Articolo 30 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 gennaio 1870
Art. 30.

Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun Ministro ripartira' definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno d'essi assegnati.

Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con Decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870