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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8113/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 giugno 2025 da elettivamente domiciliato in Roma, Via Rocca Priora, 77, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Franco Nissi, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuto contumace OGGETTO: sanzione conservativa i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare consistente nella sospensione per giorni 1 [uno] comunicato da con lettera in data CP_1
28/05/2025 e con successiva email in data 27/06/2025 [il giorno della sospensione] in quanto i fatti contestati sono insussistenti, non provati, ovvero non costituiscono illecito;
- per l'effetto, condannare la parte datrice al pagamento a favore del ricorrente della retribuzione relativa al giorno di sospensione, oltre interessi legali;
- con riferimento alla condotta di cui al sub a) della narrativa, accertare e dichiarare che è stato violato il principio di tempestività della contestazione, con conseguente nullità della sanzione applicata;
- accertare e dichiarare che è stato violato il principio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione con conseguente nullità della stessa;
1 - accertare e dichiarare la nullità della sanzione applicata in ragione dell'omessa pubblicità ed affissione del codice disciplinare;
- con vittoria di spese e compensi e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 giugno 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da Controparte_1 il 4 maggio 2022 a tempo indeterminato con le mansioni pre / post service
[...] network per il marchio Herman IE UV per il Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, inquadramento B/2 - CCNL Industria Metalmeccanica privata (doc. 1 fasc. ric.). Con lettera in data 19 maggio 2025 la società aveva inteso effettuare alcune contestazioni al lavoratore rilevando come lo stesso abbia eseguito il lavoro affidato con voluta lentezza o in maniera negligente ex art. 9 lett. d) CCNL (doc. 3 e 3 bis fasc. ric.) Il lavoratore aveva fatto pervenire scritti difensivi per il tramite del proprio difensore, a mezzo Pec, in data 25 maggio 2025 (docc. 4 e 4 bis fasc. ric.). Con lettera 28 maggio 2025, aveva Controparte_1 comunicato l'applicazione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione (doc. 5 fasc. ric.) riteneva che la sanzione fosse ingiusta, illegittima e Parte_1 sproporzionata. Nessuno si costituiva per che veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 1° dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Nella lettera di contestazione inviata al lavoratore (doc. 3 fasc. ric.) si contestano diversi fatti asseritamente accaduti in rapida successione: a) Centro di Assistenza Tecnica della datrice, avrebbe Controparte_2 lamentato il mancato pagamento di una fattura da parte di Controparte_1 ed il fatto che il pagamento relativo ad un intervento fuori zona per
[...] euro 250,00 circa fosse sospeso. Si legge nella contestazione: “ ha più CP_2 volte a Lei sottoposto queste due problematiche e, ogni volta, Lei formulava scuse e temporeggiava senza mai intervenire per la loro risoluzione. Venuto a conoscenza
2 dell'accaduto (…) ha subito contattato per Parte_2 CP_2 rassicurarla sulle doglianze formulate invitandola contemporaneamente a risolvere prontamente la situazione, ricordandoLe che le doglianze dei clienti devono essere sempre affrontate con tempestività e non devono mai essere procrastinate. Lei, anziché contattare telefonicamente e risolvere la questione CP_2 velocemente, ha preferito recarsi di persona presso la società e, nonostante la visita, non ha ad essa chiesto i dati dell'intervento fuori zona (tempo e chilometri percorsi per l'intervento) e, dopo un mese e mezzo, la questione non era stata ancora definita”. b) “Dopo tale episodio, in data 8 maggio 2025, Lei veniva convocato presso la sede legale della società (…) (…) e i quali Parte_2 CP_3 lamentavano la lentezza o totale assenza di feedback da parte Sua alle varie richieste a Lei avanzate nel corso del tempo da nonché La Parte_2 informavano delle segnalazioni ricevute da alcuni colleghi nonché da Agenzie e CAT relative a sue distrazioni e mancanze nello svolgimento della Sua prestazione lavorativa e con l'occasione, Le veniva raccomandato di non inviare email o messaggio fuori dall'orario di lavoro”; c) “Sennonché, in data martedì 13 maggio 2025, le inviava Parte_2 una email alle 8:34 per sapere la sua disponibilità per una call da effettuarsi Il successivo venerdì 16 maggio per un confronto in merito all'organizzazione della settimana. Lei, nonostante le raccomandazioni precedentemente ricevute, rispondeva a tale messaggio con la email inviata alle 21:49”; d) nello stesso giorno, il 13 maggio 2025, avrebbe ricevuto una Parte_2 chiamata da in quanto , socio amministratore CP_4 Persona_1 della Confort Service S.n.c. di Custogliola Gennaro, “con fare molto agitato”, avrebbe contattato il lavoratore in ragione di una imminente visita da parte sua in occasione della quale sarebbe stata discussa la sua nuova collocazione lavorativa. riferiva ad di contattare il lavoratore, affinché Parte_2 CP_4 lo stesso potesse poi contattare per fissare un nuovo incontro. Secondo Persona_1 la datrice, non sarebbe stato contattato dal lavoratore. Persona_1
Nonostante le giustificazioni del lavoratore (doc. 4 fasc. ric.) era stata irrogata, con missiva 28 maggio 2025, la sanzione conservativa impugnata (doc. 5 fasc. ric.), poi eseguita con la busta paga di agosto 2025 per € 157,08 (depositata nel corso del giudizio).
2. Come è noto, il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604/1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare deve provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo (Cass. n. 16597/2018; da ultimo Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8760). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare (né ha chiesto di provare) i fatti posti alla base della contestazione.
3 Ne segue che, essendo mancala la prova costitutiva del diritto a sanzionare, la sanzione va revocata, con assorbimento di ogni altra questione.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 300,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare consistente nella sospensione per giorni uno, comunicato da Controparte_1
a con lettera in data 28/05/2025 e con successiva
[...] Parte_1 email in data 27/06/2025;
2) condanna al pagamento a favore del Controparte_1 ricorrente della retribuzione relativa al giorno di sospensione, per € 157,08 oltre interessi legali;
3) condanna la parte soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Parte_1 complessivi € 300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 1° dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 giugno 2025 da elettivamente domiciliato in Roma, Via Rocca Priora, 77, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Franco Nissi, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuto contumace OGGETTO: sanzione conservativa i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare consistente nella sospensione per giorni 1 [uno] comunicato da con lettera in data CP_1
28/05/2025 e con successiva email in data 27/06/2025 [il giorno della sospensione] in quanto i fatti contestati sono insussistenti, non provati, ovvero non costituiscono illecito;
- per l'effetto, condannare la parte datrice al pagamento a favore del ricorrente della retribuzione relativa al giorno di sospensione, oltre interessi legali;
- con riferimento alla condotta di cui al sub a) della narrativa, accertare e dichiarare che è stato violato il principio di tempestività della contestazione, con conseguente nullità della sanzione applicata;
- accertare e dichiarare che è stato violato il principio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione con conseguente nullità della stessa;
1 - accertare e dichiarare la nullità della sanzione applicata in ragione dell'omessa pubblicità ed affissione del codice disciplinare;
- con vittoria di spese e compensi e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 giugno 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da Controparte_1 il 4 maggio 2022 a tempo indeterminato con le mansioni pre / post service
[...] network per il marchio Herman IE UV per il Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, inquadramento B/2 - CCNL Industria Metalmeccanica privata (doc. 1 fasc. ric.). Con lettera in data 19 maggio 2025 la società aveva inteso effettuare alcune contestazioni al lavoratore rilevando come lo stesso abbia eseguito il lavoro affidato con voluta lentezza o in maniera negligente ex art. 9 lett. d) CCNL (doc. 3 e 3 bis fasc. ric.) Il lavoratore aveva fatto pervenire scritti difensivi per il tramite del proprio difensore, a mezzo Pec, in data 25 maggio 2025 (docc. 4 e 4 bis fasc. ric.). Con lettera 28 maggio 2025, aveva Controparte_1 comunicato l'applicazione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione (doc. 5 fasc. ric.) riteneva che la sanzione fosse ingiusta, illegittima e Parte_1 sproporzionata. Nessuno si costituiva per che veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 1° dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Nella lettera di contestazione inviata al lavoratore (doc. 3 fasc. ric.) si contestano diversi fatti asseritamente accaduti in rapida successione: a) Centro di Assistenza Tecnica della datrice, avrebbe Controparte_2 lamentato il mancato pagamento di una fattura da parte di Controparte_1 ed il fatto che il pagamento relativo ad un intervento fuori zona per
[...] euro 250,00 circa fosse sospeso. Si legge nella contestazione: “ ha più CP_2 volte a Lei sottoposto queste due problematiche e, ogni volta, Lei formulava scuse e temporeggiava senza mai intervenire per la loro risoluzione. Venuto a conoscenza
2 dell'accaduto (…) ha subito contattato per Parte_2 CP_2 rassicurarla sulle doglianze formulate invitandola contemporaneamente a risolvere prontamente la situazione, ricordandoLe che le doglianze dei clienti devono essere sempre affrontate con tempestività e non devono mai essere procrastinate. Lei, anziché contattare telefonicamente e risolvere la questione CP_2 velocemente, ha preferito recarsi di persona presso la società e, nonostante la visita, non ha ad essa chiesto i dati dell'intervento fuori zona (tempo e chilometri percorsi per l'intervento) e, dopo un mese e mezzo, la questione non era stata ancora definita”. b) “Dopo tale episodio, in data 8 maggio 2025, Lei veniva convocato presso la sede legale della società (…) (…) e i quali Parte_2 CP_3 lamentavano la lentezza o totale assenza di feedback da parte Sua alle varie richieste a Lei avanzate nel corso del tempo da nonché La Parte_2 informavano delle segnalazioni ricevute da alcuni colleghi nonché da Agenzie e CAT relative a sue distrazioni e mancanze nello svolgimento della Sua prestazione lavorativa e con l'occasione, Le veniva raccomandato di non inviare email o messaggio fuori dall'orario di lavoro”; c) “Sennonché, in data martedì 13 maggio 2025, le inviava Parte_2 una email alle 8:34 per sapere la sua disponibilità per una call da effettuarsi Il successivo venerdì 16 maggio per un confronto in merito all'organizzazione della settimana. Lei, nonostante le raccomandazioni precedentemente ricevute, rispondeva a tale messaggio con la email inviata alle 21:49”; d) nello stesso giorno, il 13 maggio 2025, avrebbe ricevuto una Parte_2 chiamata da in quanto , socio amministratore CP_4 Persona_1 della Confort Service S.n.c. di Custogliola Gennaro, “con fare molto agitato”, avrebbe contattato il lavoratore in ragione di una imminente visita da parte sua in occasione della quale sarebbe stata discussa la sua nuova collocazione lavorativa. riferiva ad di contattare il lavoratore, affinché Parte_2 CP_4 lo stesso potesse poi contattare per fissare un nuovo incontro. Secondo Persona_1 la datrice, non sarebbe stato contattato dal lavoratore. Persona_1
Nonostante le giustificazioni del lavoratore (doc. 4 fasc. ric.) era stata irrogata, con missiva 28 maggio 2025, la sanzione conservativa impugnata (doc. 5 fasc. ric.), poi eseguita con la busta paga di agosto 2025 per € 157,08 (depositata nel corso del giudizio).
2. Come è noto, il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604/1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare deve provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo (Cass. n. 16597/2018; da ultimo Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8760). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare (né ha chiesto di provare) i fatti posti alla base della contestazione.
3 Ne segue che, essendo mancala la prova costitutiva del diritto a sanzionare, la sanzione va revocata, con assorbimento di ogni altra questione.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 300,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare consistente nella sospensione per giorni uno, comunicato da Controparte_1
a con lettera in data 28/05/2025 e con successiva
[...] Parte_1 email in data 27/06/2025;
2) condanna al pagamento a favore del Controparte_1 ricorrente della retribuzione relativa al giorno di sospensione, per € 157,08 oltre interessi legali;
3) condanna la parte soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Parte_1 complessivi € 300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 1° dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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