Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 325
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'ingiunzione per difetto del presupposto (sollecito di pagamento equiparato ad avviso di accertamento)

    La Corte ritiene che, in presenza di un contenzioso pendente relativo all'avviso di accertamento, l'impugnazione del sollecito di pagamento sia inammissibile per carenza di interesse, richiamando un consolidato orientamento della Cassazione.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'ingiunzione fiscale, del sollecito di pagamento e delle Bollette

    La Corte dichiara inammissibile l'appello per carenza di interesse, in quanto il contenzioso principale sull'avviso di accertamento è già pendente.

  • Inammissibile
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per l'anno 2014

    La Corte ritiene che l'impugnazione del sollecito di pagamento sia inammissibile per carenza di interesse, dato che il contenzioso sull'avviso di accertamento è pendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 325
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 325
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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