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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia DE
BENEDICTIS, all'udienza del 4.06.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), domiciliata elettivamente in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Lungotevere dei Mellini n. 44, nello studio dell'Avv. AR JACOPO e dell'Avv.
AR OR, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, CP_1 P.IVA_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. EUTIZI CP_1
CINZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 10.01.2024,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza di una invalidità complessiva del 58% e, dunque, della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 (con decorrenza dal mese di marzo
2022), ma non anche dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 come richiesto in ricorso.
Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la suddetta prestazione con TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (22.12.2020), parte ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo a CP_1 questo Tribunale l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 (la cui sussistenza era stata accertata dal consulente tecnico dott. nominato nella Persona_1 precedente fase del giudizio) con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa del
22.12.2020, con condanna di al pagamento delle spese di giudizio. CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione medica esperita dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, per avere il consulente nominato nella precedente fase del giudizio depositato la relazione definitiva senza tenere in considerazione le osservazioni critiche svolte nei confronti della bozza di relazione (e trasmesse via PEC in data 14.11.2023); per avere il consulente omesso di considerare alcuni stati patologici evidenziati dalla documentazione sanitaria in atti (nello specifico, per avere omesso di considerare la documentazione sanitaria depositata nel fascicolo telematico della precedente fase di giudizio con nota del 03.02.2023 ex art. 149 disp. att. c.p.c., afferente alla consultazione psichiatrica del 12.04.2022 ed alla relazione psichiatrica del 28.03.2022); infine, per avere il consulente errato nell'effettuazione del calcolo riduzionistico in punto di esatta individuazione delle singole patologie, nonché nell'indicazione degli annessi codici invalidanti e delle rispettive percentuali di invalidità quanto, di conseguenza, nel conteggio della percentuale di invalidità complessiva.
In data 7.11.2024 si costituiva l' chiedendo all'intestato Tribunale – previa richiesta di CP_1 preliminare verifica circa la tempestività del deposito delle contestazioni e del pedissequo ricorso di merito – di dichiarare, in via principale, l'improponibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso, attesa la genericità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale relativo al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo (in particolare, poiché i rilievi critici mossi dalla ricorrente si tradurrebbero in mero dissenso diagnostico, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito) nonché, in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la insussistenza del requisito sanitario e per carenza di interesse ad agire, mancando la prova dei necessari requisiti socio-economici richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alla prestazione.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
14.12.2023, entro il termine disposto con ordinanza del 9.10.2023, emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che, pertanto, la presente opposizione è stata tempestivamente depositata in data 10.01.2024, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso.
Quanto alla sussistenza dei requisiti socio-economici rilevanti richiesti ex art. 13 L. 118/71, deve essere, innanzitutto, rammentato che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo il quale non si può agire in giudizio se non sussiste un interesse (art. 100 c.p.c.).
Tanto acclarato, non può non essere evidenziato che incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare circostanze idonee ad evidenziare il proprio interesse ad agire nonché, in caso di contestazione, l'onere di fornire adeguata dimostrazione di quanto affermato.
Ebbene, tale onere risulta essere stato correttamente assolto, considerato che parte ricorrente ha dedotto nel ricorso la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'assegno mensile di assistenza, tra i quali è ricompreso il requisito reddituale, allegando altresì di non svolgere alcuna attività lavorativa, nonché di non possedere alcun reddito personale per l'anno
2023 versando in atti autocertificazione dell'8.01.2024. Pertanto, deve essere disattesa la generica eccezione sollevata da volta a sostenere la carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla ricorrente per carenza del relativo requisito reddituale, senza produrre alcuna documentazione atta a confutare quanto dichiarato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Passando al merito della domanda attorea, la mancata risposta da parte del consulente tecnico nominato in fase di accertamento tecnico preventivo alle osservazioni critiche formulate dalla ricorrente rispetto alle conclusioni medico-legali rese nella bozza della perizia (trasmesse al consulente con PEC del 14.11.2023, in atti) e il conseguente deposito della relazione definitiva priva di valutazioni in merito a quanto ivi obiettato, unitamente alla necessità di verificare se tutte le patologie che affliggono il ricorrente fossero state adeguatamente prese in considerazione nel corso dell'accertamento medico effettuato nella prima fase, hanno condotto a disporre una nuova consulenza tecnica in materia medico legale.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 17.03.2025, il CTU dott. dà Persona_2 atto di aver accertato le seguenti infermità che affliggono la ricorrente:
-spondilodiscoartrosi diffusa con sindromi radicolari multiple in pz affetta da ernia discale cervicale C5-C6 non tabellata paragonabile, come già fatto dal collega precedente CTP riportando COD. 7003 a scoliosi ad una curva superiore a 40 °
COD. 7003 31-40 VALORE 40%.
- disturbi ciclotimici in terapia farmacologica cronica con ripercussioni sulla vita sociale COD.
2203 51-60 60% Pt_2
In merito a questa ultima valutazione il CTU precisa di discostarsi da quanto accertato dal precedente CTU Dr il quale, a suo giudizio, non ha preso in debita considerazione le Per_1 ripercussioni sociali della patologia in questione.
Ha concluso affermando che, trattasi di patologie coesistenti, interessanti apparati funzionalmente distinti tra loro, le quali, calcolate con formula di Balthazard determinano un punteggio di invalidità civile pari a 76 (settantasei ) %, tale da ritenere integrato il requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, anche se con decorrenza soltanto dal mese di marzo 2022.
Ciò contrariamente a quanto emerso all'esito della visita della Commissione medica e CP_1 dalla consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento (nella quale il consulente aveva valutato la ricorrente invalida civile nella misura complessiva del 58%, con conseguente riconoscimento della sola condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992), ma in linea con quanto accertato dal consulente tecnico di parte ricorrente (il quale, con relazione del 13.11.2023, riteneva di poter accertare la sussistenza di un'invalidità totale del
74%), le cui conclusioni non sono state oggetto di riscontro da parte del consulente in precedenza nominato nel deposito della perizia definitiva.
Sul punto il CTU ha precisato che trattasi di «patologie ingravescenti nel tempo con caratteristiche di permanenza che investono completamente la sfera individuale, determinando sofferenza continua ed impedendo la piena autonomia personale, e quella di relazione ostacolando fortemente la capacità di interagire con l'ambiente circostante».
In secondo luogo, il CTU dott. ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per il Per_2 riconoscimento della condizione di disabilità lieve ex art. 3, comma 1, L. 104/1992, precisando tuttavia che «la parte ricorrente presenta una minorazione fisica e psichica, progressiva, che è
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione», allineandosi a quanto già accertato dal CTU dott. nella precedente fase anche in punto di decorrenza dei requisiti sanitari (di cui ne Persona_1 riconosce la sussistenza a partire dal mese di marzo 2022).
Da ultimo, per quanto attiene alla data di decorrenza, il consulente ha ritenuto che questa potesse farsi risalire non dalla data della domanda amministrativa del 22.12.2020, bensì a decorrere dalla data della relazione psichiatrica del 28.03.2022 in atti, attestante la presenza di un
“disturbo ansioso depressivo grave”, ribadendo l'incidenza di tale condizione patologica sul quadro clinico emerso in fase peritale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti) deve essere, pertanto, accertata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari Parte_1 previsti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 a decorrere dal mese di marzo 2022.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve, nonché dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di cui all'art. 13 L. 118/71 siano stati riconosciuti con decorrenza successiva rispetto alla data della domanda amministrativa ed altresì rispetto alla visita della Commissione medica dell (in CP_1 entrambi i casi riconosciuti a decorrere dal mese di marzo 2022) costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese della CTU disposta nella presente fase, la soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico dell' in solido tra loro, stante l'accertamento della CP_1 decorrenza della prestazione soltanto dal mese di marzo 2022. Con la precisazione che non può operare la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. dal momento che la dichiarazione allegata al ricorso non è riferita, come richiesto dalla legge, all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2023, bensì al 2022 (sul punto, cfr. Cassazione civile sez. lav., 24.09.2020 n. 20158).
PQM
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
, ogni altra istanza disattesa: Parte_1
Dichiara sussistenti i requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dal mese di marzo 2022.
Dichiara altresì sussistenti i requisiti sanitari utili per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, come accertato dal CTU nella relazione peritale relativa alla precedente fase di giudizio, a decorrere dal mese di marzo 2022.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del
50% a carico di CP_1
Civitavecchia, 04/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia DE
BENEDICTIS, all'udienza del 4.06.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), domiciliata elettivamente in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Lungotevere dei Mellini n. 44, nello studio dell'Avv. AR JACOPO e dell'Avv.
AR OR, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, CP_1 P.IVA_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. EUTIZI CP_1
CINZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 10.01.2024,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza di una invalidità complessiva del 58% e, dunque, della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 (con decorrenza dal mese di marzo
2022), ma non anche dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 come richiesto in ricorso.
Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la suddetta prestazione con TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (22.12.2020), parte ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo a CP_1 questo Tribunale l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 (la cui sussistenza era stata accertata dal consulente tecnico dott. nominato nella Persona_1 precedente fase del giudizio) con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa del
22.12.2020, con condanna di al pagamento delle spese di giudizio. CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione medica esperita dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, per avere il consulente nominato nella precedente fase del giudizio depositato la relazione definitiva senza tenere in considerazione le osservazioni critiche svolte nei confronti della bozza di relazione (e trasmesse via PEC in data 14.11.2023); per avere il consulente omesso di considerare alcuni stati patologici evidenziati dalla documentazione sanitaria in atti (nello specifico, per avere omesso di considerare la documentazione sanitaria depositata nel fascicolo telematico della precedente fase di giudizio con nota del 03.02.2023 ex art. 149 disp. att. c.p.c., afferente alla consultazione psichiatrica del 12.04.2022 ed alla relazione psichiatrica del 28.03.2022); infine, per avere il consulente errato nell'effettuazione del calcolo riduzionistico in punto di esatta individuazione delle singole patologie, nonché nell'indicazione degli annessi codici invalidanti e delle rispettive percentuali di invalidità quanto, di conseguenza, nel conteggio della percentuale di invalidità complessiva.
In data 7.11.2024 si costituiva l' chiedendo all'intestato Tribunale – previa richiesta di CP_1 preliminare verifica circa la tempestività del deposito delle contestazioni e del pedissequo ricorso di merito – di dichiarare, in via principale, l'improponibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso, attesa la genericità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale relativo al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo (in particolare, poiché i rilievi critici mossi dalla ricorrente si tradurrebbero in mero dissenso diagnostico, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito) nonché, in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la insussistenza del requisito sanitario e per carenza di interesse ad agire, mancando la prova dei necessari requisiti socio-economici richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alla prestazione.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
14.12.2023, entro il termine disposto con ordinanza del 9.10.2023, emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che, pertanto, la presente opposizione è stata tempestivamente depositata in data 10.01.2024, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso.
Quanto alla sussistenza dei requisiti socio-economici rilevanti richiesti ex art. 13 L. 118/71, deve essere, innanzitutto, rammentato che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo il quale non si può agire in giudizio se non sussiste un interesse (art. 100 c.p.c.).
Tanto acclarato, non può non essere evidenziato che incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare circostanze idonee ad evidenziare il proprio interesse ad agire nonché, in caso di contestazione, l'onere di fornire adeguata dimostrazione di quanto affermato.
Ebbene, tale onere risulta essere stato correttamente assolto, considerato che parte ricorrente ha dedotto nel ricorso la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'assegno mensile di assistenza, tra i quali è ricompreso il requisito reddituale, allegando altresì di non svolgere alcuna attività lavorativa, nonché di non possedere alcun reddito personale per l'anno
2023 versando in atti autocertificazione dell'8.01.2024. Pertanto, deve essere disattesa la generica eccezione sollevata da volta a sostenere la carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla ricorrente per carenza del relativo requisito reddituale, senza produrre alcuna documentazione atta a confutare quanto dichiarato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Passando al merito della domanda attorea, la mancata risposta da parte del consulente tecnico nominato in fase di accertamento tecnico preventivo alle osservazioni critiche formulate dalla ricorrente rispetto alle conclusioni medico-legali rese nella bozza della perizia (trasmesse al consulente con PEC del 14.11.2023, in atti) e il conseguente deposito della relazione definitiva priva di valutazioni in merito a quanto ivi obiettato, unitamente alla necessità di verificare se tutte le patologie che affliggono il ricorrente fossero state adeguatamente prese in considerazione nel corso dell'accertamento medico effettuato nella prima fase, hanno condotto a disporre una nuova consulenza tecnica in materia medico legale.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 17.03.2025, il CTU dott. dà Persona_2 atto di aver accertato le seguenti infermità che affliggono la ricorrente:
-spondilodiscoartrosi diffusa con sindromi radicolari multiple in pz affetta da ernia discale cervicale C5-C6 non tabellata paragonabile, come già fatto dal collega precedente CTP riportando COD. 7003 a scoliosi ad una curva superiore a 40 °
COD. 7003 31-40 VALORE 40%.
- disturbi ciclotimici in terapia farmacologica cronica con ripercussioni sulla vita sociale COD.
2203 51-60 60% Pt_2
In merito a questa ultima valutazione il CTU precisa di discostarsi da quanto accertato dal precedente CTU Dr il quale, a suo giudizio, non ha preso in debita considerazione le Per_1 ripercussioni sociali della patologia in questione.
Ha concluso affermando che, trattasi di patologie coesistenti, interessanti apparati funzionalmente distinti tra loro, le quali, calcolate con formula di Balthazard determinano un punteggio di invalidità civile pari a 76 (settantasei ) %, tale da ritenere integrato il requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, anche se con decorrenza soltanto dal mese di marzo 2022.
Ciò contrariamente a quanto emerso all'esito della visita della Commissione medica e CP_1 dalla consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento (nella quale il consulente aveva valutato la ricorrente invalida civile nella misura complessiva del 58%, con conseguente riconoscimento della sola condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992), ma in linea con quanto accertato dal consulente tecnico di parte ricorrente (il quale, con relazione del 13.11.2023, riteneva di poter accertare la sussistenza di un'invalidità totale del
74%), le cui conclusioni non sono state oggetto di riscontro da parte del consulente in precedenza nominato nel deposito della perizia definitiva.
Sul punto il CTU ha precisato che trattasi di «patologie ingravescenti nel tempo con caratteristiche di permanenza che investono completamente la sfera individuale, determinando sofferenza continua ed impedendo la piena autonomia personale, e quella di relazione ostacolando fortemente la capacità di interagire con l'ambiente circostante».
In secondo luogo, il CTU dott. ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per il Per_2 riconoscimento della condizione di disabilità lieve ex art. 3, comma 1, L. 104/1992, precisando tuttavia che «la parte ricorrente presenta una minorazione fisica e psichica, progressiva, che è
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione», allineandosi a quanto già accertato dal CTU dott. nella precedente fase anche in punto di decorrenza dei requisiti sanitari (di cui ne Persona_1 riconosce la sussistenza a partire dal mese di marzo 2022).
Da ultimo, per quanto attiene alla data di decorrenza, il consulente ha ritenuto che questa potesse farsi risalire non dalla data della domanda amministrativa del 22.12.2020, bensì a decorrere dalla data della relazione psichiatrica del 28.03.2022 in atti, attestante la presenza di un
“disturbo ansioso depressivo grave”, ribadendo l'incidenza di tale condizione patologica sul quadro clinico emerso in fase peritale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti) deve essere, pertanto, accertata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari Parte_1 previsti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 a decorrere dal mese di marzo 2022.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve, nonché dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di cui all'art. 13 L. 118/71 siano stati riconosciuti con decorrenza successiva rispetto alla data della domanda amministrativa ed altresì rispetto alla visita della Commissione medica dell (in CP_1 entrambi i casi riconosciuti a decorrere dal mese di marzo 2022) costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese della CTU disposta nella presente fase, la soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico dell' in solido tra loro, stante l'accertamento della CP_1 decorrenza della prestazione soltanto dal mese di marzo 2022. Con la precisazione che non può operare la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. dal momento che la dichiarazione allegata al ricorso non è riferita, come richiesto dalla legge, all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2023, bensì al 2022 (sul punto, cfr. Cassazione civile sez. lav., 24.09.2020 n. 20158).
PQM
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
, ogni altra istanza disattesa: Parte_1
Dichiara sussistenti i requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dal mese di marzo 2022.
Dichiara altresì sussistenti i requisiti sanitari utili per il riconoscimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, come accertato dal CTU nella relazione peritale relativa alla precedente fase di giudizio, a decorrere dal mese di marzo 2022.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del
50% a carico di CP_1
Civitavecchia, 04/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
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