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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3276 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Arch. in proprio e nella qualità di amministratore del Parte_1 Parte_2
, rapp.to e difeso dall' avv.to Francesco Maddaloni, come in atti
[...]
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.05.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione N. OI-001445716 notificata in data 27.05.24; ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme presumibilmente dovute all' per violazioni commesse nell'anno 2017 e relative ad un atto di CP_1 accertamento 5101.29/10/2018.0208568 del 29/10/2018. Ha altresì CP_1 rappresentato l'estinzione del debito, atteso che l'Agenzia delle Entrate aveva accolto l'istanza di rateazione delle somme portate dalle cartelle ivi indicate e in cui era ricompresa anche quella posta a fondamento degli atti di accertamento (n. 37120180001061116000). L' si è costituito, resistendo all'avverso ricorso ed evidenziando la CP_1 rideterminazione della sanzione, in ragione della novella legislativa (decreto-legge n. 48/2023).
L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. La pretesa sanzionatoria trova fondamento nell'avvenuta presentazione dei modelli DM da giugno ad ottobre 2017 indicati negli atti di accertamento in cui l'istante, pur dichiarando di aver trattenuto le quote a carico del lavoratore dipendente, ometteva di versarle all' ; il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote CP_1 determinava la fattispecie di cui all'art. 2 co. 1 bis del d.l. 463/83, conv. in l. 683/1983, Per effetto dell'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in esame in virtù del d.lgsl. 15.1.2016 n. 8, l' notificava gli atti di accertamento dell'illecito alla CP_1 società ed al legale rapp.te in data 11.11.2018 e successivamente l'ordinanza ingiunzione impugnata. Ebbene, il termine di prescrizione non è decorso, tenuto conto che per le omissioni commesse dal dicembre 2016 al novembre 2017, la prescrizione non può decorrere prima del 20 dicembre dell'anno 2017 (scadendo il termine per la presentazione dei modelli DM il giorno 20 del mese successivo). Nella specie, l' ha notificato: 1) l'atto di accertamento prot. . CP_1 CP_1
5101.29/10/2018.0208568, relativo alle omissioni da giugno ad ottobre 2017, in data 11.11.2018 e successivamente l'ordinanza ingiunzione impugnata con il presente giudizio. Sul punto occorre precisare che, ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione, deve aversi riguardo alla sospensione della prescrizione di 129 giorni di cui all'art. 37, c. 2, d.l. n. 18 del 17/03/2020 (“Cura Italia”), conv. l. n. 27 del 24/04/2020 e di ulteriori sei mesi in virtù della previsione di cui all'art 11, c. 9, d.l. n. 183 del 31/12/2020 (“ ”), conv. l. n. 21 del 26/02/2021 dall'1/01/2021 CP_2 al 30/06/2021. Occorre ancora rilevare che non può accogliersi l'assunto per cui l'avvenuta rateazione del debito contributivo avrebbe estinto anche il diritto dell' ad esigere CP_1 la sanzione amministrativa. Invero, la sanzione amministrativa oggetto del provvedimento impugnato, relativa al mancato pagamento delle c.d. quote a carico del datore di lavoro, essendo una depenalizzazione di una fattispecie penalmente rilevante, conosce una sola causa estintiva prevista espressamente dalla legge e consiste nel pagamento entro il termine di tre mesi dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione amministrativa. Vista l'avvenuta notifica nel mese di novembre 2018, il pagamento avvenuto nel mese di luglio 2019 è tardivo, essendo il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento decorso, con conseguente cristallizzazione della sanzione, non essendovi verificata la condizione estintiva prevista dall'art. 2 co. 1 bis del d.l. 463/83, conv. in l. 683/1983. La novità delle specifiche questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensa zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e compensa le spese. Si comunichi
Torre Annunziata, 25.11.25 Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3276 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Arch. in proprio e nella qualità di amministratore del Parte_1 Parte_2
, rapp.to e difeso dall' avv.to Francesco Maddaloni, come in atti
[...]
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.05.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione N. OI-001445716 notificata in data 27.05.24; ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme presumibilmente dovute all' per violazioni commesse nell'anno 2017 e relative ad un atto di CP_1 accertamento 5101.29/10/2018.0208568 del 29/10/2018. Ha altresì CP_1 rappresentato l'estinzione del debito, atteso che l'Agenzia delle Entrate aveva accolto l'istanza di rateazione delle somme portate dalle cartelle ivi indicate e in cui era ricompresa anche quella posta a fondamento degli atti di accertamento (n. 37120180001061116000). L' si è costituito, resistendo all'avverso ricorso ed evidenziando la CP_1 rideterminazione della sanzione, in ragione della novella legislativa (decreto-legge n. 48/2023).
L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. La pretesa sanzionatoria trova fondamento nell'avvenuta presentazione dei modelli DM da giugno ad ottobre 2017 indicati negli atti di accertamento in cui l'istante, pur dichiarando di aver trattenuto le quote a carico del lavoratore dipendente, ometteva di versarle all' ; il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote CP_1 determinava la fattispecie di cui all'art. 2 co. 1 bis del d.l. 463/83, conv. in l. 683/1983, Per effetto dell'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in esame in virtù del d.lgsl. 15.1.2016 n. 8, l' notificava gli atti di accertamento dell'illecito alla CP_1 società ed al legale rapp.te in data 11.11.2018 e successivamente l'ordinanza ingiunzione impugnata. Ebbene, il termine di prescrizione non è decorso, tenuto conto che per le omissioni commesse dal dicembre 2016 al novembre 2017, la prescrizione non può decorrere prima del 20 dicembre dell'anno 2017 (scadendo il termine per la presentazione dei modelli DM il giorno 20 del mese successivo). Nella specie, l' ha notificato: 1) l'atto di accertamento prot. . CP_1 CP_1
5101.29/10/2018.0208568, relativo alle omissioni da giugno ad ottobre 2017, in data 11.11.2018 e successivamente l'ordinanza ingiunzione impugnata con il presente giudizio. Sul punto occorre precisare che, ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione, deve aversi riguardo alla sospensione della prescrizione di 129 giorni di cui all'art. 37, c. 2, d.l. n. 18 del 17/03/2020 (“Cura Italia”), conv. l. n. 27 del 24/04/2020 e di ulteriori sei mesi in virtù della previsione di cui all'art 11, c. 9, d.l. n. 183 del 31/12/2020 (“ ”), conv. l. n. 21 del 26/02/2021 dall'1/01/2021 CP_2 al 30/06/2021. Occorre ancora rilevare che non può accogliersi l'assunto per cui l'avvenuta rateazione del debito contributivo avrebbe estinto anche il diritto dell' ad esigere CP_1 la sanzione amministrativa. Invero, la sanzione amministrativa oggetto del provvedimento impugnato, relativa al mancato pagamento delle c.d. quote a carico del datore di lavoro, essendo una depenalizzazione di una fattispecie penalmente rilevante, conosce una sola causa estintiva prevista espressamente dalla legge e consiste nel pagamento entro il termine di tre mesi dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione amministrativa. Vista l'avvenuta notifica nel mese di novembre 2018, il pagamento avvenuto nel mese di luglio 2019 è tardivo, essendo il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento decorso, con conseguente cristallizzazione della sanzione, non essendovi verificata la condizione estintiva prevista dall'art. 2 co. 1 bis del d.l. 463/83, conv. in l. 683/1983. La novità delle specifiche questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensa zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e compensa le spese. Si comunichi
Torre Annunziata, 25.11.25 Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè