Articolo 71 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 70Articolo 72
Versione
10 febbraio 1970
Art. 71.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1960-61 (articolo 67)................... L. 63.741.268.046 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 69)........... " 12.145.975.349
--------------- Residui passivi al 30 giugno 1961... L. 75.887.243.395
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970