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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott. contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPPN00362 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il 12/03/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2 e impugnavano l'epigrafata intimazione di pagamento inerente l'IVA per l'a.i. 2013 contestandone la legittimità e domandandone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
In primis va rilevata l'infondatezza delle doglianze di carattere generale mosse dai contribuenti nel loro ricorso verso la totalità del provvedimento impugnato. Ci si riferisce alla critica del provvedimento impugnato formulata nel ricorso introduttivo con i seguenti termini: “la notifica degli atti intestati al dante causa deve essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso” o notificati personalmente e nominativamente agli eredi.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento, atto propedeutico
Nominativo_1 Ricorrente_2 Ricorrente_1all'intimazione di pagamento, ai sig.ri , e esclusivamente in
Società_1qualità di soci della sas”.
Orbene, sul punto colgono nel segno le difese di parte resistente là dove rilevano che la
Ric_1qualità di eredi, in vista del quale la pretesa tributaria era avanzata nei confronti di e
Ricorrente_2 , era ben specificata a p.2 dell'atto di cui trattasi nel presente procedimento.
Là dove questo giudice delle Capitanata condivide e fa proprie le considerazioni critiche del ricorso è nella parte in cui si rileva una violazione di legge ai sensi dell'art. 1295 c.c., a mente del quale “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”.
Nel caso in specie, trattandosi di imposte indirette, e in particolar modo di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate ha errato a statuire che del debito fiscale oggetto dell'intimazione di pagamento fossero solidalmente responsabili tutti gli eredi e non soltanto tenuti pro quota in ragione della comune regola di cui agli artt. n. 752, 754 e 1952 del c.c., vista la mancanza di regole speciali per le imposte indirette che deroghino alla normativa generale (Cass. n. 7768 del 2020; Cass. n. 18451 del 2016; Cass. n.22426 del
2014).
Ne discende che l'atto impugnato deve essere modificato nel senso che la pretesa tributaria che ha ad oggetto deve essere avanzata non per l'intero ma deve essere ridotta in proporzione alle quote ereditarie in capo a Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 12 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Cassano.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott. contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPPN00362 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il 12/03/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2 e impugnavano l'epigrafata intimazione di pagamento inerente l'IVA per l'a.i. 2013 contestandone la legittimità e domandandone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
In primis va rilevata l'infondatezza delle doglianze di carattere generale mosse dai contribuenti nel loro ricorso verso la totalità del provvedimento impugnato. Ci si riferisce alla critica del provvedimento impugnato formulata nel ricorso introduttivo con i seguenti termini: “la notifica degli atti intestati al dante causa deve essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso” o notificati personalmente e nominativamente agli eredi.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento, atto propedeutico
Nominativo_1 Ricorrente_2 Ricorrente_1all'intimazione di pagamento, ai sig.ri , e esclusivamente in
Società_1qualità di soci della sas”.
Orbene, sul punto colgono nel segno le difese di parte resistente là dove rilevano che la
Ric_1qualità di eredi, in vista del quale la pretesa tributaria era avanzata nei confronti di e
Ricorrente_2 , era ben specificata a p.2 dell'atto di cui trattasi nel presente procedimento.
Là dove questo giudice delle Capitanata condivide e fa proprie le considerazioni critiche del ricorso è nella parte in cui si rileva una violazione di legge ai sensi dell'art. 1295 c.c., a mente del quale “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”.
Nel caso in specie, trattandosi di imposte indirette, e in particolar modo di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate ha errato a statuire che del debito fiscale oggetto dell'intimazione di pagamento fossero solidalmente responsabili tutti gli eredi e non soltanto tenuti pro quota in ragione della comune regola di cui agli artt. n. 752, 754 e 1952 del c.c., vista la mancanza di regole speciali per le imposte indirette che deroghino alla normativa generale (Cass. n. 7768 del 2020; Cass. n. 18451 del 2016; Cass. n.22426 del
2014).
Ne discende che l'atto impugnato deve essere modificato nel senso che la pretesa tributaria che ha ad oggetto deve essere avanzata non per l'intero ma deve essere ridotta in proporzione alle quote ereditarie in capo a Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 12 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Cassano.