TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/02/2026, n. 2542
TAR
Decreto cautelare 25 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
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Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
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Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Revoca dell'ordinanza sindacale impugnata

    La revoca dell'atto impugnato ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all'annullamento, rendendo il ricorso improcedibile.

  • Accolto
    Revoca dell'ordinanza sindacale impugnata

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 62/2024 per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità anche della nota ad essa connessa.

  • Accolto
    Revoca dell'ordinanza sindacale impugnata

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 62/2024 per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità anche della nota ad essa connessa.

  • Accolto
    Revoca dell'ordinanza sindacale impugnata

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 62/2024 per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità anche della nota ad essa connessa.

  • Accolto
    Difetto dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente

    Il rischio dell'interruzione del servizio era noto all'amministrazione sin dal 2018, l'ordinanza non aveva un termine finale e non era residuale, configurandosi come soluzione strutturale di un problema che doveva essere affrontato in via ordinaria.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 154 D. Lgs. 152/2006

    FI è un soggetto privato che erogava il servizio su base privatistica; la risoluzione dei contratti la esonera dall'erogazione sine die e a proprie spese di un servizio di competenza degli enti locali.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 147, comma 2, 149 bis e 172 del D.lgs. n. 152 del 2006

    La risoluzione dei contratti tra FI e gli utenti privati rende l'ordinanza contrastante con il principio dell'unicità del gestore unico del servizio idrico integrato, non rientrando nei casi di deroga previsti dalla legge.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e del principio 'chi inquina paga'

    L'obbligo di ripristino della potabilità, non imputabile ad attività antropica e richiedente indagini approfondite, è incompatibile con un rimedio d'urgenza e con i costi a carico di un privato. L'accollo dei costi dell'autobotte è irragionevole in assenza di preventivi e per costi non preventivati.

  • Accolto
    Invalidità derivata dall'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 16/2025

    Poiché l'ordinanza sindacale n. 16/2025 è stata annullata, gli atti esecutivi di essa, come la nota impugnata, sono anch'essi viziati da invalidità derivata.

  • Accolto
    Invalidità derivata dall'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 16/2025

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 16/2025 comporta l'invalidità derivata delle note ad essa strettamente connesse.

  • Accolto
    Invalidità derivata dall'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 16/2025

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 16/2025 comporta l'invalidità derivata delle note ad essa strettamente connesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/02/2026, n. 2542
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2542
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo