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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.175/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Rosella e Deborah Di Marco
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IVA_1
Contumace
Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio;
), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gullo
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.9.2018, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 593 2018 00055239 55 000, notificatogli in data 13.8.2018 dall' per il CP_1
1 pagamento di € 21.389,01 dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo intercorso dal mese di agosto 2016 al mese di settembre 2017, eccependo: la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 con riferimento ai contributi dovuti per il 2016; la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 3026/2022 del 16.9.2022, l'adito giudice del lavoro del Tribunale di
Catania – integrato il contraddittorio nei confronti di e – rigettava il ricorso. CP_2 CP_4
Il giudice rilevava che le somme di cui all'avviso di addebito opposto derivavano dalle note di rettifica DM/10 conseguenti all'emissione di DURC negativo, da parte dell' CP_2
del 28.2.2018; che le irregolarità contributive alla base del DURC negativo erano quelle di cui alla richiesta n. 902017 (autoliquidazione anno 2017), il cui importo era stato pagato dal il 27.2.2018, nonché quelle di cui alla richiesta n. 110025 (evasione per Pt_1
differenza retribuzione con sanzioni civili e interessi di mora), saldate dall'opponente nel luglio 2018, in data successiva alla emissione del Durc negativo.
Escludeva la rilevanza della dedotta adesione alla definizione agevolata, giacché nel costituirsi l'ente riscossore nulla aveva documentato rispetto all'accettazione della relativa istanza.
Concludeva, in definitiva, per la legittimità della pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, evidenziando che le note di rettifica sottese all'avviso di addebito erano state regolarmente notificate all'opponente (nel mese di marzo 2018, come da ricevute di consegna prodotte in primo grado dall , il quale avrebbe potuto provvedere alla CP_1
regolarizzazione della propria posizione nel termine assegnato.
Appellava la citata sentenza il soccombente con atto del 16.3.2023. Nonostante la regolare notifica, l' rimaneva contumace. Si costituivano, invece, e eccependo CP_1 CP_2 CP_4
entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell' che, nonostante regolare notifica CP_1
del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non ha curato di costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che la notifica del ricorso in appello tanto nei
2 confronti dell' quanto nei confronti di ha valore di mera litis denuntiatio, non CP_2 CP_4
essendo stata proposta alcuna domanda nei loro riguardi.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per mancata indicazione della “causale del credito” ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.L. n. 78/2010.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La censura relativa al difetto di causale del credito, avente ad oggetto un vizio formale e procedimentale integrante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto.
Nel caso di specie la notifica è incontestatamente avvenuta il 13.8.2018 e il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 21.9.2018.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente una situazione di irregolarità contributiva che potesse giustificare la pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito opposto.
Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 4 del DM 30.1.2015, in quanto le irregolarità non sono mai state oggetto di invito a regolarizzare.
Precisa, quanto alla “richiesta n. 902017”, che sulla base della “Istruttoria DURC On line” prodotta dall , “il relativo invito a regolarizzare sarebbe stato inviato (di ciò, CP_2
peraltro, non vi è alcuna prova in atti) solo in data 12.2.18 (ovvero in data successiva al
DURC negativo prot. del 2.2.18), ed il pagamento, comunque, CP_5
tempestivamente effettuato in data 27.2.18, con conseguente documentale regolarità ai sensi del precitato art. 4 del D.M. 30.1.15, il quale al co. 3 …”; quanto alla “richiesta n.
110025”, sempre sulla base della “Istruttoria DURC On line” prodotta dall' , CP_2
evidenzia che le relative inadempienze non sono state oggetto di invito a regolarizzare;
che i relativi importi sono stati iscritti a ruolo e richiesti con cartella di pagamento n. 293
2017 0023871568; che con riguardo a tale cartella ha tempestivamente aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148/2017 – come da istanza del 5.12.2017 – e che, nelle more del pagamento, effettuato il 6.7.2018 (cfr. ricevuta in atti), non poteva configurarsi a proprio carico alcuna irregolarità ai sensi dell'art. 54 del D.L. n. 50/2017.
