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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/05/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1035 /2023 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. ARTICO FABIANA Parte_1
Parte attrice
E
unipersonale e per essa la mandataria con rappresentanza CP_1
con l'Avv. VALENTINA BARRA Controparte_2
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Lodi e per essa la mandataria CP_3 CP_4
per ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del
[...]
titolo, accertare e dichiarare nullo, invalido o inefficace l'atto di precetto opposto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nelle more del giudizio si costituiva, ai sensi dell'art. 111 cpc, a seguito di cessione in blocco dei crediti, e per essa la mandataria CP_1 [...]
. CP_2
Senza necessità di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc.
Parte attrice non depositava alcun atto di cui all'art. 189 cpc, pertanto si richiamano le conclusioni dell'atto introduttivo come di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice presso il Tribunale di Lodi, respinta ogni altra istanza, in accoglimento
dei motivi su esposti: In via preliminare: disporre/ribadire, anche anche inaudita altera parte, la sospensione del precetto qui opposto per tutti i motivi indicati ed allegati; In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inef^icace il precetto qui opposto per tutti i
motivi di cui in narrativa, e, per tutti i motivi in atti, il tutto con vittoria di spese di lite oltre alla
condanna alla lite temeraria/responsabilità aggravata ex art. 96 cpc da quantificarsi in via
equitativa e con ogni conseguente pronuncia di legge. In via istruttoria: Con espressa riserva di eccepire, dedurre ulteriormente produrre e chiedere l'autorizzazione al deposito di memorie
ex art. 171 ter cpc.”
La convenuta in persona della mandataria con rappresentanza CP_1
precisava le conclusioni come di seguito riportate: Controparte_2 “Voglia il Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previo, ove occorra, accertamento e declaratoria dell'avvenuta risoluzione della transazione
datata 29 giugno 2016 ai sensi dell'art. 1454 c.c. in conseguenza della diffida a adempiere
comunicata a il 26 settembre 2022; respingere l'opposizione Parte_1
proposta da in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre Parte_1
rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.”
Trattasi di opposizione ad atto di precetto redatto sulla base di un mutuo ipotecario concesso dalla Centropadana Credito alla CP_5 Org_2
Parte_1
Tra creditrice e debitrice è stata sottoscritta una transazione non adempiuta dalla debitrice;
a seguito dell'inadempimento della debitrice la
[...]
nel 2018 aveva notificato ad Organizzazione_3 [...]
un primo atto di precetto, avente quale titolo il mutuo Parte_1
ipotecario in luogo della transazione ritenuta risolta dalla
[...]
. Organizzazione_3
A tale intimazione di pagamento si era opposta la debitrice eccependo la vigenza della transazione in quanto mai risolta.
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 262/2020 aveva dichiarato in essere la transazione e quindi nullo l'atto di precetto in quanto fondato su titolo non utilizzabile (il contratto di mutuo).
Il credito è stato ceduto da Controparte_6
la quale ha notificato nuovo atto di precetto a seguito del mancato
[...] versamento da parte della odierna attrice dell'ultima rata della transazione di euro 150.000,00.
La ha formulato opposizione ex art. 615 cpc sulla Parte_1
base del fatto che sull'intimazione, avente quale titolo esecutivo il mutuo ipotecario, si era già pronunciato il Tribunale di Lodi con sentenza 262/2020,
divenuta definitiva. Di conseguenza per il principio del ne bis in idem non è
possibile un nuovo giudicato sulla stessa domanda.
Parte convenuta ha rilevato, invece, che la sentenza del Tribunale di Lodi
richiamata da parte attrice è stata pronunciata relativamente ad una causa di opposizione ad atto di precetto che si è svolta in data antecedente alla effettiva risoluzione della transazione per inadempimento della Parte_1
[...]
In data 26 settembre 2022 la odierna convenuta aveva formalmente invitato la società attrice al pagamento dell'importo della rata di euro 150.000,00 nel termine di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione avvertendola che il mancato pagamento avrebbe comportato la risoluzione di diritto della transazione in corso.
La creditrice aveva così invitato la debitrice a pagare entro il termine essenziale di giorni 15, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
La sentenza del Tribunale di Lodi n. 262/2020 è stata emessa in data 4 giugno
2020, in data antecedente rispetto all'invio della diffida ad adempiere del 26
settembre 2022 e della conseguente risoluzione a seguito dell'inadempimento. La citata sentenza era stata emessa senza che vi fosse stata la risoluzione della transazione;
per questo motivo il Tribunale di Lodi si era pronunciato a favore della successivamente la risoluzione della Parte_1
transazione è avvenuta – di diritto – stante l'invio della diffida ad adempiere ed il conseguente inadempimento della debitrice nel termine fissato dalla società
creditrice.
Come opportunamente sottolineato dall'opposta il risultato del primo processo di opposizione ad atto di precetto non può più essere messo in discussione in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ma la risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di diffida di adempiere con termine –
essenziale – è fatto non dedotto né deducibile nel primo processo in quanto fatto successivo non solo alla causa, ma anche al passaggio in giudicato della sentenza.
Alla luce di quanto sopra le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte_1
- condanna in persona del proprio legale rapp.te p.t., Parte_1 al pagamento in favore di ocietà a responsabilità unipersonale CP_1
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza delle Controparte_2
spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 5.000,00 per competenze,
oltre R.F., cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 13 Maggio 2024.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini