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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 478/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI EG LA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa SAPONE NATALINO Presidente dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 478/2019 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio R. Mancini (c.f. C.F._3
– indirizzo pec: C.F._4 Email_1
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._5 CP_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' avv. –
[...] C.F._6 Controparte_1 indirizzo pec: Email_2
-appellati- OGGETTO: servitù; appello avverso la sentenza n. 1753/2018 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 03.12.2018 e pubblicata il 04.12.2018, nell'ambito del procedimento recante
N.R.G. 100150/2019.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in primo grado notificato il 20.07.2009 ed iscritto a ruolo il 23.07.2009,
conveniva in giudizio ed al fine di ottenere Parte_4 Controparte_2 CP_3 una sentenza dichiarativa dell'esistenza in suo favore, per come regolarmente statuito e costituito a mezzo degli atti di compravendita rep. n. 28989 del 3.11.1989 e rep. n. 86688 del 29.11.1989 entrambi per notar di una servitù pedonale, di convogliamento delle acque Persona_1
e di uso della noria sulla particella identificata al catasto terreni del comune di Bova M.na n.182 del foglio di mappa n. 34 di proprietà dei convenuti, nonché il risarcimento per il danno patito per effetto del rifiuto del riconoscimento della predetta servitù da parte dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale del 18.11.2009, si costituivano in giudizio i coniugi che, nel contestare in fatto e in diritto le pretese CP_4 avversarie chiedevano, in via preliminare di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola del contratto intercorso tra l'attore e la società venditrice nel punto in cui quest'ultimo dispone dell'uso della vasca e della noria e la carenza dei presupposti dell'azione in assenza della regolamentazione del diritto al prelievo dell'acqua come disciplinato dalla l. c.d. nel CP_5 merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata e in via riconvenzionale, previa dichiarazione e accertamento che la proprietà della vasca e della noria appartengono in via esclusiva e senza pesi al patrimonio dei convenuti, di quantificare, anche tramite CTU,
l'indennità di utilizzo nella non minore misura di euro 2.000,00 annui per ogni avente diritto.
All'udienza del 10.03.2015 veniva dichiarata la morte della convenuta ed in data CP_3
07.05.2015 parte attrice depositava ricorso per la riassunzione del giudizio individuando gli eredi nelle persone di e . Questi ultimi Parte_1 Parte_3 Controparte_6 due rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale (escussione teste Testimone_1
e consulenza tecnica d'ufficio e decisa con la sentenza n. 1753/2018 del 04.12.2018
[...] con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio pedonale volta all'esercizio dei diritti relativi all'acqua e all'uso della noria insistente sulla particella identificata al catasto terreni del comune di Bova
M.na alla particella n. 182 del foglio n.34 di proprietà dei coniugi ed a favore del CP_7 fondo di proprietà attorea nonché il diritto di al risarcimento del danno che si Parte_4 quantificava in € 5.000,00; rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta e poneva a suo carico le spese di giudizio pari ad € 3.000,00 nonché le spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 03.06.2019 ed iscritto a ruolo il 06.12.2019, proponevano impugnazione avverso la sentenza i sig.ri , Parte_1 Parte_2
deducendo i motivi che di seguito si riportano.
[...] Parte_3
Con i primi due motivi di appello gli appellanti lamentavano la nullità del ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado poichè privo dei requisiti indicati dall'art. 303, comma II, c.p.c.; denunciavano altresì il difetto di notifica dello stesso giacché non sarebbero stati corretti i nominativi indicati dall'attore dei coeredi e , rimasti Controparte_6 Parte_3 contumaci dopo la riassunzione, le cui esatte generalità invece sarebbero state come indicato in epigrafe, “ e “ (cfr. carte di identità dell'una, AIIL Parte_2 Parte_3
B, e dell'altro, all. C) con conseguente richiesta di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante deduceva l'omesso esame, da parte del Giudice di prime cure, della dedotta invalidità della clausola istitutiva della servitù posto che i danti causa dei sig. al momento della costituzione della servitù avevano già venduto la proprietà del Pt_4 bene part. 182 libera da servitù attive e passive.
Denunciavano ancora con un quarto e quinto motivo di appello la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della circostanza inerente l'assoluta indisponibilità del bene acqua, costituente il presupposto della servitù di passaggio pedonale per effetto dell'entrata in vigore della legge c.d. LI ( legge n.36 del 1994) che aveva reso pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee destinabili all'uso pubblico assoggettando l'uso dell'acqua a rilascio di una concessione amministrativa da richiedere a pena di decadenza entro tre anni dall'entrata in vigore della legge e mai richiesta dall'originario attore con conseguente estinzione della servitù pedonale erroneamente qualificata dal giudice di prime cure quiescente e non estinta.
Con il sesto motivo di appello deduceva l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, nonché
l'eccesso di pronuncia del Tribunale per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure riconosciuto un risarcimento per la irreversibile trasformazione dei luoghi da parte del dante causa degli odierni appellante, sebbene in citazione fosse stato richiesto un risarcimento esclusivamente da condotta inadempiente.
Evidenziava che l'esercizio della servitù non era stato mai rivendicato dagli attori se non pochi mesi prima dell'instaurazione del giudizio (il 17 aprile 2009) e che la servitù era stata qualificata dal giudice in stato di quiescenza per negare l'indennizzo richiesto in via riconvenzionale dal proprietari del fondo servente, mentre in modo contraddittorio era stata riconosciuto un risarcimento a favore dei proprietari del fondo dominante, nonostante il mancato utilizzo e l'assenza di una rivendicazione dello stessa negli anni.
Si deduceva infine con un settimo motivo l'erroneità della quantificazione operata in difetto della allegazione e prova per le ragioni anzidette di un pregiudizio effettivamente subito, stante l'inerzia protratta per anni.
Chiedevano dunque, in riforma integrale della sentenza impugnata, in via gradata procedere a:
:1) nel rito, dichiarare' l'estinzione del giudizio per omessa rituale riassunzione nel corso del I grado, ex art. 303 e 305. CPC, oppure per-omessa notifica dell'atto, di riassunzione, ex art. 307
CPC; 2) in subordine, rilevare il vizio di notifica del ricorso in riassunzione e rimettere le parti al primo giudice ex art. 354 CPC;
3) nel merito, dichiarare nulla e/o inefficace la clausola del contratto intercorso tra l'attore e la società venditrice nel punto in cui quest'ultima dispone dell'uso della vasca e della noria, per intervenuta pregressa negoziazione regolante
“compiutamente l'alienazione incondizionata dei beni e comunque per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta del 18 novembre 2009 ed in tutti gli atti di questa parte nel corso del I grado;
4) in subordine, dichiarare la carenza dei presupposti dell'azione in assenza della regolamentazione del diritto al prelievo dell'acqua come disciplinato dalla Legge c.d. LI
e conseguentemente dichiarare la carenza di interesse: dell'attore alla pretesa del passaggio pedonale;
5) respingere comunque la domanda perché coltivata su infondati presupposti di CP_ diritto e di fatto;
6) in ogni caso, condannare il sig. pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore sottoscritto che all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e non percepiti gli onorari.
Nel giudizio così radicato si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
04.10.2019, che deduceva l'infondatezza dei primi due motivi di appello, atteso che Parte_4 il ricorso per riassunzione conteneva un'immediata identificazione dei motivi di fatto e di diritto di cui è causa e che lo stesso era stato ritualmente notificato agli eredi, per come documentato dalle relate della notifica prodotte.
Deduceva altresì la tardività e l'inammissibilità dell'invocata richiesta di nullità della clausola di concessione della servitù inserita nei contratti di compravendita.
In merito all'indisponibilità del bene acqua precisava che, diversamente dall'assunto avversario, nel corso dell'istruttoria di primo grado era emersa la disponibilità del bene acqua e che nel caso di specie non poteva essere invocata la L. n.36 del 05.01.1994 atteso che la stessa era stata abrogata nel 2006 con il D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e che comunque trattavasi di un uso privato e non pubblico dell'acqua.
Deduceva inoltre che il Tribunale aveva dato una corretta lettura dei fatti di causa e che, pertanto, il diritto di servitù non andava dichiarato estinto sia in coerenza con quanto dispone l'art. 1074 c.c. sia perché dimostrato dalla prova per testi resa in primo grado.
Invocava infine la legittimità del riconoscimento del danno e della conseguente quantificazione risarcitoria e concludeva con la richiesta di rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
Tuttavia l'appellato decedeva il 04.03.2022 e la Corte, con ordinanza del 29.07.2024, Parte_4 disponeva l'interruzione del giudizio.
In data 07.10.2024 parte appellante depositava ricorso per la prosecuzione del giudizio e la Corte, con decreto del 14.10.2024, fissava udienza per la prosecuzione dello stesso assegnando a parte istante termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto.
In data 30.01.2025 si costituivano e , quali eredi Controparte_1 Controparte_1
e figli di , riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta già depositata. Parte_4
All'udienza del 26.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note precisando le conclusioni e chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 07.07.2025 codesta Corte assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello risulta fondato solo nei limiti e termini appresso indicati.
Parte appellante, nei primi due motivi di appello che, per evidente connessione possono trattarsi congiuntamente, lamenta sia la carenza degli elementi essenziali richiesti dall'art. 303, comma
2, c.p.c. sia la presunta irregolarità della notifica dell'atto ai soggetti legittimati.
In particolare, il ricorso in riassunzione non avrebbe indicato i terreni sui quali si pretendeva l'esercizio della servitù né l'entità risarcitoria. La mancanza di questi elementi avrebbe così compromesso la possibilità, ai soggetti legittimati, di conoscere i fatti di causa.
Sotto diverso profilo lamenta un errore di identificazione dei soggetti individuati nei sig.ri e mentre gli eredi corretti sarebbero Controparte_6 Parte_3 Parte_2
e con conseguente estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. Parte_3
Tali censure, a parere di questa Corte, non possono trovare accoglimento.
Orbene, è noto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.8840.07)
a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio. Le esigenze di conoscenza che detto evento comporta per gli eredi non sussistono, invece, allorquando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore di una delle parti. Orbene, per la validità dell'atto riassuntivo non è necessario che siano riprodotte tutte le domande proposte dalla parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamata, senza necessità di integrale e testuale riproduzione, l'atto introduttivo in base al quale si può determinare per relationem il contenuto della comparsa di riassunzione nonché il provvedimento sulla base del quale viene effettuata la riassunzione. (Cass. sent. n. 12524/2010). Tali requisiti sono pienamente soddisfatti dalla riassunzione del 2015 che contiene un chiaro riferimento all'atto di citazione originario e agli estremi anche oggettivi della servitù invocata per effetto del richiamo agli atti di compravendita costitutivi della stessa.
Quanto alla notifica si osserva che la notifica a veniva ricevuta da Parte_3 [...]
al suo indirizzo di residenza sicchè la stessa deve ritenersi senz'altro Parte_3 perfezionata, mentre la notifica a , pur indicando erroneamente il nome del Parte_2 destinatario dell'atto in con la I in luogo della Y veniva ricevuta, all'indirizzo di CP_6 residenza familiare indicato, dal fratello , sicchè l'errore formale non Parte_3 impediva la corretta individuazione dei destinatari né inficiato la validità della notifica.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che l'errore sulla generalità del destinatario di un atto
è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta. (Cass. sent. n.137/2016). Circostanza che non appare ricorrente nel caso di specie.
3. Passando alla disamina dei motivi di merito 3-4-5- che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, la Corte ritiene di concordare con le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver esaminato l'eccezione di invalidità sollevata in relazione alla clausola istitutiva della servitù.
Orbene, tale eccezione appare infondata.
I fatti di causa prendono origine dall'atto notarile del 29.11.1989 con cui la società “Edil
Restauro” s.a.s., rappresentata da , trasferiva a il diritto di proprietà di CP_8 Parte_4 una serie di appezzamenti di terreno siti in agro nel comune di Bova M.na. Tale atto conteneva la seguente pattuizione “Gli immobili venduti vengono trasferiti a favore della parte acquirente nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano, così come la parte venditrice li possiede o ha diritto di possederli ed unitamente a tutti gli annessi, connessi, attinenze, pertinenze, servitù attive e passive”, ancora “il proprietario degli immobili oggetto della presente vendita, ed i suoi aventi causa avranno diritto di attingere dalla vasca e di uso della noria che si trovano sull'apprezzamento di terreno di cui alla particella n.182 foglio 34” di proprietà dei coniugi , rimandando, per tutto concernesse l'esercizio del diritto, all'atto di CP_7 vendita del 03.11.1989 con cui si conveniva “..per consentire sia agli acquirenti che agli altri aventi diritto (coniugi e , , coniugi CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 nonché la stessa società venditrice per i terreni ancora di sua proprietà) l'esercizio dei diritti relativi all'acqua della vasca e della noria di cui alla particella 182 del foglio 34, viene costituita servitù di passaggio, pedonale, a favore ed a carico degli stessi acquirenti, nonché a favore degli altri aventi diritto, da esercitarsi su di un tracciato corrente sul terreno trasferito ai coniugi
e col presente atto, tracciato che verrà stabilito di comune CP_7 CP_12 accordo tra i medesimi”.
Precisato ciò, deve escludersi ogni incertezza circa l'esistenza del diritto di servitù in favore della proprietà di e dei suoi eredi. L'eccezione di nullità della clausola, si rivela infondata Parte_4
e priva di riscontro giuridico, apparendo chiaramente dall'atto del 03.11.1989 la costituzione di una servitù di uso dell'acqua e di passaggio strumentale, in favore della società venditrice per i terreni di sua proprietà tra i quali rientra quello poi venduto a con l'atto del novembre Parte_4 dello stesso anno e contenente la clausola tacciata di nullità.
4. Analogamente appare priva di pregio la contestazione relativa all'indisponibilità del bene CP_ acqua da parte di per effetto dell'entrata in vigore della legge c.d. che avrebbe CP_5 comportato in difetto della richiesta tempestiva di concessione, la cessazione dell'utilità della servitù, determinandone di conseguenza l'estinzione.
Tale argomentazione non può essere condivisa da questa Corte;
e infatti alla luce dell'impianto normativo richiamato dagli stessi appellanti in tema di tutela delle acque più che di indisponibilità dell'oggetto della servitù appare più corretto parlare di condizioni per l'esercizio non abusivo della stessa, sul presupposto della sussistenza del diritto in capo al soggetto che del pozzo voglia fare uso.
In proposito si osserva che la legge LI all'art. 28 comma terzo stabiliva che” La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque;
la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3. (art. 93 del regio decreto citato: Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.).
Nondimeno la stessa è stata poi superata e integrata dal decreto legislativo n. 152.06, che congiuntamente alle norme emanate delle Regioni, ha introdotto una disciplina amministrativa per l'uso delle acque anche per fini domestici (oltre che industriali) che attiene ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione, prevedendo sanzioni amministrative nei casi di prelievo non previamente autorizzato dalle competenti autorità (per l'uso domestico è prevista una semplice comunicazione) che nulla hanno a che fare con il riconoscimento per contratto del diritto al prelievo sul fondo altrui di acqua, operante nei rapporti tra privati.
Piuttosto, come già evidenziato dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 1074 c.c., la servitù non si estingue per il solo fatto che il suo esercizio sia divenuto impossibile di fatto o che sia venuta meno la relativa utilità, salvo che sia decorso il termine ventennale previsto dall'art. 1073
c.c.
Tali circostanze, l'impossibilità materiale di utilizzo o la perdita dell'utilitas, producono soltanto la quiescenza della servitù la quale continua a sussistere e non si estingue, indipendentemente dalla causa che ha determinato l'impedimento all'esercizio o la cessazione dell'utilità, se non a seguito dell'inutile decorso del termine prescrizionale ventennale.
Ne deriva che neppure il mutamento dello stato dei luoghi può determinare l'estinzione del diritto di servitù. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio, i luoghi hanno subito nel tempo modifiche rilevanti, per effetto della realizzazione di una piscina in sostituzione della vasca originaria, restando comunque la possibilità di prelevare acqua dal pozzo.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. (Cass. Civ. n. 3132 del 08 febbraio 2013).
5.Ritiene invece la Corte che con riferimento ai motivi sei e sette dell'atto di appello vada riformata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto agli eredi di un risarcimento Parte_4 dei danni quantificato in euro 5000,00 per effetto della irreversibile modifica dei luoghi operata sul fondo servente dagli odierni appellanti.
Pur condividendo l'astratta possibilità di riconoscere un risarcimento del danno subito per effetto della irreversibile trasformazione del fondo senza incorrere nel vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c. denunciato dall'appellante, considerato che l'irreversibile trasformazione dei luoghi attraverso l'eliminazione della vasca e la realizzazione di una piscina da parte del proprietario del fondo servente sulla part.182 costituisce condotta di impedimento all'esercizio della servitù, chiamata dall'originario attore nell'atto di citazione condotta inadempiente, ritiene la Corte, disattendendo in parte qua le valutazioni del giudice di prime cure, che nessun risarcimento possa essere in concreto riconosciuto.
E, infatti, da un lato non vi è traccia di richieste di esercizio della servitù anteriori all'aprile del
2009, dall'altro, parte attrice ometteva di allegare - prima ancora che provare - quale tipo di pregiudizio aveva subito per effetto della condotta inadempiente del proprietario del fondo servente.
Nulla è stato neppure dedotto sulle necessità legate all'uso dell'acqua (domestico, irrigazione di terreni, alimentazione di piscine) e dei pregiudizi subiti, limitandosi a richiedere semplicemente un risarcimento per la condotta inadempiente.
Ciò preclude in radice l'utilizzo del canone della valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. che presuppone che il danno non sia provato nel suo preciso ammontare, pur sussistendone la prova nell'av, impedendosi di fatto al giudice l'individuazione di parametri certi cui ancorarsi nell'esercizio del delicato potere di liquidazione equitativa.
Ne consegue la riforma della sentenza in parte qua con il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da . Parte_4
6. Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di primo e secondo grado vanno compensate per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico degli appellanti Parte_1
e in solido, in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e quali eredi di in solido tra loro.
[...] Controparte_1 Parte_4
Va, infatti, considerato che nell'atto di appello parte appellante chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sicché il capo della sentenza relativo non può ritenersi passato in giudicato.
Le stesse sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti ex DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, in difetto di indicazione del reddito dominicale del fondo servente ex art. 15 comma
1, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, complessità bassa, Parte_5
Le stesse sono liquidate in complessivi euro 3809,00 per il primo grado (di cui: fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo €
602,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 ed € 4996,00 (di cui: fase di studio della controversia, valore minimo €
1.029,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00; Fase decisionale, valore minimo: €1.735,00) per il presente grado;
sulle somme così individuate per un terzo opererà la compensazione prima detta.
Tale somma dovrà maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico degli originari convenuti oggi appellanti per due terzi ponendo il restante terzo a carico degli eredi di . Parte_4
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1753/2018 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 03.12.2018
e pubblicata il 04.12.2018, nel procedimento n.100150/2009 R.G.A.C. così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_4
- condanna gli appellanti (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 [...]
), in solido, al pagamento dei due terzi delle spese di lite, spese C.F._7 complessivamente liquidate in € 3809,00 per il primo grado ed € 4996,00 per l'appello, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico degli originari convenuti oggi appellanti per due terzi, ponendo il restante terzo a carico degli eredi di . Parte_4
- conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.25.
La Cons. est.
