abbia agito esclusivamente quale spedizioniere, ovvero come vettore, ricordando che nel contratto di trasporto il vettore assume l'obbligazione unitaria dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al risultato finale dell'operazione (art, 1678 c.c.), mentre nel contratto di spedizione, che è un contratto di mandato, lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante
(ovvero se dotato di rappresentante in nome e per conto del mandante), un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.).
A tale riguardo, premesso che, invero, la qualifica dell'opposta quale mero spedizioniere è stata data per presupposta dalle parti per tutto il corso del processo, essendo stata messa in discussione, peraltro in maniera ondivaga, dall'opponente soltanto nella comparsa conclusionale, va in ogni caso osservato che, per quanto attiene al comportamento tenuto dalle parti nella fase genetica ed esecutiva del rapporto contrattuale de quo, risulta chiaramente dalla documentazione prodotta dall'opponente e richiamata nell'atto di citazione, come quest'ultima abbia impartito alla istruzioni CP_3 specifiche e dettagliate relativamente alla via, ai mezzi e alle concrete modalità di esecuzione dei trasporti richiesti e come la a sua volta, CP_3 abbia regolarmente coinvolto la committente nell'esecuzione dell'incarico, provvedendo a comunicarle per tempo i programmi di carico delle spedizioni,
pagina 4 di 9 indicandole i vettori prescelti, le date di partenza previste, i porti utilizzabili per gli imbarchi, le tempistiche di esecuzione dei trasporti e finanche le modalità di carico della merce sui mezzi individuati, informando tempestivamente la predetta committente in merito allo stato delle spedizioni e chiedendo istruzioni su come procedere rispetto alle problematiche via via emerse in relazione all'intasamento dei porti e alle conseguenti decisioni degli armatori di imbarcare parzialmente ovvero di non imbarcare i containers dell'opponente.
Ritiene, allora, il Tribunale che nel comportamento delle parti come sopra descritto non siano ravvisabili gli indici rivelatori di un contratto di trasporto, come sopra descritto.
Qualificato, dunque, il rapporto inter partes in termini di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c., e ricordato che, ai sensi dell'art. 1739 c.c. “nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante”, deve osservarsi che le ragioni addotte dall'opponente per giustificare il rifiuto di saldare le fatture azionate in monitorio, in quanto sostanzialmente fondate sull'asserita ritardata consegna della merce oggetto di spedizione, si appalesano del tutto inidonee a paralizzare la pretesa creditoria vantata in monitorio dalla non potendosi attribuire a quest'ultima, per quanto CP_3 sopra detto circa la sua qualità di spedizioniere, la responsabilità vettoriale ex art. 1693 c.c. Con la conseguenza che il mero ritardo nella consegna della merce, ove anche esistente, non può di per sé solo, e in assenza di specifici elementi in concreto non addotti dall'opponente, che valgano a ricondurlo ad un preciso comportamento dello spedizioniere, costituire un fatto di inadempimento addebitabile alla responsabilità contrattuale dello spedizioniere medesimo.
E dovendosi, in ogni caso, comunque rilevare che è del tutto mancata da parte dell'opponente finanche ogni specifica allegazione circa l'assunzione da parte dell'opposta di uno specifico impegno a far consegnare la merce entro pagina 5 di 9 un asserito termine essenziale, atteso che la predetta opponente non ha minimamente dedotto, nei termini di rito, le circostanze fattuali di tempo e di modo di un eventuale accordo inter partes, né l'esatto contenuto di un siffatto accordo, né, ancora, la data in tesi indicata quale termine finale per la consegna della merce e, da altro lato, che l'avvenuta pattuizione di un termine essenziale nemmeno risulta dalla documentazione depositata dall'opponente e da quest'ultimo richiamata nell'atto introduttivo, costituita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale si evince soltanto la doglianza ex post della mandante (cfr. e-mail 22.10.2021: “non ci serve più perché troppo tardi…”).
Quanto, poi, alle ulteriori obbligazioni “tipiche” dello spedizioniere, deve osservarsi quanto segue.
Premesso che l'inadempimento non può essere rappresentato da chi lo adduce in senso astratto, “bensì deve essere identificato in modo concreto”, giacché “altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica”; e ciò in quanto “l'allegazione … racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”1, va rilevato che l'opponente ha completamente omesso di allegare, sempre nei termini decadenziali di rito, qualsivoglia specifica circostanza fattuale idonea ad integrare un inadempimento del contratto di spedizione, non avendo essa neanche allegato che la mandataria abbia disatteso le sue istruzioni ovvero che abbia violato gli obblighi informativi sulla stessa gravanti. E risultando,
pagina 6 di 9 anzi, dalla documentazione sopra richiamata, come la predetta mandataria abbia costantemente informato la sua mandante circa l'andamento delle spedizioni per cui è causa, avvertendola di tutte le difficoltà via via incontrate, a causa del congestionamento dei porti cinesi, nella individuazione di vettori che eseguissero concretamente il trasporto di tutti i containers dell'opponente.
Parimenti, è a dirsi con riferimento all'asserita culpa in eligendo dello spedizioniere, peraltro invocata, in modo assai generico, dall'opponente per la prima volta nella comparsa conclusionale. Premesso, infatti, al riguardo, che è necessario che ricorrano elementi sulla scorta dei quali sia possibile affermare che il servizio sia stato affidato a uno o più vettori inadeguati, deve osservarsi come parte opponente non abbia invero minimamente assolto all'onere sulla stessa gravante in ordine alla compiuta allegazione di elementi tali da far quantomeno presumere che, in concreto, la scelta effettuata dallo spedizioniere non sia stata accorta siccome è corretto pretendere da un operatore professionale.
Va, infine, ribadita, nel carente contesto allegativo, prima ancora che probatorio su riscontrato, la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie (implicitamente) contenuta nel provvedimento del 22.11.2023, con il quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione, essendosi la genericità degli asserti dell'opponente inevitabilmente riversata nei capitoli di prova all'uopo formulati, rendendoli, conseguentemente, inammissibili.
Pertanto, per tutto quanto detto, deve escludersi il fatto di inadempimento contrattuale dell'opposta dedotto dall'opponente a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio.
Per quanto attiene, poi, alla domanda risarcitoria avanzata da parte opponente in via riconvenzionale nei confronti della società opposta in bonis,
e coltivata nei confronti della Curatela, deve rilevarsene l'improcedibilità, essendo essa volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria pagina 7 di 9 soggetta, invece, al regime del concorso fallimentare, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato e va effettuato, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 151 e degli artt. 200 ss., d.lgs.
n. 14/2019.
Peraltro, ove anche si ritenesse di esaminare la suddetta pretesa risarcitoria
– nonostante la sua espressa qualificazione in termini di domanda riconvenzionale – quale eccezione riconvenzionale di compensazione al mero fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, la medesima eccezione risulterebbe, comunque, infondata e andrebbe, pertanto, rigettata.
Premesso, infatti, che tutti gli asseriti danni sono stati fatti discendere, dall'opponente, dal prospettato inadempimento dell'opposta rispetto al contratto di spedizione, è evidente che una volta escluso il predetto inadempimento, alcuna responsabilità contrattuale può ascriversi alla società opposta. E dovendosi, ancora, rilevare, per quanto attiene in particolare all'asserito danno patrimoniale in tesi consistente nel “valore della merce” sempre in tesi non riconsegnata all'opponente, l'irrimediabile genericità delle deduzioni di quest'ultima, la quale ha persino omesso di chiarire, nei termini decadenziali di rito, in che cosa sarebbe consistita, dal punto di vista fattuale, la condotta attribuita all'opposta e, sempre in tesi, idonea ad impedire la riconsegna della merce. E ciò tanto più ove si consideri che parte opponente non ha minimamente allegato (né tanto meno provato) di aver richiesto all'opposta la riconsegna della merce una volta che essa era (pacificamente) arrivata a destinazione e di aver conseguito un rifiuto e risultando, anzi, documentalmente, che la predetta opponente ha fin da subito agito (vd. missiva spedita l'11.12.2021, e dunque sette giorni dopo l'arrivo a destinazione della merce, dal difensore dell'opponente) per ottenere il controvalore della merce in parola.
pagina 8 di 9 Pertanto, per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da
[...] va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza dell'opponente.
Dal rigetto dell'opposizione discende logicamente anche il rigetto della domanda di condanna dell'opposta per lite temeraria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale coltivata da
[...] nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
;
[...]
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
liquidazione giudiziale delle spese di lite, Controparte_3 liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 1° Aprile 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 6618/2018. Afferma la Suprema Corte: “Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”.