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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2251/2024 depositato il 22/07/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 S.p.a. In Sigla: -
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
1 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 20230471700001499 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la Ricorrente_1, in persona della Procuratrice Speciale Rappresentante_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Milano, Sez. 1^, n. 78 in data
8.01.2024, depositata in data 8.01.2024, che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l'Ingiunzione di pagamento n. 20230471700001499 del 27 marzo 2023 con cui Resistente_1 ha richiesto il pagamento di 73.451,22 euro a titolo di TARI 2014 (doc. 1); e per quanto occorrer possa anche della
Bolletta n. 27285/2015 del Sollecito di pagamento TARI 2014 n. 10590/2019.
La sentenza di primo grado ha ritenuto, in merito all'asserita necessità dell'apposizione del visto di esecutività sull'ingiunzione di pagamento, che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, si tratta di un requisito non più previsto dalla normativa.
Nel R.D. n. 639/1910, art. 2, era prevista l'apposizione del visto pretorile, ma detto obbligo è stato cancellato ad opera del D. Lgs n. 51 del 19.02.1988. L'art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998 cit., in particolare, stabilisce che “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.” La questione è stata, peraltro, definitivamente risolta dalla Corte di cassazione (sez. 5^, ordinanza n.20148/13.07.2023) che ha ritenuto le ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 esecutive di diritto senza che debba essere apposto alcun visto di esecutorietà. Il primo giudice ha ritenuto che l'atto denominato “Sollecito di pagamento della tassa rifiuti – TARI n.10590 del 14.10.2019” sia nella concretezza un atto accertativo a tutti gli effetti regolarmente notificato, che rientra a pieno titolo tra l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che nonostante l'atto sia stato portato a legale conoscenza della Ricorrente_1 Spa, la stessa non si è determinata alla sua impugnazione nel termine perentorio di gg. 60 dalla sua notificazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92. Inoltre non risponde al vero
-secondo il primo giudice- che si sia in presenza della insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma più significativamente di una pretesa tributaria definitiva, stante la mancata impugnazione del summenzionato atto.
Sulla presunta decadenza della potestà impositiva, la Corte ritiene infondata la eccezione in merito. I restanti motivi del ricorso attengono non già a vizi propri dell'ingiunzione, ma alla regolamentazione del rapporto di imposta. Non avendo l'ingiunzione natura impositiva, le censure mosse non ne costituiscono vizi propri, atteso che l'ultimo periodo del co. 3 dell'art.19 del D.Lgs n.
546/92 espressamente dispone che: “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”.
Ebbene è provato e non contestato che la Ricorrente_1 sia stata destinataria di un atto autonomamente impugnabile di funzione e natura accertativa (il sollecito di pagamento n. 10590 del 14.10.2019) ritualmente notificato, sicché la facoltà di cui all'ultimo periodo del citato art. 19 non è esercitabile.
Inoltre, la facoltà di impugnazione successiva determina una controversia sostanziale sul rapporto di imposta, che non può accompagnarsi a delle contestazioni per vizi propri dell'atto successivo, come ha invece ha ritenuto di svolgere la ricorrente.
Ricorrente_1L'appellante ha ravvisato un primo profilo di censura della decisione impugnata con riferimento alla erronea equiparazione del Sollecito di pagamento all'Avviso di accertamento, ritenendo così sussistente il provvedimento presupposto dell'Ingiunzione fiscale, non potendo il
Sollecito di pagamento essere equiparato (né per funzione, né per contenuto) all'Avviso di accertamento, con la conseguenza che l'Ingiunzione fiscale è nulla per difetto del presupposto.
Complementare al motivo che precede è la erroneità della decisione impugnata che non ha rilevato il difetto (nella forma della inesistenza) del presupposto tributario e la conseguente illegittimità dell'ingiunzione fiscale.
La decisione impugnata si espone a censura anche nella parte in cui ha attribuito al Sollecito di pagamento funzione e natura accertativa e ha, pertanto, escluso la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per l'anno 2014. La Sentenza impugnata merita riforma anche nella parte in cui ha qualificato il Sollecito di pagamento come atto autonomamente impugnabile,
Ricorrente_1 assume la nullità della sentenza anche sotto altri profili, in particolare richiama precedenti che hanno ammesso la detassazione delle superfici di vendita e dei magazzini e conclude chiedendo che il Giudice voglia accogliere l'appello e riformare la Sentenza di primo grado, riconoscendo la nullità dell'ingiunzione fiscale impugnata, nonché -previa disapplicazione degli artt.
21, c. 1 e 34 del Reg. comunale TARI e dell'art. 53, c. 2, Reg. Igiene Urbana indicati in epigrafe- riconoscere l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale, del sollecito di pagamento e delle Bollette indicati in epigrafe, rideterminando la superficie assoggettabile a TARI nella misura indicata nella istanza di
Ricorrente_1 del 10 febbraio 2015 (segnatamente 4.489 mq). Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Il Comune di Cinisello si è costituito in giudizio, assumendo che l'atto impositivo è stato notificato in data 27.10.2019 con riferimento alla TARI 2014, mentre il sollecito di pagamento non è stato impugnato nei termini. Il Comune entra poi nel merito della questione e chiede il rigetto dell'appello, perché inammissibile ed infondato.
In vista dell'udienza odierna la Ricorrente_1 ha depositato memoria difensiva insistendo sulle proprie istanze e conclusioni e richiamando sentenze della Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Contribuente è inammissibile e deve essere dichiarato tale, per i motivi di seguito esposti.
Con l'ordinanza n. 33140/2025, la Corte di Cassazione Civile, Sez. 5^, ha affrontato proprio la questione relativa alla sorte dell'impugnazione del sollecito di pagamento e ha chiarito i confini dell'azione legale, dichiarando inammissibile per carenza di interesse, un ricorso proposto da due fratelli, proprietari di immobili in un Comune, che avevano ricevuto dei 'solleciti di pagamento' relativi alla TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2017.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in forza di un principio consolidato del contenzioso tributario: la gerarchia e la consequenzialità degli atti.
I giudici di legittimità sottolineano come i 'solleciti di pagamento' siano atti conseguenti agli
'avvisi prodromici' (gli avvisi di accertamento). Poiché i contribuenti in quel caso, così come in questo oggetto di giudizio, avevano già avviato un contenzioso contro gli avvisi di accertamento, l'esito di quella causa avrebbe determinato inevitabilmente -a detta dei giudici di legittimità- la validità o meno della pretesa tributaria. Di conseguenza, un'azione separata contro i semplici solleciti diventa superflua e priva di interesse ad agire.
La Corte fonda la sua decisione richiamando l'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 che -com'è noto- elenca gli atti impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia (già commissioni tributarie). Sebbene la giurisprudenza ammetta la possibilità per il contribuente di impugnare anche atti 'atipici' (come un sollecito di pagamento) che portino a conoscenza una pretesa fiscale, questa facoltà non elimina l'onere di impugnare l'atto impositivo 'tipico' (l'avviso di accertamento).
L'impugnazione dell'atto tipico è fondamentale per evitare che la pretesa dell'ente impositore si consolidi e diventi definitiva. In quel caso, come in quello di specie, i ricorrenti avevano correttamente impugnato gli avvisi di accertamento. Pertanto, nel momento in cui gli stessi hanno avviato questo nuovo procedimento contro i solleciti, la controversia principale era già pendente.
La Corte afferma che l'impugnazione dell'atto tipico fa 'venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa', perché in definitiva quello che conta è l'avviso di accertamento.
Se quel giudizio darà ragione ai contribuenti, i solleciti di pagamento cadranno automaticamente. Se darà loro torto, i solleciti rimarranno validi. Non ha quindi senso aprire un secondo fronte processuale su un atto meramente conseguenziale.
Questo Collegio non ha motivo per discostarsi dal recente orientamento manifestato dalla
Suprema Corte e, pertanto, poiché l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla TARI del 2014 é trattato da questo Collegio con il n. RG 3426/24, il presente appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti, in relazione alle concrete circostanze, rappresentate dalla pendenza contestuale di diversi contenziosi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Dichiara inammissibile per carenza di interesse l'appello della contribuente.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
IA ER FF
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2251/2024 depositato il 22/07/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 S.p.a. In Sigla: -
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
1 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 20230471700001499 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la Ricorrente_1, in persona della Procuratrice Speciale Rappresentante_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Milano, Sez. 1^, n. 78 in data
8.01.2024, depositata in data 8.01.2024, che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l'Ingiunzione di pagamento n. 20230471700001499 del 27 marzo 2023 con cui Resistente_1 ha richiesto il pagamento di 73.451,22 euro a titolo di TARI 2014 (doc. 1); e per quanto occorrer possa anche della
Bolletta n. 27285/2015 del Sollecito di pagamento TARI 2014 n. 10590/2019.
La sentenza di primo grado ha ritenuto, in merito all'asserita necessità dell'apposizione del visto di esecutività sull'ingiunzione di pagamento, che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, si tratta di un requisito non più previsto dalla normativa.
Nel R.D. n. 639/1910, art. 2, era prevista l'apposizione del visto pretorile, ma detto obbligo è stato cancellato ad opera del D. Lgs n. 51 del 19.02.1988. L'art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998 cit., in particolare, stabilisce che “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.” La questione è stata, peraltro, definitivamente risolta dalla Corte di cassazione (sez. 5^, ordinanza n.20148/13.07.2023) che ha ritenuto le ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 esecutive di diritto senza che debba essere apposto alcun visto di esecutorietà. Il primo giudice ha ritenuto che l'atto denominato “Sollecito di pagamento della tassa rifiuti – TARI n.10590 del 14.10.2019” sia nella concretezza un atto accertativo a tutti gli effetti regolarmente notificato, che rientra a pieno titolo tra l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che nonostante l'atto sia stato portato a legale conoscenza della Ricorrente_1 Spa, la stessa non si è determinata alla sua impugnazione nel termine perentorio di gg. 60 dalla sua notificazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92. Inoltre non risponde al vero
-secondo il primo giudice- che si sia in presenza della insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma più significativamente di una pretesa tributaria definitiva, stante la mancata impugnazione del summenzionato atto.
Sulla presunta decadenza della potestà impositiva, la Corte ritiene infondata la eccezione in merito. I restanti motivi del ricorso attengono non già a vizi propri dell'ingiunzione, ma alla regolamentazione del rapporto di imposta. Non avendo l'ingiunzione natura impositiva, le censure mosse non ne costituiscono vizi propri, atteso che l'ultimo periodo del co. 3 dell'art.19 del D.Lgs n.
546/92 espressamente dispone che: “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”.
Ebbene è provato e non contestato che la Ricorrente_1 sia stata destinataria di un atto autonomamente impugnabile di funzione e natura accertativa (il sollecito di pagamento n. 10590 del 14.10.2019) ritualmente notificato, sicché la facoltà di cui all'ultimo periodo del citato art. 19 non è esercitabile.
Inoltre, la facoltà di impugnazione successiva determina una controversia sostanziale sul rapporto di imposta, che non può accompagnarsi a delle contestazioni per vizi propri dell'atto successivo, come ha invece ha ritenuto di svolgere la ricorrente.
Ricorrente_1L'appellante ha ravvisato un primo profilo di censura della decisione impugnata con riferimento alla erronea equiparazione del Sollecito di pagamento all'Avviso di accertamento, ritenendo così sussistente il provvedimento presupposto dell'Ingiunzione fiscale, non potendo il
Sollecito di pagamento essere equiparato (né per funzione, né per contenuto) all'Avviso di accertamento, con la conseguenza che l'Ingiunzione fiscale è nulla per difetto del presupposto.
Complementare al motivo che precede è la erroneità della decisione impugnata che non ha rilevato il difetto (nella forma della inesistenza) del presupposto tributario e la conseguente illegittimità dell'ingiunzione fiscale.
La decisione impugnata si espone a censura anche nella parte in cui ha attribuito al Sollecito di pagamento funzione e natura accertativa e ha, pertanto, escluso la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per l'anno 2014. La Sentenza impugnata merita riforma anche nella parte in cui ha qualificato il Sollecito di pagamento come atto autonomamente impugnabile,
Ricorrente_1 assume la nullità della sentenza anche sotto altri profili, in particolare richiama precedenti che hanno ammesso la detassazione delle superfici di vendita e dei magazzini e conclude chiedendo che il Giudice voglia accogliere l'appello e riformare la Sentenza di primo grado, riconoscendo la nullità dell'ingiunzione fiscale impugnata, nonché -previa disapplicazione degli artt.
21, c. 1 e 34 del Reg. comunale TARI e dell'art. 53, c. 2, Reg. Igiene Urbana indicati in epigrafe- riconoscere l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale, del sollecito di pagamento e delle Bollette indicati in epigrafe, rideterminando la superficie assoggettabile a TARI nella misura indicata nella istanza di
Ricorrente_1 del 10 febbraio 2015 (segnatamente 4.489 mq). Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Il Comune di Cinisello si è costituito in giudizio, assumendo che l'atto impositivo è stato notificato in data 27.10.2019 con riferimento alla TARI 2014, mentre il sollecito di pagamento non è stato impugnato nei termini. Il Comune entra poi nel merito della questione e chiede il rigetto dell'appello, perché inammissibile ed infondato.
In vista dell'udienza odierna la Ricorrente_1 ha depositato memoria difensiva insistendo sulle proprie istanze e conclusioni e richiamando sentenze della Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Contribuente è inammissibile e deve essere dichiarato tale, per i motivi di seguito esposti.
Con l'ordinanza n. 33140/2025, la Corte di Cassazione Civile, Sez. 5^, ha affrontato proprio la questione relativa alla sorte dell'impugnazione del sollecito di pagamento e ha chiarito i confini dell'azione legale, dichiarando inammissibile per carenza di interesse, un ricorso proposto da due fratelli, proprietari di immobili in un Comune, che avevano ricevuto dei 'solleciti di pagamento' relativi alla TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2017.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in forza di un principio consolidato del contenzioso tributario: la gerarchia e la consequenzialità degli atti.
I giudici di legittimità sottolineano come i 'solleciti di pagamento' siano atti conseguenti agli
'avvisi prodromici' (gli avvisi di accertamento). Poiché i contribuenti in quel caso, così come in questo oggetto di giudizio, avevano già avviato un contenzioso contro gli avvisi di accertamento, l'esito di quella causa avrebbe determinato inevitabilmente -a detta dei giudici di legittimità- la validità o meno della pretesa tributaria. Di conseguenza, un'azione separata contro i semplici solleciti diventa superflua e priva di interesse ad agire.
La Corte fonda la sua decisione richiamando l'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 che -com'è noto- elenca gli atti impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia (già commissioni tributarie). Sebbene la giurisprudenza ammetta la possibilità per il contribuente di impugnare anche atti 'atipici' (come un sollecito di pagamento) che portino a conoscenza una pretesa fiscale, questa facoltà non elimina l'onere di impugnare l'atto impositivo 'tipico' (l'avviso di accertamento).
L'impugnazione dell'atto tipico è fondamentale per evitare che la pretesa dell'ente impositore si consolidi e diventi definitiva. In quel caso, come in quello di specie, i ricorrenti avevano correttamente impugnato gli avvisi di accertamento. Pertanto, nel momento in cui gli stessi hanno avviato questo nuovo procedimento contro i solleciti, la controversia principale era già pendente.
La Corte afferma che l'impugnazione dell'atto tipico fa 'venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa', perché in definitiva quello che conta è l'avviso di accertamento.
Se quel giudizio darà ragione ai contribuenti, i solleciti di pagamento cadranno automaticamente. Se darà loro torto, i solleciti rimarranno validi. Non ha quindi senso aprire un secondo fronte processuale su un atto meramente conseguenziale.
Questo Collegio non ha motivo per discostarsi dal recente orientamento manifestato dalla
Suprema Corte e, pertanto, poiché l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla TARI del 2014 é trattato da questo Collegio con il n. RG 3426/24, il presente appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti, in relazione alle concrete circostanze, rappresentate dalla pendenza contestuale di diversi contenziosi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Dichiara inammissibile per carenza di interesse l'appello della contribuente.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
IA ER FF