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO
DI EG LA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa SAPONE NATALINO Presidente dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 478/2019 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio R. Mancini (c.f. C.F._3
– indirizzo pec: C.F._4 Email_1
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._5 CP_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' avv. –
[...] C.F._6 Controparte_1 indirizzo pec: Email_2
-appellati- OGGETTO: servitù; appello avverso la sentenza n. 1753/2018 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 03.12.2018 e pubblicata il 04.12.2018, nell'ambito del procedimento recante
N.R.G. 100150/2019.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in primo grado notificato il 20.07.2009 ed iscritto a ruolo il 23.07.2009,
conveniva in giudizio ed al fine di ottenere Parte_4 Controparte_2 CP_3 una sentenza dichiarativa dell'esistenza in suo favore, per come regolarmente statuito e costituito a mezzo degli atti di compravendita rep. n. 28989 del 3.11.1989 e rep. n. 86688 del 29.11.1989 entrambi per notar di una servitù pedonale, di convogliamento delle acque Persona_1
e di uso della noria sulla particella identificata al catasto terreni del comune di Bova M.na n.182 del foglio di mappa n. 34 di proprietà dei convenuti, nonché il risarcimento per il danno patito per effetto del rifiuto del riconoscimento della predetta servitù da parte dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale del 18.11.2009, si costituivano in giudizio i coniugi che, nel contestare in fatto e in diritto le pretese CP_4 avversarie chiedevano, in via preliminare di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola del contratto intercorso tra l'attore e la società venditrice nel punto in cui quest'ultimo dispone dell'uso della vasca e della noria e la carenza dei presupposti dell'azione in assenza della regolamentazione del diritto al prelievo dell'acqua come disciplinato dalla l. c.d. nel CP_5 merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata e in via riconvenzionale, previa dichiarazione e accertamento che la proprietà della vasca e della noria appartengono in via esclusiva e senza pesi al patrimonio dei convenuti, di quantificare, anche tramite CTU,
l'indennità di utilizzo nella non minore misura di euro 2.000,00 annui per ogni avente diritto.
All'udienza del 10.03.2015 veniva dichiarata la morte della convenuta ed in data CP_3
07.05.2015 parte attrice depositava ricorso per la riassunzione del giudizio individuando gli eredi nelle persone di e . Questi ultimi Parte_1 Parte_3 Controparte_6 due rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale (escussione teste Testimone_1
e consulenza tecnica d'ufficio e decisa con la sentenza n. 1753/2018 del 04.12.2018
[...] con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio pedonale volta all'esercizio dei diritti relativi all'acqua e all'uso della noria insistente sulla particella identificata al catasto terreni del comune di Bova
M.na alla particella n. 182 del foglio n.34 di proprietà dei coniugi ed a favore del CP_7 fondo di proprietà attorea nonché il diritto di al risarcimento del danno che si Parte_4 quantificava in € 5.000,00; rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta e poneva a suo carico le spese di giudizio pari ad € 3.000,00 nonché le spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 03.06.2019 ed iscritto a ruolo il 06.12.2019, proponevano impugnazione avverso la sentenza i sig.ri , Parte_1 Parte_2
deducendo i motivi che di seguito si riportano.
[...] Parte_3
Con i primi due motivi di appello gli appellanti lamentavano la nullità del ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado poichè privo dei requisiti indicati dall'art. 303, comma II, c.p.c.; denunciavano altresì il difetto di notifica dello stesso giacché non sarebbero stati corretti i nominativi indicati dall'attore dei coeredi e , rimasti Controparte_6 Parte_3 contumaci dopo la riassunzione, le cui esatte generalità invece sarebbero state come indicato in epigrafe, “ e “ (cfr. carte di identità dell'una, AIIL Parte_2 Parte_3
B, e dell'altro, all. C) con conseguente richiesta di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante deduceva l'omesso esame, da parte del Giudice di prime cure, della dedotta invalidità della clausola istitutiva della servitù posto che i danti causa dei sig. al momento della costituzione della servitù avevano già venduto la proprietà del Pt_4 bene part. 182 libera da servitù attive e passive.
Denunciavano ancora con un quarto e quinto motivo di appello la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della circostanza inerente l'assoluta indisponibilità del bene acqua, costituente il presupposto della servitù di passaggio pedonale per effetto dell'entrata in vigore della legge c.d. LI ( legge n.36 del 1994) che aveva reso pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee destinabili all'uso pubblico assoggettando l'uso dell'acqua a rilascio di una concessione amministrativa da richiedere a pena di decadenza entro tre anni dall'entrata in vigore della legge e mai richiesta dall'originario attore con conseguente estinzione della servitù pedonale erroneamente qualificata dal giudice di prime cure quiescente e non estinta.
Con il sesto motivo di appello deduceva l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, nonché
l'eccesso di pronuncia del Tribunale per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure riconosciuto un risarcimento per la irreversibile trasformazione dei luoghi da parte del dante causa degli odierni appellante, sebbene in citazione fosse stato richiesto un risarcimento esclusivamente da condotta inadempiente.
Evidenziava che l'esercizio della servitù non era stato mai rivendicato dagli attori se non pochi mesi prima dell'instaurazione del giudizio (il 17 aprile 2009) e che la servitù era stata qualificata dal giudice in stato di quiescenza per negare l'indennizzo richiesto in via riconvenzionale dal proprietari del fondo servente, mentre in modo contraddittorio era stata riconosciuto un risarcimento a favore dei proprietari del fondo dominante, nonostante il mancato utilizzo e l'assenza di una rivendicazione dello stessa negli anni.
Si deduceva infine con un settimo motivo l'erroneità della quantificazione operata in difetto della allegazione e prova per le ragioni anzidette di un pregiudizio effettivamente subito, stante l'inerzia protratta per anni.
Chiedevano dunque, in riforma integrale della sentenza impugnata, in via gradata procedere a:
:1) nel rito, dichiarare' l'estinzione del giudizio per omessa rituale riassunzione nel corso del I grado, ex art. 303 e 305. CPC, oppure per-omessa notifica dell'atto, di riassunzione, ex art. 307
CPC; 2) in subordine, rilevare il vizio di notifica del ricorso in riassunzione e rimettere le parti al primo giudice ex art. 354 CPC;
3) nel merito, dichiarare nulla e/o inefficace la clausola del contratto intercorso tra l'attore e la società venditrice nel punto in cui quest'ultima dispone dell'uso della vasca e della noria, per intervenuta pregressa negoziazione regolante
“compiutamente l'alienazione incondizionata dei beni e comunque per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta del 18 novembre 2009 ed in tutti gli atti di questa parte nel corso del I grado;
4) in subordine, dichiarare la carenza dei presupposti dell'azione in assenza della regolamentazione del diritto al prelievo dell'acqua come disciplinato dalla Legge c.d. LI
e conseguentemente dichiarare la carenza di interesse: dell'attore alla pretesa del passaggio pedonale;
5) respingere comunque la domanda perché coltivata su infondati presupposti di CP_ diritto e di fatto;
6) in ogni caso, condannare il sig. pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore sottoscritto che all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e non percepiti gli onorari.
Nel giudizio così radicato si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
04.10.2019, che deduceva l'infondatezza dei primi due motivi di appello, atteso che Parte_4 il ricorso per riassunzione conteneva un'immediata identificazione dei motivi di fatto e di diritto di cui è causa e che lo stesso era stato ritualmente notificato agli eredi, per come documentato dalle relate della notifica prodotte.
Deduceva altresì la tardività e l'inammissibilità dell'invocata richiesta di nullità della clausola di concessione della servitù inserita nei contratti di compravendita.
In merito all'indisponibilità del bene acqua precisava che, diversamente dall'assunto avversario, nel corso dell'istruttoria di primo grado era emersa la disponibilità del bene acqua e che nel caso di specie non poteva essere invocata la L. n.36 del 05.01.1994 atteso che la stessa era stata abrogata nel 2006 con il D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e che comunque trattavasi di un uso privato e non pubblico dell'acqua.
Deduceva inoltre che il Tribunale aveva dato una corretta lettura dei fatti di causa e che, pertanto, il diritto di servitù non andava dichiarato estinto sia in coerenza con quanto dispone l'art. 1074 c.c. sia perché dimostrato dalla prova per testi resa in primo grado.
Invocava infine la legittimità del riconoscimento del danno e della conseguente quantificazione risarcitoria e concludeva con la richiesta di rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
Tuttavia l'appellato decedeva il 04.03.2022 e la Corte, con ordinanza del 29.07.2024, Parte_4 disponeva l'interruzione del giudizio.
In data 07.10.2024 parte appellante depositava ricorso per la prosecuzione del giudizio e la Corte, con decreto del 14.10.2024, fissava udienza per la prosecuzione dello stesso assegnando a parte istante termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto.
In data 30.01.2025 si costituivano e , quali eredi Controparte_1 Controparte_1
e figli di , riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta già depositata. Parte_4
All'udienza del 26.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note precisando le conclusioni e chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 07.07.2025 codesta Corte assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello risulta fondato solo nei limiti e termini appresso indicati.
Parte appellante, nei primi due motivi di appello che, per evidente connessione possono trattarsi congiuntamente, lamenta sia la carenza degli elementi essenziali richiesti dall'art. 303, comma
2, c.p.c. sia la presunta irregolarità della notifica dell'atto ai soggetti legittimati.
In particolare, il ricorso in riassunzione non avrebbe indicato i terreni sui quali si pretendeva l'esercizio della servitù né l'entità risarcitoria. La mancanza di questi elementi avrebbe così compromesso la possibilità, ai soggetti legittimati, di conoscere i fatti di causa.
Sotto diverso profilo lamenta un errore di identificazione dei soggetti individuati nei sig.ri e mentre gli eredi corretti sarebbero Controparte_6 Parte_3 Parte_2
e con conseguente estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. Parte_3
Tali censure, a parere di questa Corte, non possono trovare accoglimento.
Orbene, è noto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.8840.07)
a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio. Le esigenze di conoscenza che detto evento comporta per gli eredi non sussistono, invece, allorquando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore di una delle parti. Orbene, per la validità dell'atto riassuntivo non è necessario che siano riprodotte tutte le domande proposte dalla parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamata, senza necessità di integrale e testuale riproduzione, l'atto introduttivo in base al quale si può determinare per relationem il contenuto della comparsa di riassunzione nonché il provvedimento sulla base del quale viene effettuata la riassunzione. (Cass. sent. n. 12524/2010). Tali requisiti sono pienamente soddisfatti dalla riassunzione del 2015 che contiene un chiaro riferimento all'atto di citazione originario e agli estremi anche oggettivi della servitù invocata per effetto del richiamo agli atti di compravendita costitutivi della stessa.
Quanto alla notifica si osserva che la notifica a veniva ricevuta da Parte_3 [...]
al suo indirizzo di residenza sicchè la stessa deve ritenersi senz'altro Parte_3 perfezionata, mentre la notifica a , pur indicando erroneamente il nome del Parte_2 destinatario dell'atto in con la I in luogo della Y veniva ricevuta, all'indirizzo di CP_6 residenza familiare indicato, dal fratello , sicchè l'errore formale non Parte_3 impediva la corretta individuazione dei destinatari né inficiato la validità della notifica.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che l'errore sulla generalità del destinatario di un atto
è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta. (Cass. sent. n.137/2016). Circostanza che non appare ricorrente nel caso di specie.
3. Passando alla disamina dei motivi di merito 3-4-5- che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, la Corte ritiene di concordare con le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver esaminato l'eccezione di invalidità sollevata in relazione alla clausola istitutiva della servitù.
Orbene, tale eccezione appare infondata.
I fatti di causa prendono origine dall'atto notarile del 29.11.1989 con cui la società “Edil
Restauro” s.a.s., rappresentata da , trasferiva a il diritto di proprietà di CP_8 Parte_4 una serie di appezzamenti di terreno siti in agro nel comune di Bova M.na. Tale atto conteneva la seguente pattuizione “Gli immobili venduti vengono trasferiti a favore della parte acquirente nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano, così come la parte venditrice li possiede o ha diritto di possederli ed unitamente a tutti gli annessi, connessi, attinenze, pertinenze, servitù attive e passive”, ancora “il proprietario degli immobili oggetto della presente vendita, ed i suoi aventi causa avranno diritto di attingere dalla vasca e di uso della noria che si trovano sull'apprezzamento di terreno di cui alla particella n.182 foglio 34” di proprietà dei coniugi , rimandando, per tutto concernesse l'esercizio del diritto, all'atto di CP_7 vendita del 03.11.1989 con cui si conveniva “..per consentire sia agli acquirenti che agli altri aventi diritto (coniugi e , , coniugi CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 nonché la stessa società venditrice per i terreni ancora di sua proprietà) l'esercizio dei diritti relativi all'acqua della vasca e della noria di cui alla particella 182 del foglio 34, viene costituita servitù di passaggio, pedonale, a favore ed a carico degli stessi acquirenti, nonché a favore degli altri aventi diritto, da esercitarsi su di un tracciato corrente sul terreno trasferito ai coniugi
e col presente atto, tracciato che verrà stabilito di comune CP_7 CP_12 accordo tra i medesimi”.
Precisato ciò, deve escludersi ogni incertezza circa l'esistenza del diritto di servitù in favore della proprietà di e dei suoi eredi. L'eccezione di nullità della clausola, si rivela infondata Parte_4
e priva di riscontro giuridico, apparendo chiaramente dall'atto del 03.11.1989 la costituzione di una servitù di uso dell'acqua e di passaggio strumentale, in favore della società venditrice per i terreni di sua proprietà tra i quali rientra quello poi venduto a con l'atto del novembre Parte_4 dello stesso anno e contenente la clausola tacciata di nullità.
4. Analogamente appare priva di pregio la contestazione relativa all'indisponibilità del bene CP_ acqua da parte di per effetto dell'entrata in vigore della legge c.d. che avrebbe CP_5 comportato in difetto della richiesta tempestiva di concessione, la cessazione dell'utilità della servitù, determinandone di conseguenza l'estinzione.
Tale argomentazione non può essere condivisa da questa Corte;
e infatti alla luce dell'impianto normativo richiamato dagli stessi appellanti in tema di tutela delle acque più che di indisponibilità dell'oggetto della servitù appare più corretto parlare di condizioni per l'esercizio non abusivo della stessa, sul presupposto della sussistenza del diritto in capo al soggetto che del pozzo voglia fare uso.
In proposito si osserva che la legge LI all'art. 28 comma terzo stabiliva che” La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque;
la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3. (art. 93 del regio decreto citato: Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.).
Nondimeno la stessa è stata poi superata e integrata dal decreto legislativo n. 152.06, che congiuntamente alle norme emanate delle Regioni, ha introdotto una disciplina amministrativa per l'uso delle acque anche per fini domestici (oltre che industriali) che attiene ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione, prevedendo sanzioni amministrative nei casi di prelievo non previamente autorizzato dalle competenti autorità (per l'uso domestico è prevista una semplice comunicazione) che nulla hanno a che fare con il riconoscimento per contratto del diritto al prelievo sul fondo altrui di acqua, operante nei rapporti tra privati.
Piuttosto, come già evidenziato dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 1074 c.c., la servitù non si estingue per il solo fatto che il suo esercizio sia divenuto impossibile di fatto o che sia venuta meno la relativa utilità, salvo che sia decorso il termine ventennale previsto dall'art. 1073
c.c.
Tali circostanze, l'impossibilità materiale di utilizzo o la perdita dell'utilitas, producono soltanto la quiescenza della servitù la quale continua a sussistere e non si estingue, indipendentemente dalla causa che ha determinato l'impedimento all'esercizio o la cessazione dell'utilità, se non a seguito dell'inutile decorso del termine prescrizionale ventennale.
Ne deriva che neppure il mutamento dello stato dei luoghi può determinare l'estinzione del diritto di servitù. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio, i luoghi hanno subito nel tempo modifiche rilevanti, per effetto della realizzazione di una piscina in sostituzione della vasca originaria, restando comunque la possibilità di prelevare acqua dal pozzo.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. (Cass. Civ. n. 3132 del 08 febbraio 2013).
5.Ritiene invece la Corte che con riferimento ai motivi sei e sette dell'atto di appello vada riformata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto agli eredi di un risarcimento Parte_4 dei danni quantificato in euro 5000,00 per effetto della irreversibile modifica dei luoghi operata sul fondo servente dagli odierni appellanti.
Pur condividendo l'astratta possibilità di riconoscere un risarcimento del danno subito per effetto della irreversibile trasformazione del fondo senza incorrere nel vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c. denunciato dall'appellante, considerato che l'irreversibile trasformazione dei luoghi attraverso l'eliminazione della vasca e la realizzazione di una piscina da parte del proprietario del fondo servente sulla part.182 costituisce condotta di impedimento all'esercizio della servitù, chiamata dall'originario attore nell'atto di citazione condotta inadempiente, ritiene la Corte, disattendendo in parte qua le valutazioni del giudice di prime cure, che nessun risarcimento possa essere in concreto riconosciuto.
E, infatti, da un lato non vi è traccia di richieste di esercizio della servitù anteriori all'aprile del
2009, dall'altro, parte attrice ometteva di allegare - prima ancora che provare - quale tipo di pregiudizio aveva subito per effetto della condotta inadempiente del proprietario del fondo servente.
Nulla è stato neppure dedotto sulle necessità legate all'uso dell'acqua (domestico, irrigazione di terreni, alimentazione di piscine) e dei pregiudizi subiti, limitandosi a richiedere semplicemente un risarcimento per la condotta inadempiente.
Ciò preclude in radice l'utilizzo del canone della valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. che presuppone che il danno non sia provato nel suo preciso ammontare, pur sussistendone la prova nell'av, impedendosi di fatto al giudice l'individuazione di parametri certi cui ancorarsi nell'esercizio del delicato potere di liquidazione equitativa.
Ne consegue la riforma della sentenza in parte qua con il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da . Parte_4
6. Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di primo e secondo grado vanno compensate per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico degli appellanti Parte_1
e in solido, in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e quali eredi di in solido tra loro.
[...] Controparte_1 Parte_4
Va, infatti, considerato che nell'atto di appello parte appellante chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sicché il capo della sentenza relativo non può ritenersi passato in giudicato.
Le stesse sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti ex DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, in difetto di indicazione del reddito dominicale del fondo servente ex art. 15 comma
1, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, complessità bassa, Parte_5
Le stesse sono liquidate in complessivi euro 3809,00 per il primo grado (di cui: fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo €
602,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 ed € 4996,00 (di cui: fase di studio della controversia, valore minimo €
1.029,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00; Fase decisionale, valore minimo: €1.735,00) per il presente grado;
sulle somme così individuate per un terzo opererà la compensazione prima detta.
Tale somma dovrà maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico degli originari convenuti oggi appellanti per due terzi ponendo il restante terzo a carico degli eredi di . Parte_4
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1753/2018 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 03.12.2018
e pubblicata il 04.12.2018, nel procedimento n.100150/2009 R.G.A.C. così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_4
- condanna gli appellanti (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 [...]
), in solido, al pagamento dei due terzi delle spese di lite, spese C.F._7 complessivamente liquidate in € 3809,00 per il primo grado ed € 4996,00 per l'appello, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico degli originari convenuti oggi appellanti per due terzi, ponendo il restante terzo a carico degli eredi di . Parte_4
- conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.25.
La Cons. est.
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone