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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4930/2023
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Francesco Gentile, come Parte_1 in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti dall' avv. to Daniela Guarino, giusta procura generale alle liti, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.23, parte ricorrente ha convenuto l' , per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “... 1-accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la ricorrente non è tenuta alla ripetizione della somma di € 5.242,39 in virtù dei provvedimenti impugnati;
2-in subordine dichiarare prescritte, per intervenuta prescrizione annuale, le somme ingiunte;
3-condannare di conseguenza l' al ripristino della pensione ctg. SR nr.32040050 sin dall'epoca della revoca CP_1 con condanna al pagamento delle relative somme, oltre accessori;
4-condannare in ogni caso l' al pagamento di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al CP_1 sottoscritto procuratore anticipatario”. Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di pensione diretta ctg. VO nr.13048595 Co e di pensione di reversibilità ctg. nr.32040050 a carico dell'AGO; con lettera del 25.10.2022 l' chiedeva la ripetizione della somma di € 5.242,39, in quanto “ con CP_1 precedente lettera abbiamo comunicato che per il periodo 1.1.2018 – 31.10.2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione car. SR n.32040050 per un importo complessivo di € 5.242,39 per i seguenti motivi: revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6,lettera c) della legge 122 del 2010”; con precedente lettera del 20.10.2021 l' aveva comunicato la revoca CP_1 della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 in quanto non erano pervenute le dichiarazioni relative ai redditi degli anni 2017 e 2018; il provvedimento dell' veniva impugnato con ricorso al Comitato Provinciale con il quale parte CP_1 ricorrente deduceva di non aver ricevuto la comunicazione dell' in ordine alla CP_1 comunicazione dei redditi. In punto di diritto, richiamata la normativa in materia, ha eccepito la prescrizione annuale del diritto a procedere al recupero della somma e l'insussistenza di redditi al di fuori del trattamento pensionistico diretto, tanto da non presentare dichiarazioni fiscali. Si è costituito l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il Controparte_2 rigetto. In particolare, ha evidenziato che l'indebito era scaturito dall' omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018; in particolare, risultava determinante, ai fini dell'incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, della L, 335/1995 con le pensioni di reversibilità, la titolarità della pensione Cat. VO n.13048595, risultante dal Casellario centrale delle pensioni. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte. L'odierna ricorrente è titolare di pensione ai superstiti Cat. SR n. 32040050, erogata dall' Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con decorrenza 1.8.2007; CP_1 con raccomandata del 21 ottobre 2021 l' comunicava l'indebita percezione di CP_2 rate non dovute del predetto trattamento pensionistico, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/10/2021, per l'importo di € 5.242,39, per omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018 nel previsto termine del 15.9.2021; l' procedeva pertanto alla revoca definitiva delle prestazioni CP_1 collegate al reddito degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 122 del 2010, come conseguenza della mancata comunicazione dei redditi relativi;
in particolare, risultava determinante, ai fini dell'incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, della L, 335/1995 con le pensioni di reversibilità, la titolarità della pensione Cat. VO n.13048595, risultante dal Casellario centrale delle pensioni;
l'indebito aveva ad oggetto il periodo 01/01/2018-31/10/2021; con nota in data 25.10.2022 veniva reiterata la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita;
inoltre, dai redditi dichiarati a seguito della notifica dell'indebito emergeva la presenza di redditi da terreni e fabbricati, per euro 101,79 che influivano sulla prestazione in pagamento. Ciò posto, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, è opportuno richiamare la cornice normativa di riferimento, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (in particolare, Cass. n. 3802 dell'8.2.2019). L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, non deve CP_1 derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Pertanto, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c ( v. Cass. n. 10337/2023). Alla norma citata si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Ebbene, in applicazione dell'articolo 52 della Legge n. 88/1989 e dell'articolo 13 della Legge n. 412/1991 qualora siano state riscosse rate pensionistiche non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Occorre, quindi, verificare se il pensionato abbia posto in essere una condotta dolosa. Difatti, l'indebito pensionistico è irripetibile nel caso in cui non vi sia stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. Anche la Corte di legittimità ha chiarito che il dolo è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (Cass.
n. 8731 del 28/03/2019). Orbene, con riferimento a quanto disposto dall'art. 13 co. 6 lett. C) della L. 122 del 2010, (..... i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione….) la circolare n. 195/2015, prevede che la comunicazione dei CP_1 dati reddituali all'ente previdenziale è obbligatoria solo per coloro che non comunicano integralmente i propri redditi all'amministrazione finanziaria, laddove, pertanto, sussistano ulteriori entrate non conoscibili dall'ente. Nel caso in esame, è emerso dalla mancata comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 la presenza di redditi da terreni e fabbricati, per euro 101,79 che influivano sulla prestazione in pagamento. Tuttavia, l'indebito oggetto di giudizio è stato determinato dall' incumulabilità (prevista dall'art. 1, comma 41, della L, 335/1995) con la pensione di reversibilità della titolarità della pensione Cat. VO n.13048595, risultante dal Casellario centrale delle pensioni, dunque con riferimento a pensioni erogate dall e pertanto dall' CP_1
certamente conosciute, non risultando dunque determinante la presenza di CP_2 redditi da terreni e fabbricati, per euro 101,79. Pertanto con riferimento all'oggetto dell'indebito in questione nessun dato in atti consente di ravvisare nella condotta della ricorrente un'inosservanza degli obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente. In definitiva, in assenza di dolo l'ente previdenziale può recuperare solo le somme erogate successivamente alla data del provvedimento di accertamento dell'indebito. La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme oggetto del provvedimento impugnato del 25.10.2022. b) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, il 13.05.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè