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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5947 del R.G. 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Sardella Parte_1
ATTRICE
I
C
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cavallo
CONVENUTO
NONCHE'
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto Il
INTERVENUTO
All'udienza dell'11.12.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui alle note in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30-11-2023, Parte_1 premesso: di
aver contratto in data 4-10-2003 matrimonio in Taranto con CP_1
[...] , chiedeva pronunziarsi la separazione da quest'ultimo,
esponendo che la vita matrimoniale, pur allietata dalla nascita dei figli Per 1, in data 19-7-1999, ora occupata con contratto a termine, D Per_2 il 21-7-2004, non autonomo economicamente, era divenuta e
(
intollerabile a causa di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio da parte del coniuge;
che infatti il 29 maggio 2023 il CP_1 si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno e nel mese di luglio 2023 aveva riferito alla figlia Per_1
di essersi invaghito di un'altra donna, con la quale aveva iniziato da qualche mese una relazione;
che dopo avere abbandonato il tetto coniugale il CP_1 non aveva comunicato la nuova residenza e vani erano stati i tentativi di giungere ad una definizione consensuale della separazione. Aggiungeva l'attrice: di essere inoccupata e
priva di reddito e che durante la vita matrimoniale aveva badato alla casa ed alla prole salvo qualche saltuario lavoro di
collaborazione domestica, cui però in seguito aveva dovuto rinunciare soffrendo di dolori articolari;
che il CP_1 era impiegato presso lo stabilimento siderurgico jonico con reddito annuale non inferiore ad € 23000 oltre assegno unico per il figlio che percepiva in va esclusiva, oltre a svolgere lavoro nei fine settimana in qualità di cameriere presso il ristorante Tre Trulli in EG AP e la sala ricevimenti Villa Schiuma in Matera, percependo sino ad € 130
al giorno e raggiungendo complessivamente una disponibilità di €
3300; che inoltre il marito era titolare di un libretto postale con saldo di € 3600, e proprietario di due autovetture ed un motociclo.
Instava per la pronuncia della separazione con addebito al coniuge,
previsione di assegno di mantenimento per sé attesa la propria
-
per complessivi € 800, oltre disoccupazione ed il figlio Per_2
al 50% delle spese straordinarie , attribuzione esclusiva dell'assegno unico , ed assegnazione della casa coniugale in Taranto alla via Basta 42 con tutti gli arredi in comproprietà con lo
Pt_1 e sulla quale gravava un mutuo con rata di rimborso mensile.
Instauratosi il contraddittorio, il non si opponeva alla CP_1
pronuncia di separazione, ma chiedeva rigettarsi la domanda di
addebito, in quanto durante il matrimonio la Pt_1 lo aveva quotidianamente vessato anche alla presenza di parenti ed amici, e respingersi la domanda di assegno di mantenimento per la moglie,
essendo questa idonea al lavoro, tanto che durante la convivenza
matrimoniale aveva svolto attività di collaboratrice domestica in nero;
aggiungeva che il proprio salario era attualmente dimezzato ad € 1100 per collocazione in cassa integrazione, e gravato del rimborso del mutuo per la casa e di altro finanziamento contratto per la famiglia, per complessivi € 800, e che dei tre veicoli intestati egli deteneva solo una vecchia autovettura mentre gli altri erano utilizzati dai familiari;
chiedeva pertanto di poter corrispondere assegno alimentare per il solo figlio Per_2 con
rigetto per il resto della domanda, e vittoria di spese di lite.
Adottati i provvedimenti provvisori il 3-4-2024, la causa è stata
istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va
rilevato che sussistono presupposti per la pronunzia di
separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, ed il verificarsi di situazioni di distacco, ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
separazione deve essere addebitata al essendo il La CP_1
fallimento dell'unione coniugale ascrivibile a quest'ultimo già per violazione del dovere primario di convivenza che deriva dal
matrimonio. E' stato infatti confermato in sede testimoniale, con deposizioni sufficientemente particolareggiate e non contrastate da alcun altro elemento istruttorio, che il 29-5-2023 il CP_1
abbandonò il domicilio coniugale senza darne alcun preavviso O
giustificazione e senza successivamente più farvi rientro;
in
Tes_1 figlia convivente delle parti ha particolare la teste quell'allontanamento non era stato preceduto da confermato che particolari tensioni all'interno del nucleo familiare, invece in
precedenza sempre unito e caratterizzato dalla condivisione tra i coniugi di momenti di svago, come viaggi in famiglia effettuati anche in epoca di poco precedente la cessazione della convivenza;
la stessa teste ha ricordato che nel luglio dello stesso anno era riuscita a con il padre, il quale le aveva riferito di avere colloquiare sentimentale con una donna conosciuta intrapreso una relazione
qualche mese prima sul luogo di lavoro, ovvero il ristorante presso cui lavorava, e per queste motivazioni aveva deciso di andare via
L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare di casa.
costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza, tale da giustificare l'addebito della separazione ove si provi il nesso eziologico tra la violazione e l'intollerabilità della stessa convivenza (Cass. 15.12.2016 n. 25966). Nella specie la prova causale è evidente stante il mancato volontario rientrodel nesso del convenuto presso il tetto coniugale pure in assenza di apparenti
(la circostanze allegate in propositogravi cause giustificative piuttosto genericamente dal convenuto, circa un preteso comportamento vessatorio dell'attrice nei suoi confronti sono rimaste prive di dimostrazione); peraltro è anche configurabile violazione dell'obbligo coniugale di fedeltà stante quanto dichiarato dalla figlia Per_1 in ordine all'intento dello Pt_1
familiare per coltivare una relazionedi abbandonare il nucleo extraconiugale. Passando alle altre questioni accessorie, va confermata
Pt_1 della casa coniugale sita in Tarantol'assegnazione alla alla via Basta 42, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli che, arredi, in quanto convivente con il figlio maggiorenne Per_2
come è pacifico in causa non è economicamente indipendente.
Pt_1 per il Per quanto concerne il contributo richiesto dalla
Per_2 con ilconcorso nel proprio mantenimento e del figlio provvedimento emesso il 3-4-2024 ex art. 472bis.22 c.p.c. , vi è stata liquidazione di un assegno pari a complessivi € 550,00, di cui €
300,00 in favore della ricorrente ed € 250 in favore del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo
Tribunale da ultimo il 4-7-2022; il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese di dicembre 2023, epoca della domanda, e con scadenza dal primo giorno di ogni mese successivo;
tale misura deve trovare conferma.
riconoscimentoA questo fine deve tenersi conto ai fini del dell'assegno di separazione del riscontro di una certa disparità economica tra i coniugi , svolgendo il convenuto lavoro a tempo indeterminato di impiegato presso Acciaierie d'Italia e l'attrice
avendo capacità di lavoro per lavori di collaboratrice domestica, che la stessa ha ammesso di avere svolto in passato. Vale, a Testimone_2 laconferma, richiamare sul punto la deposizione di quale ha ricordato che per alcuni anni e sino all'epoca della pandemia da Covid la madre aveva svolto attività di lavoro come donna delle pulizie per due volte a settimana poi interrompendola a causa
di dolori alla schiena;
mentre non riscontrabile è la deposizione del teste Tes_3 il quale ha riferito soltanto quanto appreso de relato '
ex parte dallo stesso CP_1 Pertanto non potendosi escludere una residua capacità lavorativa specifica pur in presenza di patologie articolari (la cui incidenza assolutamente impeditiva di quella capacità non è adeguatamente dimostrata sul piano medico-legale) , deve ritenersi che l'attitudine
reddituale della convenuta sia comunque inferiore rispetto a quella Ciò non solo per la qualità di quest'ultimo didel convenuto.
lavoratore a tempo indeterminato presso lo stabilimento siderurgico jonico, ma anche per lo svolgimento di attività di lavoro quale cameriere presso strutture di ristorazione e ricevimenti in Matera
e EG AP ove lo stesso lavora due/tre volte a
con integrazione del reddito derivante settimana (dep.) Tes_1
dal lavoro principale.
La decurtazione della retribuzione per il collocamento in cassa
integrazione guadagni risultante dai fogli paga del 2025 prodotti dal CP_1 con la comparsa conclusionale consente di ritenere che la stessa diminuzione salariale abbia assunto carattere frequente ed una certa stabilità. Tuttavia considerandosi in proposito che gli importi netti di circa € 700-800 mensili sino al settembre 2025
risultanti dalle ultime buste paga prodotte sono già al netto delle somme liquidate in sede di provvedimenti provvisori (€ 550) e ritenute dal datore, che a tali somme debbono aggiungersi quelle realizzate dal convenuto mediante l'attività di cameriere come da deposizioni testimoniali(e comunque in sede di reclamo ex art.473bis.24 cpc del
,e che EC quantificate dal medesimo in almeno € 280 mensili)
ammesso negli scritti conclusionali di non lo stesso convenuto ha rata di mutuo già gravante su entrambi i versare attualmente la coniugi, deve ritenersi che il reddito disponibile sia tuttora
adeguato a sostenere le erogazioni stabilite in via provvisoria. Per altro verso nella liquidazione dell'assegno di mantenimento nel senso del contenimento del suo importo rispetto alla domanda e
dovendosi tenere conto comunque della necessità di conservare al resistente reddito tale da soddisfare la proprie esigenze di vita va tenuta presente l'assegnazione alla Pt_1 dell'abitazione familiare.
In definitiva va confermata la debenza dell'assegno di separazione di € 300, liquidato in via provvisoria, e che appare congruo anche tenendo conto della funzione di tale prestazione non strettamente
assistenziale ma volta alla conservazione del tenore di vita attendibilmente realizzato in corso di convivenza. Parimenti deve essere confermata la misura dell'assegno di concorso al mantenimento liquidata in via provvisoria tenendo conto,del figlio Per_2
oltre che della capacità economica delle parti, anche delle attuali e presumibili esigenze del beneficiario proprie di un giovane uomo.
L'assegno unico universale di cui la madre ha chiesto l'attribuzione esclusiva spetterà invece, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
allo stesso figlio maggiorenne.
Non assume infine rilevanza, ai fini della liquidazione degli assegni di mantenimento in questione, il prelievo da parte della Pt_1
di somme depositate su un libretto postale cointestato ad entrambi i coniugi per € 16.000 il 13-6-2023 ed € 1753,88 il 19-6-
2023 (produzione del 14-11-2024 del convenuto); somme che l'attrice ha affermato di avere attribuito, con una integrazione da parte sua ed in accordo con il CP_1 in parte alla figlia Per_1 ed in parte '
al figlio Per_2 Trattasi di prelievi una tantum il cui eventuale diritto a restituzione (nell'ipotesi di prelievo non concordato) per la quota eccedente la proprietà della Pt_1
/da farsi valere nelle forme ordinarie, non esimerebbe comunque il resistente dagli obblighi di assistenza materiale del coniuge separato e di
mantenimento del figlio, tenendosi anche conto della entità non particolarmente ingente delle somme in questione.
ad ottenere dal Tribunale Non vi è infine interesse dalla Pt_1
dell'assegno di mantenimento così ordine di pagamento diretto tenendosiliquidato da parte della datrice di lavoro del CP_1
conto che siffatta tutela, peraltro già in essere dall'agosto 2024 sulla scorta del provvedimento provvisorio, non richiede più l'intervento giudiziale ai sensi dell'art.473bis.37 commi 1-2
c.p.c., realizzandosi mediante notifica del titolo al debitor debitoris.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata а Taranto il 10.10.1973, e CP_1 nato a [...]to il
16.6.1974, uniti in matrimonio in Taranto il 4-10-2003, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 89, parte II, serie A uff.2
anno 2003;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al annotazioni di legge sull'originaleComune di Taranto per le
dell'atto di matrimonio;
la casa coniugale di via Basta 42 in 3) assegna a Parte_1 Taranto, con tutti gli arredi;
l'obbligo di corrispondere alla 4) pone a carico di CP_1
a titolo di assegno di mantenimento di quest'ultima, e del Pt_1 '
figlio Per_2 la somma di euro 550,00, di cui € 300 per la moglie ed € 250 per il figlio, oltre alla rivalutazione Istat, il tutto con decorrenza dal mese di dicembre 2023, e scadenza successiva ad ogni il 50% delle speseprimo del mese;
pone inoltre a carico del CP_1
del figlio straordinarie di mantenimento Per_2 come
intesa adottatoindividuabili sulla scorta del protocollo di nell'ambito di questo Tribunale in data 4-7-2022;
5) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 12.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5947 del R.G. 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Sardella Parte_1
ATTRICE
I
C
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cavallo
CONVENUTO
NONCHE'
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto Il
INTERVENUTO
All'udienza dell'11.12.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui alle note in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30-11-2023, Parte_1 premesso: di
aver contratto in data 4-10-2003 matrimonio in Taranto con CP_1
[...] , chiedeva pronunziarsi la separazione da quest'ultimo,
esponendo che la vita matrimoniale, pur allietata dalla nascita dei figli Per 1, in data 19-7-1999, ora occupata con contratto a termine, D Per_2 il 21-7-2004, non autonomo economicamente, era divenuta e
(
intollerabile a causa di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio da parte del coniuge;
che infatti il 29 maggio 2023 il CP_1 si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno e nel mese di luglio 2023 aveva riferito alla figlia Per_1
di essersi invaghito di un'altra donna, con la quale aveva iniziato da qualche mese una relazione;
che dopo avere abbandonato il tetto coniugale il CP_1 non aveva comunicato la nuova residenza e vani erano stati i tentativi di giungere ad una definizione consensuale della separazione. Aggiungeva l'attrice: di essere inoccupata e
priva di reddito e che durante la vita matrimoniale aveva badato alla casa ed alla prole salvo qualche saltuario lavoro di
collaborazione domestica, cui però in seguito aveva dovuto rinunciare soffrendo di dolori articolari;
che il CP_1 era impiegato presso lo stabilimento siderurgico jonico con reddito annuale non inferiore ad € 23000 oltre assegno unico per il figlio che percepiva in va esclusiva, oltre a svolgere lavoro nei fine settimana in qualità di cameriere presso il ristorante Tre Trulli in EG AP e la sala ricevimenti Villa Schiuma in Matera, percependo sino ad € 130
al giorno e raggiungendo complessivamente una disponibilità di €
3300; che inoltre il marito era titolare di un libretto postale con saldo di € 3600, e proprietario di due autovetture ed un motociclo.
Instava per la pronuncia della separazione con addebito al coniuge,
previsione di assegno di mantenimento per sé attesa la propria
-
per complessivi € 800, oltre disoccupazione ed il figlio Per_2
al 50% delle spese straordinarie , attribuzione esclusiva dell'assegno unico , ed assegnazione della casa coniugale in Taranto alla via Basta 42 con tutti gli arredi in comproprietà con lo
Pt_1 e sulla quale gravava un mutuo con rata di rimborso mensile.
Instauratosi il contraddittorio, il non si opponeva alla CP_1
pronuncia di separazione, ma chiedeva rigettarsi la domanda di
addebito, in quanto durante il matrimonio la Pt_1 lo aveva quotidianamente vessato anche alla presenza di parenti ed amici, e respingersi la domanda di assegno di mantenimento per la moglie,
essendo questa idonea al lavoro, tanto che durante la convivenza
matrimoniale aveva svolto attività di collaboratrice domestica in nero;
aggiungeva che il proprio salario era attualmente dimezzato ad € 1100 per collocazione in cassa integrazione, e gravato del rimborso del mutuo per la casa e di altro finanziamento contratto per la famiglia, per complessivi € 800, e che dei tre veicoli intestati egli deteneva solo una vecchia autovettura mentre gli altri erano utilizzati dai familiari;
chiedeva pertanto di poter corrispondere assegno alimentare per il solo figlio Per_2 con
rigetto per il resto della domanda, e vittoria di spese di lite.
Adottati i provvedimenti provvisori il 3-4-2024, la causa è stata
istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va
rilevato che sussistono presupposti per la pronunzia di
separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, ed il verificarsi di situazioni di distacco, ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
separazione deve essere addebitata al essendo il La CP_1
fallimento dell'unione coniugale ascrivibile a quest'ultimo già per violazione del dovere primario di convivenza che deriva dal
matrimonio. E' stato infatti confermato in sede testimoniale, con deposizioni sufficientemente particolareggiate e non contrastate da alcun altro elemento istruttorio, che il 29-5-2023 il CP_1
abbandonò il domicilio coniugale senza darne alcun preavviso O
giustificazione e senza successivamente più farvi rientro;
in
Tes_1 figlia convivente delle parti ha particolare la teste quell'allontanamento non era stato preceduto da confermato che particolari tensioni all'interno del nucleo familiare, invece in
precedenza sempre unito e caratterizzato dalla condivisione tra i coniugi di momenti di svago, come viaggi in famiglia effettuati anche in epoca di poco precedente la cessazione della convivenza;
la stessa teste ha ricordato che nel luglio dello stesso anno era riuscita a con il padre, il quale le aveva riferito di avere colloquiare sentimentale con una donna conosciuta intrapreso una relazione
qualche mese prima sul luogo di lavoro, ovvero il ristorante presso cui lavorava, e per queste motivazioni aveva deciso di andare via
L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare di casa.
costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza, tale da giustificare l'addebito della separazione ove si provi il nesso eziologico tra la violazione e l'intollerabilità della stessa convivenza (Cass. 15.12.2016 n. 25966). Nella specie la prova causale è evidente stante il mancato volontario rientrodel nesso del convenuto presso il tetto coniugale pure in assenza di apparenti
(la circostanze allegate in propositogravi cause giustificative piuttosto genericamente dal convenuto, circa un preteso comportamento vessatorio dell'attrice nei suoi confronti sono rimaste prive di dimostrazione); peraltro è anche configurabile violazione dell'obbligo coniugale di fedeltà stante quanto dichiarato dalla figlia Per_1 in ordine all'intento dello Pt_1
familiare per coltivare una relazionedi abbandonare il nucleo extraconiugale. Passando alle altre questioni accessorie, va confermata
Pt_1 della casa coniugale sita in Tarantol'assegnazione alla alla via Basta 42, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli che, arredi, in quanto convivente con il figlio maggiorenne Per_2
come è pacifico in causa non è economicamente indipendente.
Pt_1 per il Per quanto concerne il contributo richiesto dalla
Per_2 con ilconcorso nel proprio mantenimento e del figlio provvedimento emesso il 3-4-2024 ex art. 472bis.22 c.p.c. , vi è stata liquidazione di un assegno pari a complessivi € 550,00, di cui €
300,00 in favore della ricorrente ed € 250 in favore del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo
Tribunale da ultimo il 4-7-2022; il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese di dicembre 2023, epoca della domanda, e con scadenza dal primo giorno di ogni mese successivo;
tale misura deve trovare conferma.
riconoscimentoA questo fine deve tenersi conto ai fini del dell'assegno di separazione del riscontro di una certa disparità economica tra i coniugi , svolgendo il convenuto lavoro a tempo indeterminato di impiegato presso Acciaierie d'Italia e l'attrice
avendo capacità di lavoro per lavori di collaboratrice domestica, che la stessa ha ammesso di avere svolto in passato. Vale, a Testimone_2 laconferma, richiamare sul punto la deposizione di quale ha ricordato che per alcuni anni e sino all'epoca della pandemia da Covid la madre aveva svolto attività di lavoro come donna delle pulizie per due volte a settimana poi interrompendola a causa
di dolori alla schiena;
mentre non riscontrabile è la deposizione del teste Tes_3 il quale ha riferito soltanto quanto appreso de relato '
ex parte dallo stesso CP_1 Pertanto non potendosi escludere una residua capacità lavorativa specifica pur in presenza di patologie articolari (la cui incidenza assolutamente impeditiva di quella capacità non è adeguatamente dimostrata sul piano medico-legale) , deve ritenersi che l'attitudine
reddituale della convenuta sia comunque inferiore rispetto a quella Ciò non solo per la qualità di quest'ultimo didel convenuto.
lavoratore a tempo indeterminato presso lo stabilimento siderurgico jonico, ma anche per lo svolgimento di attività di lavoro quale cameriere presso strutture di ristorazione e ricevimenti in Matera
e EG AP ove lo stesso lavora due/tre volte a
con integrazione del reddito derivante settimana (dep.) Tes_1
dal lavoro principale.
La decurtazione della retribuzione per il collocamento in cassa
integrazione guadagni risultante dai fogli paga del 2025 prodotti dal CP_1 con la comparsa conclusionale consente di ritenere che la stessa diminuzione salariale abbia assunto carattere frequente ed una certa stabilità. Tuttavia considerandosi in proposito che gli importi netti di circa € 700-800 mensili sino al settembre 2025
risultanti dalle ultime buste paga prodotte sono già al netto delle somme liquidate in sede di provvedimenti provvisori (€ 550) e ritenute dal datore, che a tali somme debbono aggiungersi quelle realizzate dal convenuto mediante l'attività di cameriere come da deposizioni testimoniali(e comunque in sede di reclamo ex art.473bis.24 cpc del
,e che EC quantificate dal medesimo in almeno € 280 mensili)
ammesso negli scritti conclusionali di non lo stesso convenuto ha rata di mutuo già gravante su entrambi i versare attualmente la coniugi, deve ritenersi che il reddito disponibile sia tuttora
adeguato a sostenere le erogazioni stabilite in via provvisoria. Per altro verso nella liquidazione dell'assegno di mantenimento nel senso del contenimento del suo importo rispetto alla domanda e
dovendosi tenere conto comunque della necessità di conservare al resistente reddito tale da soddisfare la proprie esigenze di vita va tenuta presente l'assegnazione alla Pt_1 dell'abitazione familiare.
In definitiva va confermata la debenza dell'assegno di separazione di € 300, liquidato in via provvisoria, e che appare congruo anche tenendo conto della funzione di tale prestazione non strettamente
assistenziale ma volta alla conservazione del tenore di vita attendibilmente realizzato in corso di convivenza. Parimenti deve essere confermata la misura dell'assegno di concorso al mantenimento liquidata in via provvisoria tenendo conto,del figlio Per_2
oltre che della capacità economica delle parti, anche delle attuali e presumibili esigenze del beneficiario proprie di un giovane uomo.
L'assegno unico universale di cui la madre ha chiesto l'attribuzione esclusiva spetterà invece, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
allo stesso figlio maggiorenne.
Non assume infine rilevanza, ai fini della liquidazione degli assegni di mantenimento in questione, il prelievo da parte della Pt_1
di somme depositate su un libretto postale cointestato ad entrambi i coniugi per € 16.000 il 13-6-2023 ed € 1753,88 il 19-6-
2023 (produzione del 14-11-2024 del convenuto); somme che l'attrice ha affermato di avere attribuito, con una integrazione da parte sua ed in accordo con il CP_1 in parte alla figlia Per_1 ed in parte '
al figlio Per_2 Trattasi di prelievi una tantum il cui eventuale diritto a restituzione (nell'ipotesi di prelievo non concordato) per la quota eccedente la proprietà della Pt_1
/da farsi valere nelle forme ordinarie, non esimerebbe comunque il resistente dagli obblighi di assistenza materiale del coniuge separato e di
mantenimento del figlio, tenendosi anche conto della entità non particolarmente ingente delle somme in questione.
ad ottenere dal Tribunale Non vi è infine interesse dalla Pt_1
dell'assegno di mantenimento così ordine di pagamento diretto tenendosiliquidato da parte della datrice di lavoro del CP_1
conto che siffatta tutela, peraltro già in essere dall'agosto 2024 sulla scorta del provvedimento provvisorio, non richiede più l'intervento giudiziale ai sensi dell'art.473bis.37 commi 1-2
c.p.c., realizzandosi mediante notifica del titolo al debitor debitoris.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata а Taranto il 10.10.1973, e CP_1 nato a [...]to il
16.6.1974, uniti in matrimonio in Taranto il 4-10-2003, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 89, parte II, serie A uff.2
anno 2003;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al annotazioni di legge sull'originaleComune di Taranto per le
dell'atto di matrimonio;
la casa coniugale di via Basta 42 in 3) assegna a Parte_1 Taranto, con tutti gli arredi;
l'obbligo di corrispondere alla 4) pone a carico di CP_1
a titolo di assegno di mantenimento di quest'ultima, e del Pt_1 '
figlio Per_2 la somma di euro 550,00, di cui € 300 per la moglie ed € 250 per il figlio, oltre alla rivalutazione Istat, il tutto con decorrenza dal mese di dicembre 2023, e scadenza successiva ad ogni il 50% delle speseprimo del mese;
pone inoltre a carico del CP_1
del figlio straordinarie di mantenimento Per_2 come
intesa adottatoindividuabili sulla scorta del protocollo di nell'ambito di questo Tribunale in data 4-7-2022;
5) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 12.12.2025
IL PRESIDENTE EST.