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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/07/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
In persona del Giudice dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nel procedimento n.
238/2024 R.G.P.U., per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Zamuner e per il tramite dell'O.C.C. nella persona del dott. Stefano Beghetto ha emesse la seguente
SENTENZA
La sig.ra rappresentando di essere “consumatore” in stato di Parte_1
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Titolo IV, Sez. II, Capo II, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di non aver mai beneficiato dell'esdebitazione, ha presentato, per il tramite dell'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, domanda per l'omologa di un piano di ristrutturazione dei propri debiti nei termini indicati nella relazione del professionista di cui più avanti.
La ricorrente, dato conto delle cause che hanno condotto alla formazione del suo sovraindebitamento, ha proposto ai creditori una soddisfazione in misura ben superiore a quella che percepirebbero da una procedura liquidatoria, assicurando alla stessa un dignitoso tenore di vita.
In sintesi: Il patrimonio attivo della Sig.ra è costituito da Parte_1
- Autoveicolo Toyota mod. Yaris 2000 targata BK329NB del valore di circa €
500,00;
- Carta prepagata 'Ricarica' rilasciata da Banca Annia con saldo al 5.3.2024 di
€ 1.045,52;
- Terreni in Comune di Corsano (LE) del valore di circa 20 mila euro la ricorrente percepisce quale dipendente della soc. BONAITI spa, con mansioni di centralinista/segretaria, uno stipendio mensile netto medio di € 1.754,00. Lo stato passivo accertato dal gestore ammonta complessivamente a € 1.522.781,13 (meglio specificato alle pagine 11-15 del ricorso). Le spese per il sostentamento del nucleo familiare, indicate nella relazione OCC allegata, sono state stimate in € 1.848,00 al mese. La ricorrente ha proposto, pertanto, di mettere a disposizione della procedura e dei creditori la somma mensile di € 250,00 derivante integralmente dal proprio stipendio e dall'Assegno unico, detratte le spese autocertificate necessarie al proprio sostentamento, per un periodo di piano di 60 mensilità (pari a 5 anni).
Ad avviso del Gestore la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può considerarsi fondamentalmente sostenibile e di ragionevole attuazione.
Disposta la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale e data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori, è stato aggiornato lo stato passivo così pervenendo alla seguente debitoria con la prospettiva di soddisfazione come di seguito specificato: A seguito delle modifiche, l'OCC ha concluso per la fattibilità del piano e della sua esecuzione, ritenuto sostenibile l'esborso mensile da parte della ricorrente.
***********
Sussiste in capo alla sig.ra uno stato di sovraindebitamento, da intendersi Parte_1
ai sensi della lettera c) dell'art. 2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza: a fronte di debiti per oltre 2 milioni di euro, la ricorrente percepisce uno stipendio di circa €
1.733,00 mensili ed è proprietaria di beni immobili o mobili registrati sopra indicati, dal modesto valore di realizzo. È evidente la mancanza di un patrimonio prontamente liquidabile a fronte delle obbligazioni assunte e l'insostenibilità per l'istante del debito, a fronte del reddito percepito e del fabbisogno familiare, quantificato in € 1.848,00. A tale ultimo riguardo si deve precisare che la possibilità di discostarsi dal risultato derivante dall'applicazione degli indici ISTAT trova la sua giustificazione quando le voci di spesa indicate appaiano indispensabili e necessarie alla vita quotidiana (come nel caso di specie), con esclusione di tutte quelle voci di consumo, voluttuarie o superflue, non essenziali rispetto all'idea di un dignitoso ménage familiare. Parimenti, non può ritenersi applicabile al caso di specie il parametro di cui all'art. 68, co. 3, CCII – ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5.12.2013 n. 159 – posto che siffatto criterio è fornito ai soli fini del c.d. merito creditizio. Non può infine trovare ingresso il criterio di cui all'art. 283, co. 2,
CCII – ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159 – essendo chiara la funzionalità di siffatto parametro al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente.
Ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, e ravvisata l'assenza di contestazioni in ordine alla convenienza della proposta, va disposta l'omologa del piano e la comunicazione ai creditori.
p.q.m.
il Tribunale
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da Parte_1
, nei termini proposti con ricorso depositato il 8.8.2024.
[...]
2. DISPONE a cura dell'OCC, dott. Stefano Beghetto, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nel sito web del Tribunale.
3. AUTORIZZA l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura sul quale far confluire la rata mensile.
4. DICHIARA chiusa la procedura e MANDA all'OCC perché vigili sull'esatto adempimento del piano da parte della debitrice.
Così deciso in Padova, il 26.6.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni