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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 12.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2487 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. , nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Escalaplano, c.so Sardegna, n. 19, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Ariosto n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana PERRA, che lo rappresenta e difende in forza procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, corrente in Torino, via Duino n. 136, elettivamente domiciliata in
Cagliari, v.le A. Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
MACCIOTTA, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CIARIMBOLI in forza procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, voglia
Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità del trasferimento del
ricorrente presso l'unità produttiva di Modena nonché il comando presso la sede
di Olbia, per violazione dell'art. 2103 c.c e della normativa sui ragionevoli
accomodamenti e per l'effetto condannare la alla revoca Parte_2
del provvedimento con riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte
ovvero a quelle equivalenti presso la sede di TU Sant'Elena
In via subordinata, ordinare a di trasferire il ricorrente Parte_2
presso altra sede più prossima al suo domicilio, sempre con riassegnazione alle
mansioni precedentemente svolte ovvero a quelle equivalenti
In ogni caso, disporre i provvedimenti necessari e idonei diretti alla tutela del
diritto del ricorrente.
Con il favore delle spese di lite, maggiorate in ragione dei collegamenti
ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014”.
Nell'interesse della resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale G.U. adito rigettare integralmente il ricorso
avversario,
perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
In via istruttoria:
- senza inversione dell'onere della prova che espressamente si rifiuta, si chiede
l'audizione di testimoni su tutte le circostanze esposte nella parte in fatto del
presente ricorso, ove non ritenute provate documentalmente ed ove espressamente pagina 2 contestate; tali circostanze sono da intendersi di seguito trascritte, distinte in
singole proposizioni, depurate di ogni elemento valutativo e precedute dalla
locuzione “vero è che”;
- si indicano come testi su tutti i capitoli di prova ammessi, con riserva di
integrare la lista testimoniale nel termine che il giudice vorrà assegnare, i
signori: , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, tutti domiciliati c/o . CP_5 Controparte_6 Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di domandare l'annullamento Parte_2
del provvedimento, con data del 28.05.2025, di trasferimento presso l'unità
produttiva in Modena e di comando presso l'unità produttiva in Olbia, con data del 30.05.2025.
In specie, egli ha rappresentato:
− di prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze della
[...]
da cui era stato assunto dal 01.11.2022 con contratto a Parte_2
tempo indeterminato, adibito allo svolgimento di mansioni di autista addetto alla raccolta e inquadrato al livello 3B, con svolgimento dell'attività lavorativa,
dapprima, in Brissogne N.U., Comunità Montana Mont Emilius, e dal 01.10.2024
in TU Sant'Elena, ove la società datrice di lavoro esegue la raccolta dei rifiuti urbani in forza di contratto di appalto;
− che, il 16.09.2024, la società datrice di lavoro, per il tramite del responsabile delle risorse umane, , aveva inviato la Persona_1
seguente comunicazione: “Faccio seguito alla precedente email di sabato 14.9
pagina 3 u.s. non posso che prendere atto, con rammarico ed essere non poco contrariato,
che l'invito a presentarsi al lavoro … dopo il periodo feriale, come peraltro da
Lei concordato con il ns responsabile, è stato da lei disatteso comunicando un
inizio di malattia a copertura dell'intera settimana palesemente falsa offensiva
nei confronti di chi è veramente malato, denotando in questo Suo atteggiamento
una mancanza di responsabilità oltre che il venir meno del rapporto di fiducia
con la società e con chi la rappresenta. Il mio rammarico nasce dall'aver in
prima persona caldeggiato la Sua richiesta di trasferimento al fine di venire
incontro alla problematica da lei sottoposta e dai motivi della richiesta.
Considerando che già sapeva di dover rientrare dopo le ferie, in quanto le
esigenze aziendali lo richiedevano visti i tempi richiesti per la dismissione del
cantiere, poco importa che Lei aveva lasciato casa in Valle d'Aosta in quanto pur
di mantenere fede all'impegno assunto con il ns responsabile e quindi con il
sottoscritto dando così prova della fidelizzazione dell'azienda, avrebbe invece potuto
per due settimane o poco meno trovare una soluzione alternativa come prendere un
B&B, proprio in considerazione della ns completa disponibilità ad accogliere la sua
richiesta. Altro non Le devo dire se non rimarcarle il ns. disappunto, contrarietà e
disapprovazione per il Suo comportamento”;
− di avere riscontrato, il 21.09.2024, tale comunicazione con e-mail in cui,
esprimendo il proprio rammarico per l'accusa manifestata nei suoi confronti, aveva chiarito di essere rimasto vittima di infortunio e aveva trasmesso il verbale del Pronto
Soccorso (in effetti, il 14.09.2024, lui medesimo aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, con prognosi di giorni 7, accertato dal P.S. del P.O. San
IN di Muravera dell'ASL Cagliari e, in ragione dell'infortunio subito, il
16.09.2024, gli era stato prescritto l'uso di un tutore “bivalva” per 15 giorni e, in esito, persistendo algia al ginocchio destro, gli era stata anche diagnosticata una
pagina 4 lesione fessurativa del menisco mediale e, ancora, il 04.11.2024, era accertata la rottura del menisco mediale del ginocchio destro e la necessità del ricovero per essere sottoposto a intervento di artroscopia chirurgica, intervento chirurgico eseguito il
14.11.2024);
− che, con provvedimento del 09.10.2023, era stata accertata a suo CP_8
carico una menomazione dell'integrità psico-fisica consistente in “dolore
movimenti di torsione e pronosupinazione del gomito destro;
movimenti articolari
completo; rom sostanzialmente completo nei movimenti di flesso-estensione,
abduzione adduzione, intra ed extrarotazione accovacciamento incompleto;
esiti
meniscectomia, dolore alla massima flessione”, con un grado accertato del 10% e che, in esito a domanda presentata il 25.01.2018, egli era stato dichiarato, dalla
Commissione Sanitaria per l'invalidità civile, invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%, nella misura del 50% e, peraltro, il
07.02.2024, lui medesimo aveva domandato il riconoscimento dell'aggravamento e la sussistenza delle condizioni di cui alla l. n. 104/1992;
− che, in esito a visita medica di idoneità alla mansione specifica, il medico competente, il 21.12.2024, aveva espresso un giudizio di idoneità con limitazioni,
stabilendo che lui potesse essere adibito alla attività di raccolta porta a Pt_1
porta non oltre 4 giorni la settimana, alternando con altre attività, e che la società
datrice di lavoro lo aveva adibito alle mansioni proprie, osservando le limitazioni imposte dal medico competente, unitamente a quelle di spazzamento,
asseritamente l'unica mansione assegnabile fra quelle che non prevedono la movimentazione manuale dei carichi;
− che il giudizio del medico competente veniva confermato il 05.02.2025 e di avere fatto ricorso avverso questo giudizio allo che, con nota del CP_9
24.03.2025, aveva stabilito che, stanti le limitazioni possedute, lui lavoratore
pagina 5 poteva essere adibito alla attività di raccolta porta porta non oltre due giorni la settimana non consecutivi, alternata con altra attività;
− che, con provvedimento del 28.05.2025, parte datoriale, alla luce delle limitazioni imposte dallo assumendo che queste avevano “comportato CP_9
un notevole disagio all'organizzazione dei servizi in quanto l'attività di
spazzamento, ove è stata al momento assegnata, è più che satura essendo
ricoperta da personale normalmente già con limitazioni riguardo alla
movimentazione dei carichi e, pertanto, non impiegabile diversamente”, aveva disposto il di lui trasferimento, a far data dal 01.07.2025, presso l'unità produttiva di Modena, per adibirlo a mansioni di autista, assumendo che lo svolgimento di tale mansione non prevede la movimentazione di carichi;
− che, tuttavia, il 30.05.2025, era stata pure trasmessa una comunicazione di “comando in servizio temporanea” presso l'u.p. di Olbia, per essere impiegato,
per un periodo temporaneo la cui durata non è indicata, nell'attività di trasposto con sola guida, secondo le modalità previste dall'istituto della trasferta,
disponendo pure che lui ricorrente dovrà prendere servizio direttamente da TU
Sant'Elena ove, in giornata, dovrà fare ritorno e che il proprio figlio, Per_2
, di anni 10, è affetto da handicap, seppure nella misura di cui all'art. 3,
[...]
comma 1°, l. n. 104/1992, in ragione di un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento (bambino che, pur con significative difficoltà nelle situazioni sociali, ha appena iniziato a ambientarsi nel contesto attuale, come risulta dalla relazione predisposta dalla struttura di Neuropsichiatria infantile della Azienda
USL Valle d'Aosta, in cui si legge che “la qualità delle aperture sociali risulta
scarsa per frequenza e coinvolgimento;
lo stesso vale per la risposta sociale, che
è poco presente… l'interscambio comunicativo risulta scarso, l'interazione è
pagina 6 fonte di disagio” e ancora “le difficoltà … emergono soprattutto nell'area della
competenza delle interazioni sociali”), per cui è evidente che il mutamento di contesto sociale, ancora una volta, non potrà che determinare sul minore effetti deleteri.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo il Parte_2
rigetto delle domande.
In specie, essa ha sostenuto:
− che il ricorrente, lavoratore dipendente a tempo pieno indeterminato di essa a far data dal 01.11.2022 (data assunzione Parte_2
presso l'unità produttiva di Brissogne (Aosta)), con mansioni di addetto alla raccolta/autista e inquadramento nel livello 3B CCNL Igiene Ambientale, in forza alla sede di TU Sant'Elena dal 01.10.2024 (data 1° trasferimento su sua espressa richiesta), dopo aver ricevuto la comunicazione del trasferimento del
28.05.2025, con effetto dal 01.07.2025, presso la sede di Modena e la comunicazione di assegnazione in trasferta medio tempore presso l'unità
produttiva di Olbia, causate all'impossibilità aziendale di continuare ad assegnarlo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, per effetto della sua sopraggiunta idoneità con limitazioni e prescrizioni “alla raccolta porta a porta non oltre due
giorni la settimana non consecutivi” (verbale del 24.03.2025), si è CP_9
dichiarato ammalato e non si è recato in trasferta, né ha preso servizio presso la nuova sede;
− che il ricorrente è edotto della propria idoneità con limitazioni allo svolgimento dell'attività di lavoro nell'ambito aziendale e, in particolare, della propria impossibilità a svolgere per un periodo superiore a 2 giorni, peraltro non consecutivi, le mansioni di raccolta differenziata porta a porta, secondo le
pagina 7 indicazioni dello che, con il verbale del 24.03.2025, aveva ulteriormente CP_9
circoscritto la sua capacità lavorativa, rispetto alle previsioni iniziali del medico competente, che aveva limitato a 4 i giorni settimanali di possibile svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, peraltro consecutivi;
− che il , in apparente contraddizione a quanto premesso ossia alla Pt_1
consapevolezza delle gravose limitazione impostagli dallo e, CP_9
conseguentemente, della difficoltà aziendale di impegnarlo utilmente al lavoro,
sostiene che avrebbe comunque dovuto continuare a lavorare presso la sede di provenienza e non essere trasferito altrove, ma che essa resistente, a seguito della sopraggiunta limitazione al lavoro del ricorrente, non è più tenuta a farlo lavorare sull'appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti presso il Comune di TU
Sant'Elena, poiché l'assegnazione al ricorrente, nell'ambito della sede di provenienza, delle mansioni di sola raccolta porta a porta, per 2 giorni nemmeno consecutivi, a causa della condizione di idoneità con limitazioni accertata in sede di visita è assolutamente impraticabile sia in termini di costo (eccessivo) CP_9
che di riorganizzazione del lavoro, svolgendo essa resistente il servizio di raccolta e trasporto in appalto avvalendosi esclusivamente di monoperatori ovvero di personale che effettua, contestualmente, sia il servizio di raccolta differenziata che quello di trasporto, con il metodo porta a porta e non essendo in grado di assegnare il ricorrente al predetto servizio di raccolta differenziata porta a porta per solo 2 giorni, nemmeno consecutivi, secondo l'indicazione dello e, CP_9
per il tempo residuo, al servizio di spazzamento, atteso che tale evenienza,
oltreché impraticabile per assenza di posti liberi utilmente occupabili sul servizio di spazzamento, sarebbe oltremodo costosa (perché implicherebbe l'affiancamento di altre unità con mansioni di autista e raccoglitore) e
pagina 8 richiederebbe uno stravolgimento del servizio (a livello organizzativo), non rientrando, perciò, tale soluzione nelle previsioni ipotizzate dalla Direttiva evocata dal ricorrente;
− di avere, prima di disporre il trasferimento, provato anche a valutare, con esito negativo, la ricollocabilità del ricorrente in altre mansioni (diverse da quelle della raccolta, trasporto e spazzamento) nella stessa sede di lavoro di provenienza,
con esito negativo, non disponendo, in tale ambito, di ulteriori possibilità
occupazionali equipollenti in cui riciclare il ricorrente, avvalendosi esclusivamente, oltre a quello operaio, di personale amministrativo;
− che il ricorrente, con verbali del medico competente del 21.12.2024 e del
05.02.2024, era stato dichiarato idoneo con limitazione allo svolgimento dell'attività di raccolta porta a porta per 4 giorni alla settimana;
senonché, il ricorrente, assumendosi il rischio della crescente difficoltà aziendale di collocarlo utilmente al lavoro in caso di ulteriore aggravamento delle limitazioni della proprie capacità, aveva scelto di ricorrere allo avverso il verbale medico CP_9
competente del 05.02.2025;
− di essere riuscita, nelle more, provvisoriamente ovvero in attesa della decisione dello e non senza difficoltà organizzative, a continuare a CP_9
impiegarlo, nell'ambito dell'appalto del Comune di TU Sant'Elena,
assegnandolo al servizio di raccolta differenziata porta a porta per 4 giorni settimanali e di spazzamento per il tempo residuo;
− che lo però, aveva accolto il ricorso del lavoratore e lo aveva CP_9
dichiarato idoneo con l'ulteriore limitazione allo svolgimento dell'attività di raccolta porta a porta a soli 2 giorni (anziché 4) alla settimana, peraltro non consecutivi (anziché consecutivi);
pagina 9 − che l'atto impugnato in questa sede processuale indica, chiaramente, la predetta ragione, rientrante nel novero di quelle di natura organizzativa, ovvero
“l'attività di spazzamento, ove è stata al momento assegnata, è più che satura
essendo ricoperta da personale normalmente già con limitazioni riguardo alla
movimentazione dei carichi e, pertanto, non impiegabile diversamente”: la motivazione fornita nell'atto di trasferimento costituisce un chiaro motivo organizzativo non solo ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma anche ai sensi del C.C.N.L.
igiene ambientale, che, conformemente alla disposizione codicistica, prevede il trasferimento per motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi previo preavviso, al solo fine di consentire al dipendente trasferito di programmare “il da farsi”.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori assunti nel presente giudizio e segnatamente quelli con cui sono stati ritenuti irrilevanti i capi di prova per testi dedotta dalla resistente.
Tra l'altro, i capi di prova orale articolati dalla (si vedano, in Pt_2
argomento, in particolare, i seguenti capi: “4. “vero è che il servizio di
spazzamento delle strade (e/o piazze e/o parcheggi e/o piste ciclabili) pubbliche,
svolto dai monoperatori cioè operatori ecologici che lavorano da soli, in piedi e
con l'ausilio di scopa e paletta e, all'occorrenza, soffiatore a spalla, è saturo per
assenza di posti liberi occupabili;
” 5. “vero è che la resistente, presso la sede di
Modena, può assegnare al ricorrente mansioni di autista e così impiegarlo
utilmente, per tutta la settimana di lavoro, in modo compatibile sia con le
limitazioni dello sia con il suo inquadramento contrattuale”) risultano CP_9
quanto mai generici, quanto a circostanze di tempo, luogo e persona, oltre che
pagina 10 tendenti a far esprimere ai testi indicati (presumibilmente dipendenti della stessa datrice di lavoro) giudizi o valutazioni preclusi ai testi medesimi, oltre che del tutto svincolati dalla produzione della documentazione da cui sarebbe emersa la presenza delle ragioni necessarie ai fini del trasferimento del dipendente.
Invero, nel caso che ci occupa, manca del tutto, nel ricorso introduttivo, la allegazione di significativi dati di indagine circa le ragioni a supporto del trasferimento, nonché circa il nesso di causalità tra queste ragioni e il provvedimento di trasferimento (e di comando), dati a partire dai quali eventualmente esercitare il potere d'ufficio riconosciuto al Giudice nel rito del lavoro (art. 421 c.p.c.).
Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il
giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Pertanto, tutte le istanze istruttorie devono essere rigettate.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
Giova, anzitutto, richiamare il principio di diritto, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di mutamento della sede di lavoro
del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad pagina 11 alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei
motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li
richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha
l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno
determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente
enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi
di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma
deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive
che giustificano il provvedimento” (Cass. civ., Sez. L., 13.01.2017, n. 807; Cass.
civ., Sez. L., 17.05.2010, n. 11984).
Ebbene, nella vicenda scrutinata, la pure di fronte Parte_2
alla allegazione puntuale e specifica del lavoratore ricorrente, secondo cui la datrice di lavoro è appaltatrice dei servizi di raccolta rifiuti presso numerosi centri sardi della Provincia di Cagliari-Sud Sardegna, tra cui il capoluogo Cagliari,
nonché i Comuni di Carbonia e Sarroch, non ha nemmeno allegato, se non del tutto genericamente (al punto da farle risultare tamquam non essent), oltre che provato, né le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano tanto il provvedimento di trasferimento, quanto quello di comando, né il nesso di causalità tra siffatte ragioni e i provvedimenti in questione.
E, invero, la società resistente, nella memoria di costituzione, si è limitata a negare la illegittimità dei provvedimenti di trasferimento e di comando, ricollegando tout
court le ragioni del trasferimento direttamente al giudizio di idoneità con prescrizioni del dipendente al lavoro, in questo modo, in sostanza, quasi disvelando la natura addirittura ritorsiva del trasferimento: si veda, in questo senso, il chiaro tenore delle difese della società in giudizio, ricavabili da locuzioni contenute nella memoria di costituzione, quali “Il ricorrente non contesta la pagina 12 propria condizione di salute e non impugna in via giudiziale (come avrebbe
potuto fare) il verbale di idoneità con limitazioni dello del 24/03/2025 CP_9
mediante istanza di CTU medico legale” (grassetto della memoria di costituzione,
ndr.) (pag. 4) o “Senonché, il ricorrente, assumendosi il rischio della crescente
difficoltà aziendale di collocarlo utilmente al lavoro in caso di ulteriore
aggravamento delle limitazioni della proprie capacità, ha scelto di ricorrere allo
avverso il verbale medico competente del 05/02/2025” (pagg. 8 e 9). CP_9
Ebbene, dette locuzioni addirittura denotano una illogica pretesa della Pt_2
di ricondurre alla responsabilità del lavoratore, il quale avrebbe quasi assecondato il giudizio di idoneità al lavoro con prescrizioni espresso nei suoi confronti dagli organi di vigilanza sanitaria competenti, il provvedimento di trasferimento e quello di comando, trascurando del tutto di considerare che le ragioni del trasferimento devono essere specifiche e da essa datrice di lavoro adeguatamente allegate e comprovate in relazione a tutta la pianta organica del personale in forza presso di sé, tanto più quando, come nel caso che ci occupa nel presente giudizio,
il lavoratore alleghi che la stessa società datrice di lavoro espleta identico servizio presso diversi altri centri urbani molto più vicini di quello di Modena o di Olbia.
La mera dichiarazione di indisponibilità a ricevere la prestazione del lavoratore, a seguito del giudizio di idoneità al lavoro con prescrizioni è del tutto insufficiente a sorreggere il provvedimento di trasferimento e quello di comando, come detto, in difetto financo di puntuali e specifiche allegazioni in questo senso.
Per altro verso, per quel che rileva in questa sede di merito, del tutto apodittica e comunque infondata si rivela pure la contestazione di parte resistente per cui non avrebbero rilevanza le circostanze, neppure complessivamente valutate, della situazione di handicap lieve ex art 3, comma 1°, l. 05.02.1992, n. 104 del 1° figlio dell'odierno ricorrente, di anni 10, e della minore età del 2° figlio, di anni 5. pagina 13 Tali circostanze, pure documentalmente provate dal ricorrente odierno, assumono rilevanza nella presente fase di merito non tanto a proposito della valutazione del
periculum in mora, che esula, appunto, dalla fase di merito, quanto ai fini dell'apprezzamento del comportamento processuale della . Pt_2
Ne deriva che il ricorso proposto da deve essere accolto, perché Parte_1
fondato.
Per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento, recante la data del
28.05.2025, di trasferimento del lavoratore presso l'unità produttiva in Modena e di comando del medesimo presso l'unità produttiva in Olbia, recante la data del
30.05.2025, con riassegnazione di a mansioni identiche a quelle Parte_1
precedentemente svolte ovvero a quelle equivalenti presso la sede di TU
Sant'Elena.
6. In ragione del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la
[...]
deve essere condannata a rifondere Parte_2 Parte_1
delle spese del procedimento cautelare in corso di causa (cautelare che, pur essendosi concluso con una declaratoria di inammissibilità, sarebbe stato senz'altro accolto per le stesse ragioni enunciate in questa sede di merito) e del presente giudizio di merito, da liquidarsi secondo lo scaglione relativo al valore indeterminabile della domanda, con riferimento ai minimi tariffari, in ragione della attività difensiva effettivamente svolta, spese che si liquidano in dispositivo
(con esclusione della fase istruttoria solo per il procedimento cautelare, trattato congiuntamente al merito).
Deve pure applicarsi l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, c.p.c.,
aumento che si reputa equo in ragione della importanza dell'atto predisposto.
pagina 14
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. annulla il provvedimento, recante la data del 28.05.2025, di trasferimento del lavoratore presso l'unità produttiva in Modena e di comando del medesimo presso l'unità produttiva in Olbia, recante la data del 30.05.2025, con riassegnazione di a mansioni identiche a quelle precedentemente Parte_1
svolte ovvero a quelle equivalenti presso la sede di TU Sant'Elena;
3. condanna a rifondere la in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese:
a. del procedimento cautelare in corso di causa, che liquida in complessivi euro 1.870,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
b. della fase di merito, che liquida in complessivi euro 5.093,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 15