TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 336/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. , col patrocinio dell'avv. Alessia Lo Parte_1 C.F._1
Tauro
e
LO IO, C.F. , col patrocinio dell'avv. Alessia C.F._2
Lo Tauro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Siracusa il 04/10/1999 (Atto n. 516, parte II, serie
A, anno 1999);
- che dall'unione nascevano i figli (il 06/03/2000) e (il 20/09/2002); Per_1 Per_2
- con decreto n. 1062/2016 del 19/05/2016, resa nel giudizio n. 4931/2015 R.G., questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
- Il sig. Gulotta, come da precedenti accordi fra i coniugi continuerà a versare mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 150,00, nulla Per_1 per la figlia , indipendente economicamente. Per_2
- I coniugi sono economicamente indipendenti, pertanto nulla devono reciprocamente ed hanno regolato in questa sede ogni questione economica;
- Le parti concordano che la casa familiare di proprietà esclusiva della signora resterà nella piena disponibilità della stessa. Pt_1
Con provvedimento del 26.7.25, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 336/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e LO IO in Siracusa il giorno 04/10/1999 (Atto n. 516, parte
[...]
II, serie A, anno 1999); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
2 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 4.9.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. , col patrocinio dell'avv. Alessia Lo Parte_1 C.F._1
Tauro
e
LO IO, C.F. , col patrocinio dell'avv. Alessia C.F._2
Lo Tauro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Siracusa il 04/10/1999 (Atto n. 516, parte II, serie
A, anno 1999);
- che dall'unione nascevano i figli (il 06/03/2000) e (il 20/09/2002); Per_1 Per_2
- con decreto n. 1062/2016 del 19/05/2016, resa nel giudizio n. 4931/2015 R.G., questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
- Il sig. Gulotta, come da precedenti accordi fra i coniugi continuerà a versare mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 150,00, nulla Per_1 per la figlia , indipendente economicamente. Per_2
- I coniugi sono economicamente indipendenti, pertanto nulla devono reciprocamente ed hanno regolato in questa sede ogni questione economica;
- Le parti concordano che la casa familiare di proprietà esclusiva della signora resterà nella piena disponibilità della stessa. Pt_1
Con provvedimento del 26.7.25, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 336/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e LO IO in Siracusa il giorno 04/10/1999 (Atto n. 516, parte
[...]
II, serie A, anno 1999); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
2 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 4.9.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3