Art. 5.
Le somme assegnate ai servizi telefonici, complessivamente lire 88.000.000 saranno impiegate nell'ampliamento e riordinamento rete interurbana principale e secondaria. Nel collegamento di capoluoghi di mandamento sprovvisti di telefono. Nell'acquisto di materiali per impianto ed esercizio di reti urbane. Costruzione edifici ad uso del telefono. Cavi telefonici sottomarini.
((Per il collegamento dei capoluoghi di mandamento compresi nella circoscrizione del territorio dato in concessione all'industria privata, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato corrispondera' ai concessionari un contributo nelle spese d'impianto in misura non superiore alla meta' delle spese stesse.
Tale contributo sara' determinato in seguito ad approvazione da parto del Ministero delle poste e dei telegrafi del progetto tecnico finanziario dei singoli impianti, e verra' liquidato posteriormente alla esecuzione dei medesimi. Allo scadere delle concessioni si terra' conto del valore degli impianti agli effetti dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1658))
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
fera
Visto, Il guardasigilli: Facta.
Le somme assegnate ai servizi telefonici, complessivamente lire 88.000.000 saranno impiegate nell'ampliamento e riordinamento rete interurbana principale e secondaria. Nel collegamento di capoluoghi di mandamento sprovvisti di telefono. Nell'acquisto di materiali per impianto ed esercizio di reti urbane. Costruzione edifici ad uso del telefono. Cavi telefonici sottomarini.
((Per il collegamento dei capoluoghi di mandamento compresi nella circoscrizione del territorio dato in concessione all'industria privata, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato corrispondera' ai concessionari un contributo nelle spese d'impianto in misura non superiore alla meta' delle spese stesse.
Tale contributo sara' determinato in seguito ad approvazione da parto del Ministero delle poste e dei telegrafi del progetto tecnico finanziario dei singoli impianti, e verra' liquidato posteriormente alla esecuzione dei medesimi. Allo scadere delle concessioni si terra' conto del valore degli impianti agli effetti dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1658))
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
fera
Visto, Il guardasigilli: Facta.