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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 374/2023 promossa da:
(P.I. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonella Preziosi con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Simone de Saint Bon
n.89 Roma
- Appellante - contro
(C.F. e P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giangiorgio Cesarini, con CP_1 P.IVA_2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Albano Sorbelli n.8 Bologna
-Appellata –
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n.3209 del 22/12/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti di volta a sentire dichiarare la risoluzione Parte_1 CP_1
del contratto di trasporto stipulato in data 8/1/2009 per grave inadempimento della convenuta e a sentirsi risarcire i danni per n.70 spedizioni inadempiute nonché il danno subito per il discredito commerciale, rigettava la domanda di risoluzione contrattuale e, accertata la colpa grave Cont dell'inadempimento di nell'esecuzione di n.70 trasporti, la condannava al pagamento a titolo risarcitorio in favore della società attrice della somma complessiva di €19.177,66; accoglieva, Cont inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da per il pagamento delle fatture rimaste inevase e condannava al pagamento della somma complessiva di €184.777,92; operata la Parte_1
compensazione tra i reciproci crediti delle parti, condannava al pagamento in Parte_1
Cont favore di della somma di €165.600,26 oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo;
compensava, infine, nella misura di ¼ le spese processuali, ponendo a carico della società attrice la refusione della residua parte in favore della convenuta.
Avverso la sentenza ha proposto appello e ha censurato la Parte_1
decisione sulla base dei seguenti motivi.
-Con il primo motivo censura la pronuncia in ordine alla quantificazione dei danni riconosciuti in favore dell'appellante.
Cont Deduce sul punto che il Tribunale ha accertato la responsabilità grave di quale trasportatore professionale, per la perdita della merce oggetto di spedizione e, quindi, l'inoperatività dei limiti di risarcimento previsti dall'art. 1696 cc, ma con motivazione contradditoria e in contrasto con le prove offerte ha ridotto l'ammontare del risarcimento, richiesto da nell'importo di € Parte_1
37.600,00, alla minore somma di € 19.766,66.
Censura, inoltre, il rigetto dell'ulteriore domanda proposta da con la quale Parte_1 chiedeva il risarcimento dei danni all'immagine commerciale, lamentando che il Tribunale non ha tenuto conto del pregiudizio subito dalla società conseguente ai gravi eventi accaduti (consegna di pacchi vuoti o con contenuto diverso) e della circostanza che trattandosi di commercio on line, in cui il pagamento è anticipato al momento dell'ordine, la credibilità dell'azienda dipende dalla esatta e tempestiva consegna dei prodotti.
-Con il secondo motivo censura la decisione nella parte in cui ha accolto la domanda
Cont riconvenzionale di pagamento proposta da
Deduce che l'appellante aveva contestato la corrispondenza delle fatture a spedizioni eseguite per Cont suo conto e che avrebbe dovuto dimostrare che il credito azionato si riferiva a prestazioni effettivamente svolte per conto della società attrice, mentre sostiene che non ha assolto all'onere pagina 2 di 5 probatorio in quanto non costituivano prova del credito né il contratto né le fatture commerciali, espressamente contestate dall'attrice in primo grado.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Le censure sollevate con il primo motivo sulla quantificazione del risarcimento per le spedizioni inadempiute sono fondate .
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accertato la colpa grave di nell'esecuzione di CP_1
n.70 trasporti effettuati per conto di (oggetto dell'atto introduttivo), affermando Parte_1 che conseguentemente non trovavano applicazione i limiti di risarcimento previsti dall'art.1696 cc .
Nel liquidare il danno subito da il Tribunale ha tuttavia ridotto l'ammontare Parte_1 richiesto dalla società attrice nell'importo di € 37.600,00, alla minore somma di €19.176,66 ( iva compresa), aderendo , come si legge in sentenza, alla quantificazione effettuata dalla convenuta nelle note conclusionali senza motivare il minor importo riconosciuto a titolo risarcitorio .
Orbene, va premesso che l'accertamento circa l'esistenza di colpa grave della per le n.70 CP_1
spedizioni rimaste inadempiute oggetto della citazione risulta coperto da giudicato, non essendo Cont stata proposta impugnazione incidentale da parte della
Ai fini della quantificazione del danno conseguente alla perdita delle cose trasportate ai sensi dell'art 1696 c1cc il giudice può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate. ( Cass 16554/2015)
Rilevato che l'ammontare delle fatture di vendita emesse dall'appellante relative alle n.70 spedizioni ammonta a complessive € 37.600,00 ( v fatture doc2 fasc. ), le censure meritano Parte_1 accoglimento e il danno va pertanto liquidato nell'importo complessivo delle fatture prodotte pari a
€ 37.600,00.
Non sono fondate le censure avverso il rigetto dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno all'immagine commerciale, rilevato che l'appellante non ha offerto alcuna prova circa l'esistenza del pregiudizio lamentato alla credibilità e all'immagine commerciale in conseguenza delle consegne non eseguite.
-Non sono fondate le censure sollevate con il secondo motivo di gravame avverso l'accoglimento
Contr della domanda di pagamento di pagina 3 di 5 in primo grado ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento di n.5 fatture rimaste CP_1
inevase per servizi di spedizione svolti in favore di emesse nel periodo 30 Parte_1
novembre 2020 -8 marzo 2021 per l'importo di € 184.777,92: nello specifico si tratta della fattura del 30.11.2020 di euro 1.833,00 (residuo), fattura del 31.12.2020 di euro 109.792,29, fattura del
31.1.2021 di euro 63.490,07, fattura del 15.2.2021 di euro 9.658,94 e fattura dell'8.3.2021 di euro Cont 3,62 ( all 8 fascicolo .
Cont Le fatture identificano in modo analitico le circa 29.350 spedizioni effettuate dalla con indicazione del destinatario, della provincia di destinazione, del numero di spedizione, del volume, peso, costo del trasporto ed altri dettagli per il calcolo della tariffa per ogni singolo trasporto.
Risulta inoltre che anteriormente al giudizio, con pec del 16/2/2021 ed email del 18/2/2021 inoltrate
Cont dal legale di , avv. Cesarini, era stato sollecitato il pagamento di €175.118,36 (importo delle fatture sopra riportate escluse le fatture del 15/2/21 e dell'8/3/21, di data pressoché coeva e successiva alle missive)
L'odierna appellante, nella citazione di primo grado, nel proporre domanda di accertamento negativo Cont del credito di oggetto dei solleciti di pagamento, ha soltanto contestato genericamente il credito
“nell'an e nel quantum”, ma senza alcun riferimento specifico ai fatti analiticamente rappresentati dalle fatture.
Contr Il Tribunale ha correttamente ritenuto provato il credito azionato da in quanto il principio di cui all'art 115 cpc, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano allegati (sia pure, come nel caso di specie, per relationem, per effetto del rinvio alle fatture prodotte), per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati, la controparte ha l'onere di contestarli specificamente e non, come avvenuto nel caso di specie, genericamente e con una clausola di stile.
Era onere dell'appellante pertanto prendere posizione specifica in merito ai fatti e al credito azionati Cont dalla ben potendo il giudice, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 115 cpc, fondare la decisione di accoglimento della domanda del creditore sui fatti non specificamente contestati dal debitore costituitosi in giudizio.
V'è da aggiungere che è anche significativa la circostanza che nessuna contestazione era stata sollevata da a fronte dei solleciti di pagamento inoltrati prima del giudizio. Parte_1
Le censure vanno pertanto disattese.
In conclusione, operata la compensazione contabile secondo il criterio del Tribunale, non oggetto di impugnazione, la va condannata a pagare alla la minor somma di euro Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 €147.177,92 “oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo” come disposto dal Tribunale, senza impugnazione sul punto.
Valutato l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per un quarto, così come già disposto dal Tribunale, e per il resto poste a carico della attuale appellante, soccombente.
La Corte
--In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta da a titolo risarcitorio in favore di CP_1
la maggiore somma di €37.600,00 e, operata la compensazione dei Parte_1
reciproci crediti delle parti, condanna al pagamento in favore di Parte_1
di €147.177,92 oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo;
CP_1
Rigetta nel resto;
Regola le spese del primo grado come da sentenza impugnata.
Compensa per un quarto le spese del presente grado di giudizio e condanna a Parte_1
Cont rifondere alla la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di tre quarti, in €7.500,00 per compensi, oltre 15% iva e cpa.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 20/3/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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