2.1. Il motivo è infondato.
3 2.2 L'avviso di addebito impugnato in primo grado riguarda gli sgravi contributivi fruiti dall'odierno appellante nei mesi da agosto 2016 a dicembre 2016; gennaio 2017 e da giugno 2017 a settembre 2017, sì come quantificati nelle note di rettifica, notificate al contribuente il 2.3.2018, il 12.3.2018 e il 14.3.2018 (cfr. documentazione allegata dall' in primo grado), oltre spese di riscossione, sanzioni e notifica. CP_1
Ai fini della decisione, va richiamata la previsione dell'articolo 1 comma 1175 legge
296/2006, a norma del quale “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale normativa ha condizionato la possibilità di fruire degli sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, costituito dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità dei versamenti contributivi dell'impresa.
Come riconosciuto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento
Cass. n. 36846/2022), eventuali irregolarità nella procedura amministrativa da parte dell'ente previdenziale influiscono sulla legittimità della stessa e non sull'accertamento relativo al diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, che può essere riconosciuto solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Da tanto consegue la irrilevanza della censura sollevata dall'appellante relativa alla mancata notifica dell'invito a regolarizzare ovvero alla sanatoria delle stesse nel termine assegnato.
Secondo quanto statuito dal giudice di prime cure e allegato dallo stesso appellante nel ricorso in appello, il recupero degli sgravi contributivi discende da inadempienze;
CP_2
in particolare, il predetto ente previdenziale ha emesso, a seguito della richiesta in data
2.02.2018, DURC negativo per la presenza di irregolarità per l'importo di € 1.892,61; lo stesso ente, nella relazione di servizio del 10.06.2020, versata in atti in primo grado, ha precisato:
4 “La non regolarità era legata all'esistenza dei seguenti debiti: richiesta n. 902017 (autoliquidazione anno 2017) richiesta n. 110025 (evasione per differenza retribuzione con sanzioni civili e interessi di mora)
A seguito di invito a regolarizzare era stato effettuato il pagamento della richiesta
902017, in data 27 febbraio 2018, pertanto il giorno prima dell'emissione del DURC.
Tuttavia non … era stata esibita quietanza all'Istituto che pertanto si trovava nell'impossibilità di essere a conoscenza dell'avvenuto pagamento. In ogni caso la richiesta n. 110025 è stata pagata solo con F24 del 6 luglio 2018 e del 16 novembre 2018, pertanto in data successiva all'emissione del DURC che resta dunque irregolare”.
Sulla base del “Dettaglio Istruttoria” dello stesso ente del 2.02.2018 si evince che le irregolarità relative alla richiesta n. 902017 avevano scadenza 16.11.2017; è allegato dallo stesso appellante che il pagamento delle somme dovute è intervenuto solo in data
27.02.2018.
Sempre sulla base del “Dettaglio Istruttoria” del 2.02.2018 si evince che le irregolarità relative alla richiesta n. 110025 avevano scadenza 16.06.2016; è allegato dallo stesso appellante che le relative somme sono state richieste dall'ente previdenziale con cartella di pagamento n. 293320170023871568000 e che egli ha presentato istanza di definizione agevolata in data 5.12.2017, versando il relativo importo in data 6 luglio 2018.
Alla stregua della documentazione in atti, l'appellante non ha provato il possesso della regolarità contributiva nei periodi di fruizione degli sgravi contributi, condizione richiesta dell'articolo 1 comma 1175 legge 296/2006, sì da inficiare le note di rettifica emesse dall' per il recupero degli stessi benefici, oggetto dell'avviso di Controparte_6
addebito impugnato.
Ciò che rileva, ai fini del legittimo recupero degli sgravi contributivi, è, infatti, il difetto di regolarità contributiva alla data di competenza degli stessi – nel caso di specie (da agosto
2016 a dicembre 2016; gennaio 2017 e da giugno 2017 a settembre 2017) – da ritenersi provato, nel presente giudizio, in assenza di DURC regolare rispetto al predetto periodo, presupposto imprescindibile per la fruizione degli sgravi in questione.
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio attesa la contumacia dell CP_1
5 Non si provvede sulle spese nei confronti di e rispetto alle quali, come CP_4 CP_2
precisato, la notifica è stata effettuata solo con valore di litis denuntiatio.
5. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla sulle spese;
dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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