CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239003856982000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140005682785000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025220166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025220166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025220166000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150014782317000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160002152387000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170005333374000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033578383000 IRAP 2014
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239003856982000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180003930269000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180016311708000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190008105952000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190008105952000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190012879983000 CESS.LAVORO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190016405592000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190016405592000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190017329229001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210006627824000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210006627824000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210010191340000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono all'attenzione della Corte i ricorsi riuniti nn.35 e 48/2025 RG che la Ricorrente_12
snc ha proposto contro l'Agenzia delle Entrate CO avverso l'intimazione di pagamento n.
04720239003856982000 nonché avverso otto tra le cartelle di pagamento ad essa sottese.
I ricorsi sono stati riuniti all'udienza del 26.01.2026 avendo essi ad oggetto il medesimo atto impugnato, le stesse cartelle sottese, le medesime parti e identiche eccezioni proposte dalla società ricorrente.
Ebbene, sostiene la società istante di non aver mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle prodromiche e che quindi sarebbe di conseguenza maturata la decadenza dal potere impositivo nonché anche la prescrizione in relazione ai relativi crediti tributari.
In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale quantomeno delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso essendo stato notificato alla stessa oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, come stabilito dall'art.21 D.Lvo 546/1992 (oggi art.67 D.lgs 175/2024).
Nel merito ha prodotto documentazione attestante la regolarità delle notifiche ed ha quindi concluso per il rigetto di parte.
Il processo è stato discusso e deciso in camera di consiglio all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono meritevoli di essere accolti.
In primo luogo, non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agenzia resistente sia perché non è stata data prova della tardività della notificazione nei suoi confronti sia in quanto la notifica, invero, come si evince dalle pec allegate dalla parte ricorrente, è avvenuta in data 15.12.2024 e dunque perfettamente nei termini essendo stato, l'atto impugnato, notificato alla PARIS MOBILI snc il giorno
15.10.2024.
Il ricorso è dunque tempestivo in quanto proposto al 60esimo giorno utile.
Venendo ora alla prima delle eccezioni della ricorrente, quella di omessa notifica delle cartelle prodromiche, essa è invece fondata.
La “PARIS” ha infatti impugnato, con l'atto di intimazione, solamente otto delle cartelle ad esso sottese;
in particolare si tratta delle cartelle n. 04720130022531372000, n. 04720140005682785000, n.
04720140025220166000, n. 04720150014782317000, n. 04720160002152387000, n. 04720160019415922000,
n. 04720170005333374000 e n. 04720170033578383000, come dalla parte indicate dettagliatamente nelle proprie conclusioni.
Ebbene, l'Agenzia resistente ha, invece, incentrato le sue difese e controdeduzioni su cartelle di pagamento del tutto diverse, producendo documentazione che non ha dunque alcuna attinenza con quelle oggetto di ricorso.
In particolare, l'ente riscossore ha argomentato esclusivamente sulle cartelle n. 04720180003930269000,
n. 04720180016311708000; n.04720190008105952000, n.04720190012879983000, n. 04720190016405592000,
n.04720190017329229001, n.04720210006627824000 e n. 04720210010191340000 che come si vede, nulla hanno a che fare con quelle evidenziate dalla PARIS
Non essendovi dunque prova dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate, il vizio di nullità della stessa si riverbera sull'intimazione di pagamento che, per l'effetto derivativo dell'invalidità, va annullata limitatamente alle cartelle oggetto di ricorso indicate nelle conclusioni della PARIS MOBILI e sopra richiamate.
Stante la soccombenza l'Agenzia delle Entrate CO è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 2000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi come riuniti ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate CO al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. IN lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239003856982000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130022531372000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140005682785000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025220166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025220166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025220166000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150014782317000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160002152387000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019415922000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170005333374000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033578383000 IRAP 2014
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239003856982000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180003930269000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180016311708000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190008105952000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190008105952000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190012879983000 CESS.LAVORO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190016405592000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190016405592000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190017329229001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210006627824000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210006627824000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210010191340000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono all'attenzione della Corte i ricorsi riuniti nn.35 e 48/2025 RG che la Ricorrente_12
snc ha proposto contro l'Agenzia delle Entrate CO avverso l'intimazione di pagamento n.
04720239003856982000 nonché avverso otto tra le cartelle di pagamento ad essa sottese.
I ricorsi sono stati riuniti all'udienza del 26.01.2026 avendo essi ad oggetto il medesimo atto impugnato, le stesse cartelle sottese, le medesime parti e identiche eccezioni proposte dalla società ricorrente.
Ebbene, sostiene la società istante di non aver mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle prodromiche e che quindi sarebbe di conseguenza maturata la decadenza dal potere impositivo nonché anche la prescrizione in relazione ai relativi crediti tributari.
In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale quantomeno delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso essendo stato notificato alla stessa oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, come stabilito dall'art.21 D.Lvo 546/1992 (oggi art.67 D.lgs 175/2024).
Nel merito ha prodotto documentazione attestante la regolarità delle notifiche ed ha quindi concluso per il rigetto di parte.
Il processo è stato discusso e deciso in camera di consiglio all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono meritevoli di essere accolti.
In primo luogo, non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agenzia resistente sia perché non è stata data prova della tardività della notificazione nei suoi confronti sia in quanto la notifica, invero, come si evince dalle pec allegate dalla parte ricorrente, è avvenuta in data 15.12.2024 e dunque perfettamente nei termini essendo stato, l'atto impugnato, notificato alla PARIS MOBILI snc il giorno
15.10.2024.
Il ricorso è dunque tempestivo in quanto proposto al 60esimo giorno utile.
Venendo ora alla prima delle eccezioni della ricorrente, quella di omessa notifica delle cartelle prodromiche, essa è invece fondata.
La “PARIS” ha infatti impugnato, con l'atto di intimazione, solamente otto delle cartelle ad esso sottese;
in particolare si tratta delle cartelle n. 04720130022531372000, n. 04720140005682785000, n.
04720140025220166000, n. 04720150014782317000, n. 04720160002152387000, n. 04720160019415922000,
n. 04720170005333374000 e n. 04720170033578383000, come dalla parte indicate dettagliatamente nelle proprie conclusioni.
Ebbene, l'Agenzia resistente ha, invece, incentrato le sue difese e controdeduzioni su cartelle di pagamento del tutto diverse, producendo documentazione che non ha dunque alcuna attinenza con quelle oggetto di ricorso.
In particolare, l'ente riscossore ha argomentato esclusivamente sulle cartelle n. 04720180003930269000,
n. 04720180016311708000; n.04720190008105952000, n.04720190012879983000, n. 04720190016405592000,
n.04720190017329229001, n.04720210006627824000 e n. 04720210010191340000 che come si vede, nulla hanno a che fare con quelle evidenziate dalla PARIS
Non essendovi dunque prova dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate, il vizio di nullità della stessa si riverbera sull'intimazione di pagamento che, per l'effetto derivativo dell'invalidità, va annullata limitatamente alle cartelle oggetto di ricorso indicate nelle conclusioni della PARIS MOBILI e sopra richiamate.
Stante la soccombenza l'Agenzia delle Entrate CO è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 2000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi come riuniti ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate CO al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. IN lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini