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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2347/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA CERVA 22 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORNESI
ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria 7, presso lo studio dell'avv.
MERLINI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 11 avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
1.sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi degli artt.283 e
351, II comma, cod.proc.civ..
In via principale:
1.in riforma del capo 1) della sentenza n.6257/2024, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore del per i Parte_1 Controparte_2
motivi esposti in narrativa e per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo;
2.rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso formulate;
In via istruttoria, e in caso di contestazione:
1.ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti da negli atti del Parte_1
giudizio di primo grado e, in particolare, nella memoria ai sensi dell'art.183, VI comma,
n.2, cod.proc.civ., che ivi vengono integralmente trascritti:
In via istruttoria:
1.ammettere prova per testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, articolati nei capitoli di prova da n.1 a n.7, preceduti dalla formula “vero che”;
2.ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi.
pagina 2 di 11 Si indicano a testi, a prova diretta e contraria:
, amministratore pro tempore del - Testimone_1 Controparte_2
TE (MI);
- , residente a [...] Testimone_2
2.ammettere Consulenza Tecnica d'ufficio, al fine di ricostruire, sulla base della documentazione depositata in atti dalle parti, la regolarità dei consuntivi relativi agli anni 2019/2020 in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 22382/2021.
In ogni caso:
1.condannare il al pagamento delle spese relative al Controparte_2
giudizio di primo grado, nonché del presente giudizio, in favore di Parte_1
con distrazione delle stesse in favore del difensore ai sensi dell'art.93
[...]
cod.proc.civ.
Per Controparte_1
Piaccia all'On. Corte adita:
- Dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza oggetto del presente gravame con cui è stata respinta l'opposizione delle delibere delle assemblee del del 27 maggio 2021 e 19 febbraio 2020; Parte_2
- accertare la intervenuta rinuncia dell'eccezione di prescrizione delle somme in-giunte sollevata in primo grado e non riproposta in appello;
- Respingere le istanze istruttorie avversarie come già rigettate dal Tribunale ovvero la richiesta di consulenza tecnica vola a ricostruire la regolarità dei consuntivi relativi agli anni 2019/2020 e la richiesta di prova orale come calendata a pagina 10/11 dell'appello;
- nel merito respingere il proposto gravame con l'integrale conferma della sentenza n.
6257/024 del Tribunale di Milano.
pagina 3 di 11 Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede sin d'ora la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 22382/2021 (R.G. Parte_1
48860/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 29.12.2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del in della CP_2 Parte_2 CP_1
somma di €. 18.469,79 per ratei condominiali scaduti, oltre interessi ex art. 1284 cc dalla scadenza delle singole rate al soddisfo e spese del procedimento liquidate in €. 145,50 per esborsi ed €. 900,00 per onorari, oltre accessori di legge, in virtù del consuntivo della gestione ordinaria 2020, preventivo della gestione ordinaria 2021, consuntivo della gestione straordinaria installazione valvole termostatiche opere private, sulla base dei riparti approvati in data 27 maggio 2021 e 19 febbraio 2020.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva, preliminarmente, di Parte_1
non aver ricevuto la convocazione per le suddette assemblee condominiali.
Nel merito contestava la pretesa creditoria per aver provveduto al pagamento di gran parte delle spese condominiali oggetto di ingiunzione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale per le spese afferenti le gestioni precedenti il 2017.
Chiedeva, quindi, che venissero dichiarate nulle e/o annullabili e/o, comunque, inefficaci le delibere assembleari del 27 maggio 2021 e del 19 febbraio 2020 e che venisse accertato che nulla fosse da lei dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il in che contestava le domande di Parte_2 CP_1
controparte, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, le parti venivano mandate in mediazione, che dava esito negativo.
pagina 4 di 11 Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa, senza necessità di istruttoria orale, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 6257/2024 pubblicata il 19 giugno 2024 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2
liquidate in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Con riguardo alla eccepita nullità delle assemblee ha rilevato che l'attrice non avesse allegato “alcun vizio sussumibile sotto la predetta fattispecie”, mentre con riguardo all'eccepita annullabilità ha rilevato che l'attrice fosse decaduta dai termini di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., decorrenti dal ricevimento dei verbali.
Nel merito ha accertato che le somme oggetto di decreto ingiuntivo fossero dovute in quanto “sono state ripartite a carico dell'attrice opponente in seguito all'approvazione di delibere, che allo stato non sono sospese”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidando il Parte_1
gravame ad un unico motivo di censura.
Si è costituito il in che, in via preliminare, ha Parte_2 CP_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, alla prima udienza del 10 dicembre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 marzo 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 5 di 11 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 25 marzo 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio dell' 1 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Osserva poi la Corte come la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.
pagina 6 di 11 Con un unico motivo di appello lamenta che il Tribunale abbia Parte_1
errato a confermare il decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che “le spese oggetto di ingiunzione sono state ripartite a carico dell'attrice opponente in seguito all'approvazione di delibere, che allo stato non sono sospese”, in quanto avrebbe dovuto accertare la pretesa creditoria del e le somme da lei corrisposte, CP_2
anche mediante il ricorso a una consulenza tecnica.
Nello specifico afferma di aver provveduto a corrispondere al Condominio, a partire dall'anno di acquisto dell'immobile (2005), la somma complessiva di €.23.562,62, superiore a quella vantata dal Condominio ed oggetto di ingiunzione. pari a €.18.132,81
(cfr. atto d'appello pag. 5).
Insiste, quindi, nella revoca del decreto ingiuntivo, previa ammissione di una CTU contabile.
L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'appellante non ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande di nullità e/o annullabilità delle delibere assembleari assunte dal nelle sedute del 27 maggio 2021 e del 19 CP_2
febbraio 2020, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Consegue, quindi, la definitiva regolarità e validità delle medesime in cui è stato approvato: A) il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2020, il relativo riparto tra i condòmini tra cui la il preventivo della gestione ordinaria 2021 e il relativo Parte_1
riparto, nonchè B) il consuntivo relativo alla gestione straordinaria installazione valvole termostatiche opere private e consuntivo relativo alla gestione straordinaria installazione valvole termostatiche opere comuni.
pagina 7 di 11 Non avendo infatti la difesa impugnato la sentenza di primo grado nella parte in CP_3
cui ha dichiarato l'attrice opponente decaduta dai termini di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., non può in questa sede essere esaminata la dedotta mancata imputazione dei pagamenti asseritamente effettuati, integrando astrattamente la stessa un vizio di annullabilità delle delibere impugnabile nel termine di trenta giorni ritenuto dal primo giudice “allo stato superato”. Di talchè, come correttamente evidenziato dal
, sul punto si è formato il giudicato interno con conseguente CP_2
“cristallizzazione” del credito azionato in via monitoria.
Va, altresì, rilevato che parte attrice, oggi appellante, non ha nemmeno più riproposto, nel presente grado di giudizio, l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal
, sicchè a mente dell'art. 346 cpc tale eccezione deve intendersi rinunciata. CP_2
Può in ogni caso osservarsi che le spese oggetto di ingiunzione sono state ripartite a carico dell'attrice, oggi appellante, in seguito all'approvazione delle delibere assembleari assunte dal nelle sedute del 27 maggio 2021 e del 19 febbraio CP_2
2020, con la conseguenza che il credito del deve, dunque, ritenersi certo, CP_2
liquido ed esigibile.
Sul punto va, infatti, ricordato che la delibera condominiale di approvazione costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del CP_2
decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme: infatti CP_2
l'ambito dell'opposizione è ristretto alla verifica della perdurante esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. Civ, sez. VI Ord. 12 ottobre 2021 n. 27849).
pagina 8 di 11 Va poi osservato che nel consuntivo della gestione ordinaria 2020 risultano riportati i rendiconti delle gestioni precedenti, con la conseguenza che la richiesta di revisione della contabilità, afferente le gestioni ordinarie pregresse, non può essere accolta, stante l'approvazione delle relative delibere e la mancanza, come detto, di tempestiva impugnazione.
Sul punto giova, infatti, ricordare che: “ il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
3847 del 15/02/2021).
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere al in le Parte_1 Parte_2 CP_1
spese di lite del presente grado.
pagina 9 di 11 Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €. 4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €.
1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Raffaele Merlini dichiaratosi antistatario.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6257/2024 pubblicata il 19 giugno 2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
in che si liquidano in complessivi €. Parte_2 CP_1
4.888,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Raffaele Merlini dichiaratosi antistatario;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'1 aprile 2025.
pagina 10 di 11 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2347/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA CERVA 22 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORNESI
ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria 7, presso lo studio dell'avv.
MERLINI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 11 avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
1.sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi degli artt.283 e
351, II comma, cod.proc.civ..
In via principale:
1.in riforma del capo 1) della sentenza n.6257/2024, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore del per i Parte_1 Controparte_2
motivi esposti in narrativa e per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo;
2.rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso formulate;
In via istruttoria, e in caso di contestazione:
1.ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti da negli atti del Parte_1
giudizio di primo grado e, in particolare, nella memoria ai sensi dell'art.183, VI comma,
n.2, cod.proc.civ., che ivi vengono integralmente trascritti:
In via istruttoria:
1.ammettere prova per testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, articolati nei capitoli di prova da n.1 a n.7, preceduti dalla formula “vero che”;
2.ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi.
pagina 2 di 11 Si indicano a testi, a prova diretta e contraria:
, amministratore pro tempore del - Testimone_1 Controparte_2
TE (MI);
- , residente a [...] Testimone_2
2.ammettere Consulenza Tecnica d'ufficio, al fine di ricostruire, sulla base della documentazione depositata in atti dalle parti, la regolarità dei consuntivi relativi agli anni 2019/2020 in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 22382/2021.
In ogni caso:
1.condannare il al pagamento delle spese relative al Controparte_2
giudizio di primo grado, nonché del presente giudizio, in favore di Parte_1
con distrazione delle stesse in favore del difensore ai sensi dell'art.93
[...]
cod.proc.civ.
Per Controparte_1
Piaccia all'On. Corte adita:
- Dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza oggetto del presente gravame con cui è stata respinta l'opposizione delle delibere delle assemblee del del 27 maggio 2021 e 19 febbraio 2020; Parte_2
- accertare la intervenuta rinuncia dell'eccezione di prescrizione delle somme in-giunte sollevata in primo grado e non riproposta in appello;
- Respingere le istanze istruttorie avversarie come già rigettate dal Tribunale ovvero la richiesta di consulenza tecnica vola a ricostruire la regolarità dei consuntivi relativi agli anni 2019/2020 e la richiesta di prova orale come calendata a pagina 10/11 dell'appello;
- nel merito respingere il proposto gravame con l'integrale conferma della sentenza n.
6257/024 del Tribunale di Milano.
pagina 3 di 11 Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede sin d'ora la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 22382/2021 (R.G. Parte_1
48860/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 29.12.2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del in della CP_2 Parte_2 CP_1
somma di €. 18.469,79 per ratei condominiali scaduti, oltre interessi ex art. 1284 cc dalla scadenza delle singole rate al soddisfo e spese del procedimento liquidate in €. 145,50 per esborsi ed €. 900,00 per onorari, oltre accessori di legge, in virtù del consuntivo della gestione ordinaria 2020, preventivo della gestione ordinaria 2021, consuntivo della gestione straordinaria installazione valvole termostatiche opere private, sulla base dei riparti approvati in data 27 maggio 2021 e 19 febbraio 2020.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva, preliminarmente, di Parte_1
non aver ricevuto la convocazione per le suddette assemblee condominiali.
Nel merito contestava la pretesa creditoria per aver provveduto al pagamento di gran parte delle spese condominiali oggetto di ingiunzione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale per le spese afferenti le gestioni precedenti il 2017.
Chiedeva, quindi, che venissero dichiarate nulle e/o annullabili e/o, comunque, inefficaci le delibere assembleari del 27 maggio 2021 e del 19 febbraio 2020 e che venisse accertato che nulla fosse da lei dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il in che contestava le domande di Parte_2 CP_1
controparte, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, le parti venivano mandate in mediazione, che dava esito negativo.
pagina 4 di 11 Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa, senza necessità di istruttoria orale, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 6257/2024 pubblicata il 19 giugno 2024 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2
liquidate in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Con riguardo alla eccepita nullità delle assemblee ha rilevato che l'attrice non avesse allegato “alcun vizio sussumibile sotto la predetta fattispecie”, mentre con riguardo all'eccepita annullabilità ha rilevato che l'attrice fosse decaduta dai termini di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., decorrenti dal ricevimento dei verbali.
Nel merito ha accertato che le somme oggetto di decreto ingiuntivo fossero dovute in quanto “sono state ripartite a carico dell'attrice opponente in seguito all'approvazione di delibere, che allo stato non sono sospese”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidando il Parte_1
gravame ad un unico motivo di censura.
Si è costituito il in che, in via preliminare, ha Parte_2 CP_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, alla prima udienza del 10 dicembre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 marzo 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 5 di 11 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 25 marzo 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio dell' 1 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Osserva poi la Corte come la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.
pagina 6 di 11 Con un unico motivo di appello lamenta che il Tribunale abbia Parte_1
errato a confermare il decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che “le spese oggetto di ingiunzione sono state ripartite a carico dell'attrice opponente in seguito all'approvazione di delibere, che allo stato non sono sospese”, in quanto avrebbe dovuto accertare la pretesa creditoria del e le somme da lei corrisposte, CP_2
anche mediante il ricorso a una consulenza tecnica.
Nello specifico afferma di aver provveduto a corrispondere al Condominio, a partire dall'anno di acquisto dell'immobile (2005), la somma complessiva di €.23.562,62, superiore a quella vantata dal Condominio ed oggetto di ingiunzione. pari a €.18.132,81
(cfr. atto d'appello pag. 5).
Insiste, quindi, nella revoca del decreto ingiuntivo, previa ammissione di una CTU contabile.
L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'appellante non ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande di nullità e/o annullabilità delle delibere assembleari assunte dal nelle sedute del 27 maggio 2021 e del 19 CP_2
febbraio 2020, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Consegue, quindi, la definitiva regolarità e validità delle medesime in cui è stato approvato: A) il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2020, il relativo riparto tra i condòmini tra cui la il preventivo della gestione ordinaria 2021 e il relativo Parte_1
riparto, nonchè B) il consuntivo relativo alla gestione straordinaria installazione valvole termostatiche opere private e consuntivo relativo alla gestione straordinaria installazione valvole termostatiche opere comuni.
pagina 7 di 11 Non avendo infatti la difesa impugnato la sentenza di primo grado nella parte in CP_3
cui ha dichiarato l'attrice opponente decaduta dai termini di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., non può in questa sede essere esaminata la dedotta mancata imputazione dei pagamenti asseritamente effettuati, integrando astrattamente la stessa un vizio di annullabilità delle delibere impugnabile nel termine di trenta giorni ritenuto dal primo giudice “allo stato superato”. Di talchè, come correttamente evidenziato dal
, sul punto si è formato il giudicato interno con conseguente CP_2
“cristallizzazione” del credito azionato in via monitoria.
Va, altresì, rilevato che parte attrice, oggi appellante, non ha nemmeno più riproposto, nel presente grado di giudizio, l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal
, sicchè a mente dell'art. 346 cpc tale eccezione deve intendersi rinunciata. CP_2
Può in ogni caso osservarsi che le spese oggetto di ingiunzione sono state ripartite a carico dell'attrice, oggi appellante, in seguito all'approvazione delle delibere assembleari assunte dal nelle sedute del 27 maggio 2021 e del 19 febbraio CP_2
2020, con la conseguenza che il credito del deve, dunque, ritenersi certo, CP_2
liquido ed esigibile.
Sul punto va, infatti, ricordato che la delibera condominiale di approvazione costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del CP_2
decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme: infatti CP_2
l'ambito dell'opposizione è ristretto alla verifica della perdurante esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. Civ, sez. VI Ord. 12 ottobre 2021 n. 27849).
pagina 8 di 11 Va poi osservato che nel consuntivo della gestione ordinaria 2020 risultano riportati i rendiconti delle gestioni precedenti, con la conseguenza che la richiesta di revisione della contabilità, afferente le gestioni ordinarie pregresse, non può essere accolta, stante l'approvazione delle relative delibere e la mancanza, come detto, di tempestiva impugnazione.
Sul punto giova, infatti, ricordare che: “ il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
3847 del 15/02/2021).
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere al in le Parte_1 Parte_2 CP_1
spese di lite del presente grado.
pagina 9 di 11 Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €. 4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €.
1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Raffaele Merlini dichiaratosi antistatario.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6257/2024 pubblicata il 19 giugno 2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
in che si liquidano in complessivi €. Parte_2 CP_1
4.888,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Raffaele Merlini dichiaratosi antistatario;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'1 aprile 2025.
pagina 10 di 11 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Laura Sara Tragni
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