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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 58/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica MI Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 58/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio; posta in decisione con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonino Cicero, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Simona Gambera, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI
pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 10.1.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14.4.1999.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.4.1999 in Comune di
Siracusa;
- che dall'unione nasceva il figlio (il 17.11.2002); Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 5.7.2022, omologato con decreto n.
328/2022 emesso da questo Tribunale in data 13.7.2022 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il figlio continuerà ad abitare con la madre, nella casa già residenza Per_1
familiare, sita in Siracusa via Corrado Ignazio Giuliano n. 5, di proprietà della sig.ra
e nella cui disponibilità rimarranno gli arredi ivi contenuti;
il figlio deciderà Pt_3
autonomamente in ordine alle modalità e termini di frequentazione del padre;
2) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, il sig. si obbliga a versare direttamente al Parte_2 figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili;
tale somma verrà annualmente adeguata secondo i coefficienti pubblicati dall'Istat;
3) il pagamento delle spese straordinarie per il figlio sarà posto, rispettivamente, Per_1
nella misura del 60% a carico della sig.ra e, nella misura del 40% a Parte_4
carico del sig. , spese, in ogni caso, sempre previamente concordate da Parte_2
entrambe le parti;
con riferimento alla determinazione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed alla loro ripartizione i coniugi faranno espresso riferimento
pagina 2 di 4 alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale di Siracusa in data
03/12/2019;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di rinunciare reciprocamente e definitivamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento di aver, con il presente accordo, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 14.4.1999 (Anno 1999 – n. 44 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio, maggiorenne non indipendente economicamente, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al ragazzo condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pagina 3 di 4 pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
14.4.1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa dell'anno 1999 (Atto n. 44, Parte II, Serie A); omologa le pattuizioni concordate dalle parti e sopra integralmente riportate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
24/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica MI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica MI Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 58/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio; posta in decisione con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonino Cicero, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Simona Gambera, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI
pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 10.1.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14.4.1999.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.4.1999 in Comune di
Siracusa;
- che dall'unione nasceva il figlio (il 17.11.2002); Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 5.7.2022, omologato con decreto n.
328/2022 emesso da questo Tribunale in data 13.7.2022 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il figlio continuerà ad abitare con la madre, nella casa già residenza Per_1
familiare, sita in Siracusa via Corrado Ignazio Giuliano n. 5, di proprietà della sig.ra
e nella cui disponibilità rimarranno gli arredi ivi contenuti;
il figlio deciderà Pt_3
autonomamente in ordine alle modalità e termini di frequentazione del padre;
2) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, il sig. si obbliga a versare direttamente al Parte_2 figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili;
tale somma verrà annualmente adeguata secondo i coefficienti pubblicati dall'Istat;
3) il pagamento delle spese straordinarie per il figlio sarà posto, rispettivamente, Per_1
nella misura del 60% a carico della sig.ra e, nella misura del 40% a Parte_4
carico del sig. , spese, in ogni caso, sempre previamente concordate da Parte_2
entrambe le parti;
con riferimento alla determinazione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed alla loro ripartizione i coniugi faranno espresso riferimento
pagina 2 di 4 alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale di Siracusa in data
03/12/2019;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di rinunciare reciprocamente e definitivamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento di aver, con il presente accordo, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 14.4.1999 (Anno 1999 – n. 44 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio, maggiorenne non indipendente economicamente, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al ragazzo condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pagina 3 di 4 pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
14.4.1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa dell'anno 1999 (Atto n. 44, Parte II, Serie A); omologa le pattuizioni concordate dalle parti e sopra integralmente riportate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
24/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica MI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4