Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5841 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
[...]
per Avv. CUCCHIARELLI Parte_1
_____________________________
CP_1
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_2
GIOVANNA)
(Avv. SIMONETTA DI Controparte_3
VITALE)
Resistenti
All'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
annulla l'intimazione di pagamento n 29620229008144878/000, notificata in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
di cui dichiara prescritto il credito;
◊ compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l CP_2
◊ condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3
favore della ricorrente, che liquida in euro 886,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA,
da distrarsi in favore del procuratore antistatario .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.06.2022 il ricorrente indicato in epigrafe oppose l'intimazione di pagamento n. 29620229008144878/000 notificata a mezzo pec l'11.05.2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620150005271714000,
notificato in data 19.01.2016, in relazione all'anno di imposta 2014 – Modello
DM10, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €.
1.549,66, e eccependo la inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec poiché
proveniente dall' indirizzo t non Email_1
contenuto nel registro IPA né negli altri due registri ufficiali - Reginde, INI-PEC -
l'illegittimità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui agli AVA opposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'azione e per la tardività
dell'opposizione stante la regolare notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione, e chiedendone nel merito il rigetto stante l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, stante anche il doppio slittamento dei termini in applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. l'art. 37,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comma 2, n.18 del DL n. 18/2020.
Si costituiva in giudizio anche l' , deducendo Controparte_3
la regolarità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento e negando il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva dovendosi, comunque,
tenere conto della sospensione dei termini di pagamento dettati dalla normativa emergenziale anticovid di 541 giorni previsto dall'art. 68, comma 1, D.L. n.
18/2020 (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020
“Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e
D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione a partire dal marzo 2020, come comunicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021.
Occorre in via preliminare chiarire che l'odierno procedimento ha per oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'agente della riscossione con l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente a mezzo pec in data 11.05.2022.
Va, innanzitutto, disattesa poiché infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo casella pec non presente nei pubblici elenchi. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, è ormai consolidata nel ritenere che “In tema di notificazione a mezzo
PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di
svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma
non anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ., n.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 564/2024).
La Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede,
correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (proveniente dall'indirizzo t non) reca la univoca indicazione Email_1
dell'agente della riscossione, non risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio;
peraltro, parte ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'agente di riscossione né ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della atto opposto non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell come presente nei pubblici registri CP_3
( t) ma da uno diverso (…), relativamente Email_2
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al quale però è evidente a provenienza dall ”. Controparte_3
Sempre in via preliminare va chiarito che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Invero, l'intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella
(equivalente al precetto) si inserisce nella procedura speciale di riscossione forzata e costituisce dunque un atto esecutivo, impugnabile sia come tale se viziato, sia come espressivo della volontà di procedere alla concreta esecuzione forzata, per le contestazioni di merito.
Nel caso in cui il contribuente lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva
(Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez.
U.
4.3.2008 n.5791).
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' - da far Controparte_4
valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.
18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presentata ben al di là di esso.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti,
rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare
valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dagli Enti
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618-bis c.p.c.). Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.
8061).
Orbene, parte ricorrente eccepisce l'irrilevanza probatoria dell'avviso di ricevimento relativo all' avviso di addebito n. 5962015000527171400, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, atteso che non riporterebbe la firma del legale rappresentante della società della ricorrente o di altro socio ma quella di un soggetto che non rientrerebbe nella sfera di conoscenza della ricorrente medesima
Tale eccezione risulta infondata. Invero, va osservato come risulti dimostrata, sulla scorta della documentazione in atti, la regolarità delle notifiche dell'avviso di addebito in oggetto effettuate presso l'indirizzo della ricorrente.
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la Legge 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario.
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083,
10232,7184 e 3254 del 2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge 890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccomandate ordinarie.Ne consegue che, quando l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso,
debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso,
la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. n. 270/2012; Cass. 11708/2011). Ed inoltre, la Suprema
Corte (ex multis Cass. civ. Sez. VI – Ord. Del 29/08/2017, n. 20506; Cass. civ. sez. VI
Civ. – Ord. 2 marzo – 12 aprile 2016, n. 7184; Cass. civ. Sez. V, 18/03/2016, n. 5397)
ha precisato che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di
notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di
ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di
accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle
disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890,
attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140
cod. proc. civ. . Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale,
non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di
ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto
all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione”.
Dunque, stante la regolare notifica dell' atto opposto e la mancata impugnazione tempestiva dello stesso, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di legittimità di detti atti, potendo, semmai, far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi estintivi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione) produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella - avendo natura di atto amministrativo - è priva di efficacia di
giudicato” (Cass. civ., sez. Lav., 26/05/2021, n. 14690).
Ora, tornando alla disamina del sopra menzionato avviso di addebito n.
5962015000527171400, di cui è stata fornita la prova della rituale notifica da parte di in data 19/01/2016, ai fini del maturare dei termini di prescrizione CP_2
occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020 n. 18, (“Decreto Cura
Italia”), convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9,
della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono
sospesi dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione … omissis…”.
La lettura coordinata delle due norme, che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione, caratterizzati dalla soluzione di continuità, comporta che nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23/02/2020 al 30/06/2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal
01/07/2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Inoltre, per effetto dell'art. 11 comma 9 del D.L. n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni.
Orbene, con riguardo al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito n.
5962015000527171400, avvenuta in data 19/01/2016, l'eccezione di prescrizione risulta fondata, stante il decorso del termine quinquennale tra tale data e la data della notifica dell'intimazione oggi impugnata, avvenuta il 11/05/2022, pur
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dagli artt. 37, comma 2, del D.L. 2020 n. 18 e 11, comma 9,
del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 per come sopra già illustrato (gg. 311), in assenza di atti interruttivi.
Invero, i crediti sottostanti si sarebbero estinti, per prescrizione, il 19/01/2021;
aggiungendo a tale data la sospensione Covid di giorni 311, il termine viene a perfezionarsi il 26/11/2021. Quindi il termine di prescrizione risulta già spirato alla data di notifica dell'intimazione impugnata (11/05/2022).
Non risulta invece applicabile, ad avviso del Tribunale, la disposizione di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 che, in combinata lettura con l'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015, determinerebbe la sospensione dei termini dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Si
ritiene che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni sia legata alla sospensione dei termini di versamento in scadenza dall' 8.3.2020 al 31.8.2021 e, dunque, più che di una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza,
non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Tale
sospensione legata al differimento, tuttavia, ha ad oggetto i soli contributi con termini di versamento dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e non già quelli i cui termini di versamento scadevano precedentemente, come nel caso di specie ( in tal senso
Tribunale Roma del 15.01.2025 n. 430 del 2025) .
In definitiva, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito 5962015000527171400.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell'
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite Controparte_3
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tra la ricorrente e l' CP_2
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha dichiarato di avere anticipato le somme occorrenti all'instaurazione del giudizio senza percepire compenso alcuno.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 20/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro