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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/07/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1977/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1977/2012 promossa da:
ià C.F. e P.I. , con sede in Casalecchio CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 di Reno (BO) i via Cristoni n. 84; in persona del legale rappresentante p.t. e rappresentata e difesa dagli avv. ti Umberto D'Autilia e Carmine De Simone, giusta procura ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Carmine De Simone sito in Nocera Inferiore (SA) alla via J. Sannazzaro n. 19; Parte opponente contro
, con sede in Castel San Giorgio Controparte_3
(SA) alla via R. Ciancio n. 13, P.I. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dell'avv. ti Corinna Correra e Francesco Gargano del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata in Roccapiemonte, presso lo studio dell'avv. to Pietro De Martino alla via Starza;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2012 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 28.02.2012.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
• “revocare il decreto ingiuntivo opposto, giacché illegittimo per l'infondatezza di tutte le pretese creditorie avanzate con il ricorso dalla;
Controparte_3
• sempre nel merito ed in via riconvenzionale dichiarare tenuta la società opposta a corrispondere alla società la somma di €. 10.092,39, o quella altra maggiore o CP_1 minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di premio o sconti differiti o pagina 1 di 14 crediti di merci per resi;
• dichiarare l'inadempimento contrattuale della nei confronti della CP_3 CP_1 in ordine alle obbligazioni di appalto e fornitura di confezioni di passata di pomodoro a CP_ marchio e, per l'effetto condannare l'opposta società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compresi subiti e subendi dalla da liquidarsi CP_1 nella misura di Euro 260.000,00, o in altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, occorrendo anche una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• risarcimento per lesione da diritto all'immagine d'impresa;
• dichiarare tenuta la a garantire e manlevare la da ogni eventuale CP_3 CP_1 effetto di soccombenza della stessa nei confronti di terzi, privati e pubblica amministrazione, derivanti dalla messa in circolazione delle confezioni di passata di pomodoro a marchio;
CP_1
• sempre nel merito ed in via riconvenzionale subordinata,
• dichiarare illegittima la pretesa della anche solo per il profilo del quantum CP_3 della stessa, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parzialmente, dei crediti maturati dalla opponente per i titoli tutti riconosciuti nel corso del giudizio;
• In via istruttoria si chiede l'ammissione delle seguenti prove per interpello e per testi sulle circostanze descritte, con riserva di capitolazione, e si chiede in caso di contestazione dei crediti maturati a titolo premio - sconti differiti e a titolo di mancato guadagno per la merce resa, ammettere CTU per la loro quantificazione;
• con vittoria di spese di lite;
”
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
• “rigettare integralmente l'opposizione come proposta dalla società in quanto CP_1 inammissibile, improponibile e comunque infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto stante la non pertinenza della vicenda narrata dalla opponente rispetto al grave ed ingiustificato inadempimento della (oggi corrispondente al Controparte_2 CP_1 mancato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti alle fatture emesse per un importo complessivo di €. 191.718,02, oltre interessi maturati come per legge;
• per l'effetto confermare il decreto di ingiunzione al pagamento delle fatture corrispondenti alla somma di €. 191.718,02, nonché gli interessi maturati come per legge a calcolarsi ex D. Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva CEE n. 35/2000, con la maggiorazione del 2% prevista dall'art. 4, comma 3 per i prodotti alimentari deteriorabili;
• accogliere, altresì, la domanda riconvenzionale della parte convenuta di pagare
€. 400.000,00 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ed CP_3 in particolare per il mancato guadagno in relazione alla passata rustica venduta alla società
ma poi ritirata dalla perché ritenuta viziata ed il risarcimento del danno CP_1 CP_3 per le spese sostenute dalla opposta per il ritiro di tale merce, nonché risarcimento danni subiti per il mancato ritiro dei prodotti commissionati e per aver svenduto a terzi merce commissionata e non ritirata, il tutto come quantificato dal CTU, o in quella somma pagina 2 di 14 maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare in via di equità;
• condannare la alle spese di lite del procedimento monitorio e di quello di CP_1 opposizione.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 26.04.2012, la società CP_1
(d'ora in poi, per brevità, anche “ ”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
243/2012, reso in data 28.02.20212 dal Tribunale di Nocera Inferiore, col quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 191.718,02, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo e le spese di procedura. Pertanto, ed in sintesi, concludeva chiedendo:
- la revoca del D.I. opposto, in quanto illegittimo per l'infondatezza di tutte le pretese creditorie avanzate;
- accertarsi l'inadempimento contrattuale della (d'ora in poi, per brevità, CP_3 anche “ ”) in ordine ad obbligazioni di appalto e di fornitura di confezioni di CP_3 CP_ passata di pomodoro a marchio;
- sempre nel merito ed in via riconvenzionale dichiarare tenuta la società a CP_3 corrispondere alla la somma di €. 10.092,39 a titolo di premi o sconti differiti CP_1
o crediti di merce per resi;
- dichiararsi l'inadempimento contrattuale della in ordine alle obbligazioni di CP_3 CP_ appalto e fornitura di confezioni di passata di pomodoro a marchio , e per l'effetto condannare la società opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compresi, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di €. 260.000,00, o in altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta, occorrendo anche una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- dichiarare tenuta la società a garantire e manlevare la da ogni CP_3 CP_1 soccombenza della stessa nei confronti dei terzi privati e pubblica amministrazione, derivanti dalla commercializzazione e messa in circolazione di passata di pomodoro avariata;
- sempre nel merito ed in via riconvenzionale subordinata dichiarare illegittima la pretesa della odierna opposta anche solo per il profilo del quantum della stessa, e nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare in ogni caso la compensazione anche solo parziale dei crediti maturati dalla società per i titoli riconosciuti con vittoria di spese di CP_1 lite.
Si costituiva la in data 17.07.2012, contestando tutto quanto ex Controparte_3 adverso dedotto e prodotto e chiedendo di rigettarsi integralmente l'opposizione come proposta dalla in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata nei suoi CP_1 presupposti di fatto e di diritto, stante il mancato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti alle fatture emesse per un importo complessivo di €. 191.718,02 oltre interessi pagina 3 di 14 maturati come per legge e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 243/2012, concludendo pertanto:
- rigettare integralmente l'opposizione come proposta dalla società in quanto CP_1 inammissibile, improponibile e comunque infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto stante la non pertinenza della vicenda narrata dalla opponente rispetto al grave ed ingiustificato inadempimento della (oggi corrispondente al Controparte_2 CP_1 mancato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti alle fatture emesse per un importo complessivo di €. 191.718,02, oltre interessi maturati come per legge e per l'effetto confermare il decreto di ingiunzione al pagamento delle fatture corrispondenti alla somma di €. 191.718,02, nonché gli interessi maturati come per legge a calcolarsi ex D. Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva CEE n. 35/2000, con la maggiorazione del 2% prevista dall'art. 4, comma 3 per i prodotti alimentari deteriorabili;
- accogliere, altresì, la domanda riconvenzionale della parte convenuta di pagare
€. 400.000,00 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_3 ed in particolare per il mancato guadagno in relazione alla passata rustica venduta alla società ma poi ritirata dalla perché ritenuta viziata ed il risarcimento CP_1 CP_3 del danno per le spese sostenute dalla opposta per il ritiro di tale merce, nonché risarcimento danni subiti per il mancato ritiro dei prodotti commissionati e per aver svenduto a terzi merce commissionata e non ritirata, il tutto come quantificato dal CTU, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare in via di equità;
- condannare la alle spese di lite del procedimento monitorio e di quello di CP_1 opposizione.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 04.10.2012, parte opponente in via preliminare eccepiva:
- l'inammissibilità e l'infondatezza anche nel merito, della domanda riconvenzionale formulata dalla , in quanto domande nuove fondate su una diversa causa petendi CP_3 rispetto a quella rappresentata in monitorio;
- ribadiva che la fornitura era stata effettuata dalla in esecuzione di un contratto di CP_3 appalto e fornitura stipulato dalle parti;
- sottolineava inoltre che il sequestro penale delle confezioni di prodotti a marchio ed CP_1 il ritiro dal commercio di tutti i lotti, per la presenza di muffa all'interno delle confezioni, oltre a far venir meno la funzione economica di detto contratto di appalto e fornitura hanno determinato un grave danno economico e di immagine per la CP_1
Parte opposta si riportava alla comparsa di costituzione con spiegata domanda riconvenzionale e insisteva per la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 243/2012.
A scioglimento della riserva, in data 26.03.2013, il giudice Istruttore, precedentemente assegnatario del fascicolo, non sussistendone i presupposti, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del D. I. e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., rinviando all'udienza del pagina 4 di 14 23.10.2013, ove le parti domandavano ammettersi le istanze istruttorie rispettivamente articolate ed opponendosi all'ammissione delle avverse.
Il precedente Istruttore, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I., ammetteva la prova testimoniale sulle circostanze di cui al Capo n. 3, memoria n. 2 di parte opponente e rinviava all'udienza del 28.05.2014.
CP_ In tale udienza il dipendente della confermava che “gli ordini di ritiro merce venivano inoltrati dall'ufficio qualità della opponente e ogni qualvolta si verifica un problema di prodotto non conforme, l'azienda informa tutti i vari settori coinvolti nella gestione confermando, inoltre, che i vari punti vendita erano 242”.
Il precedente Istruttore, medio tempore assegnatario del fascicolo e subentrato nel ruolo, all'udienza del 11.02.2016 invitava le parti a valutare la demandata proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata da parte opponente.
Con ordinanza del 20.02.2018 ritenendo necessaria una consulenza tecnica d'ufficio, il precedente istruttore ha contestualmente disposto una consulenza tecnica, all'uopo nominando CTU il dott. . Persona_1
Pervenuto il giudizio, per la prima volta, dinanzi allo Scrivente Istruttore in data 30.01.2019 ed ivi effettuato un rinvio per la decisione alla successiva udienza del 28.05.2020 (giacché la precedente non poteva essere tenuta per impegni d'ufficio), dopo vari rinvii dovuti sia alla sostituzione dello Scrivente – all'epoca delegato d'ufficio alle udienze presidenziali con recupero il mercoledì – nonché per il gravoso carico del ruolo (attestato, a quella data, in oltre 2000 controversie), all'udienza del 08.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dall'attuale giudicante con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui si giovavano entrambe le parti.
∗∗∗
Non essendovi eccezioni preliminari in rito le domande processuali vanno esaminata nel merito.
La proposta opposizione, nel merito, è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione e secondo quanto segue.
Innanzitutto, va rilevato che la prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, deve essere piena, liquida ed esigibile. L'opposto, pur avendo documentato parte del proprio operato, non ha fornito idonea prova circa l'intero ammontare delle somme di danaro ingiunte. Pertanto, il credito non può dirsi provato in modo pieno e certo. Occorre, innanzitutto, ricordare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel pagina 5 di 14 senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore- opposto – avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, n. 12622/2010; Cass. SS.UU. n. 7448/1993). Dall'istruttoria è emerso che, in data 20.11.2010 ed in data 27.11.2010, pervenivano alla società oggi opponente, segnalazioni da parte di consumatori circa la presenza di muffa sotto il tappo CP_ della “passata rustica/arricchita” a marchio . A seguito di dette segnalazioni, il Sig. assistente Testimone_1 CP_4 Parte_1 disponeva l'accantonamento cautelativo di detta merce ed inoltre, in data 30.11.2010, i Carabinieri di Cascina Terme effettuavano il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. di n. CP_ 137 bottiglie di passata rustica a marchio prodotta dalla CP_3
Di tali circostanze veniva prontamente informato l'Ufficio Qualità della produttrice, il quale riferiva letteralmente “l'eventuale muffa scura non può nuocere essendo inerte, durante la produzione abbiamo avuto probabilmente, un problema di troppo pieno, non riscontrato dai nostri tecnici” autorizzando la restituzione delle confezioni difettose.
Successivamente al sequestro penale la disponeva il ritiro su tutto il territorio CP_1 nazionale della “passata di pomodoro rustica” e “passata arricchita” fornite dalla società opposta e la sospensione degli ordini di consegna ai propri magazzini della merce della stessa natura, CP_ invitando la produttrice al ritiro di tutti i lotti viziati a marchio , stoccati presso i magazzini della fornitrice. Tali vizi venivano prontamente denunciati, richiamando parte opponente quanto previsto in tema di contratto di appalto dal disposto ex art. 1667 c.c., secondo cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi dell'opera, la cui tempestiva denuncia all'appaltatore o il suo riconoscimento, comporta il diritto al risarcimento del danno, nel caso di colpa dell'appaltatore, ai sensi del primo comma dell'art. 1668 c.c., da inquadrarsi nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1453 c.c. Parte opponente sottolinea come, in tema di eccezione di inadempimento, risulta legittima la sospensione dei pagamenti quale mezzo di autotutela come previsto dall'art. 1460 c.c., a garanzia del proprio diritto di credito per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento e/o non esatto adempimento. Peraltro, anche le mutate condizioni patrimoniali ed imprenditoriali della società CP_3 assoggettata dal 03.02.2011 a procedura di liquidazione.
Nel merito, va rilevato che l'esistenza del contratto di appalto è pacifica, oltre che documentata. Quanto all'esecuzione del contratto di appalto e fornitura di confezioni di passata di pomodoro, parte opponente ha sollevato alcune specifiche contestazioni, che vanno valutate alla stregua dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., il quale prevede uno strumento di autotutela nei confronti dell'altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione. pagina 6 di 14 La ratio della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento. Si tratta allora di verificare se ed in che misura il rifiuto di pagare il corrispettivo del servizio da parte opponente sia proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento dell'opposta e se sia o meno contrario alla buona fede. A tal fine, l'onere di allegare l'inadempimento dell'opposta grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile, stante la presunzione di colpa in capo all'inadempiente a norma dell'art. 1218 c.c. Dalla consulenza tecnica espletata, redatta dal dr. – ed i cui risultanti, Persona_1 peraltro, sono interamente condivisibili, giacché immuni da censure logico-giuridiche e di cui, peraltro, si dà anche atto nella risposta alle osservazioni delle parti – è risultato comprovato che la somma vantata originariamente ed ingiunta dall'opposto €. 191.718,02 non coincida affatto con quella accertata dal consulente che ha formulato sulla base dei documenti in atti le seguenti conclusioni (pagine 9 e ss C.T.U.). Il C.T.U, infatti, ha evidenziato come l'analisi del prospetto faccia emergere come la somma richiesta dalla , ingiunta dal Tribunale di Nocera Inferiore in danno Controparte_3 alla è risultata comprensiva delle partite creditorie di quest'ultima scaturite sia dalle CP_1 note di credito emesse in ragione del ritiro della merce resa e sia dalle partite inerenti i premi annuali su fornitura (annualità 2009 – 2010) oggetto di convenzione. In particolare, la somma ingiunta è risultata comprensiva e dunque già rettificata delle somme di cui alle seguenti partite creditorie della quindi: CP_1
a) ammontare della merce ritirata dalla così come annotata nelle note di credito CP_3 all'uopo emesse ed allegate in copia nella produzione della CP_1
b) ammontare dei premi di fornitura concordati e pattuiti tra le parti. In sostanza, il credito dell'opposta è risultato già rettificato dell'importo dei prodotti non commercializzati (resi) e pertanto, alla data del titolo monitorio medesimo del 02.03.2012, lo stesso è pari all'importo ivi indicato di €. 191.718,02 ma dal citato ammontare occorre però defalcare il costo dei prodotti oggetto di sequestro quantificati in €. 71,92 nonché i costi documentati dalla nelle proprie produzioni, non ricompresi nelle partite contabili di CP_1 cui al decreto ingiuntivo, pari ad €. 10.092,39.
Profilo del mancato guadagno della per la omessa commercializzazione dei CP_1 prodotti sequestrati e ritirati sulla base dei prezzi praticati dal rivenditore ove documentati in atti. L'analisi della documentazione, come anche effettuata dal nominato C.T.U., ha evidenziato l'esistenza di un prospetto vendite della società ove erano stati annotati il prezzo di CP_1 acquisto del prodotto “ ”, il prezzo di vendita del prodotto, nonché la Parte_2 percentuale del margine, indicata nella misura del 26.15%. L'assenza della documentazione contabile, nonché il mancato consenso all'acquisizione della pagina 7 di 14 stessa, ha rappresentato elemento ostativo alla corretta e puntuale verifica delle vendite e dunque della percentuale del margine come annotata nel prospetto in atti;
peraltro, la stessa sulla scorta di indagine di mercato, è risultata coerente. Infatti, il margine del supermercato, nella vendita delle bottiglie di pomodoro, è pari a circa il 45/50 % del costo, e nel caso di specie, trattandosi di prodotti con il marchio dell'insegna, la percentuale praticata risulta inferiore. Tenuto conto che la merce resa è risultata pari al valore di €. 87.301,29, il mancato guadagno per la per la mancata commercializzazione degli stessi è pari ad €. 22.829,89, il valore CP_1 sopra calcolato di mancato guadagno, ridurrebbe di pari importo il credito della in CP_3
€. 158.724,42; conclusioni, pertanto e sul punto, a cui questo Giudice aderisce.
Sull'eventuale mancato conseguimento del premio di fine anno e sulla sua quantificazione. Nelle produzioni di parte opponente, e precisamente nell'elenco atti e documenti, al n. 3 degli allegati, risulta citata l'allegazione di copia “Contratto di appalto e capitolato di produzione del CP_ prodotto rustica di pomodoro” a marchio , del 26.01.2007, intercorso tra la e la CP_1
CP_3
L'analisi del documento in atti ha evidenziato che lo stesso è risultato composto da un primo atto denominato Capitolato tecnico di Qualità e di un secondo, quale allegato del primo, denominato
“allegato 9.1 Schede Materie Prime”; l'analisi dei documenti citati ha evidenziato l'assenza di pattuizioni economiche afferenti i premi annuali. Come riportato nelle deduzioni di cui al primo quesito, la quantificazione dei premi è emersa dalla descrizione causale annotata sui documenti contabili ossia note di credito emesse dalla in favore della e precisamente i documenti suindicati attestano che la CP_3 CP_1 ha riconosciuto alla i premi su fornitura per gli anni 2009 e 2010 CP_3 CP_1 rispettivamente nella misura del 4% e del 5% del fatturato, per complessive €. 88.954,51, per l'annualità 2011 il premio su fornitura risulta calcolato direttamente dalla con CP_1 emissione della fattura n. 986, del 15.07.2011, per €. 1.923.10, ove nella descrizione dell'operazione di fatturazione risulta annotata premio fine anno 2011. Detto documento, CP_ peraltro, è riportato nell'elenco dei costi documentati dalla e portata a deconto del credito ingiunto.
Sui costi relativi al ritiro della merce. L'analisi della documentazione depositata dalla ha evidenziato Controparte_3
l'allegazione dei seguenti documenti di spesa inerenti al costo sostenuto stessa in riferimento al trasporto di merce resa dalla e ritirata presso i diversi punti vendita e, per l'effetto, CP_1 comprova il costo di €. 6.670,00 sostenuto dalla per il ritiro della merce presso i CP_3
p.v. della (come da prospetto riportato nella C.T.U., a pag. 15). CP_1
Sulle spese eventualmente connesse all'analisi qualità della merce fornita. La società nelle proprie produzioni, ha allegato copia della fattura n. 11538 del CP_1
23.12.2010, rilasciata della società Silliker, dell'importo di €. 660,00 per spese connesse ad analisi di qualità della merce viziata, che la avrebbe dovuto accreditare alla CP_3 CP_1
pagina 8 di 14 S.p.A.
Sul minor guadagno dell'opposta per il mancato ritiro della merce già commissionata dalla
alla luce della documentazione in atti sulla base dei minori costi di rivendita a terzi CP_1 della merce e dei costi per eliminare le etichette e rietichettare i prodotti ove documentati.
Nelle proprie produzioni, invece, la , nell'allegazione degli atti comprovanti un minor CP_3 guadagno per il mancato ritiro della merce commissionata, ne ha limitato il contenuto alla copia di corrispondenza e-mail intercorsa con altra società Incro Marketing (all. n.12 del foliario), alle CP_ fatture di svendita della merce a marchio (all.n.13 foliario) ed infine ad un prospetto di calcolo del minor guadagno (all. n.14 del foliario); Come innanzi esposto, le parti non hanno prestato consenso all'acquisizione di ulteriore documentazione eccedente quella depositata, inidonea, quindi, alla quantificazione del mancato guadagno così come richiesto dalla creditrice opposta.
Il consulente evidenzia sia l'assenza in atti di un contratto sottoscritto tra le parti inerente alla pattuizione dei quantitativi di fabbisogno annuale dei prodotti di vendita, dei prezzi, ed ogni altra appendice connessa alla vendita, e sia di ogni altra documentazione utile a certificare l'esattezza dei quantitativi ritirati dalla . CP_1
Le informazioni circa il quantitativo “commissionato” e dei prezzi di vendita dei prodotti sono risultati dal contenuto della e-mail dell'8.09.2009 intercorsa tra la e la Incro Marketing, CP_3 società di intermediazione tra le parti, ove è riportata sia la sommaria indicazione dei fabbisogni CP_ annuali a marchio di … “ e ”…, rispettivamente Parte_2 Parte_3 annotata in 100.000 cartoni da 12 bottiglie e 45.000/50.000 cartoni da 12 bottiglie, e sia i relativi prezzi di vendita indicati rispettivamente in € 0.65 e € 0.60 a bottiglia. Secondo quanto riportato dal C.T.U., la ha allegato, dunque, un prospetto di sintesi CP_3 inerente la quantificazione del minor guadagno derivante dal mancato ritiro della produzione a CP_ marchio , quantificato in €. 243.465,06; quest' ultimo importo risulta aumentato, nell'atto della comparsa di costituzione, di €. 52.990,50 quale costo aggiuntivo per la rietichettatura dei prodotti. Previa critica del prospetto suindicato, il C.T.U., peraltro, dopo aver indicato in complessivi euro 90.369,00 l'asserito minor guadagno della , tuttavia evidenzia come talune circostanze, di CP_3 contro, offrono elementi volti a far presumere che la svendita abbia avuto ad oggetto la merce CP_ resa dalla e ritirata dalla piuttosto che quella commissionata e non ritirata. CP_3
In particolare, lo scrivente evidenzia: a) la non corrispondenza descrittiva della tipologia del prodotto oggetto di svendita, l'arco temporale di detta svendita, avvenuta nel periodo aprile /ottobre 2011, immediatamente successivo a quello in cui risultano avvenuti i resi di merce operati dalla risalenti al CP_1 periodo febbraio/luglio 2011, la corrispondenza della tipologia di merce svenduta con quella annotata nelle note credito emesse dalla in seguito alla ricezione della merce resa;
CP_3
b) la mancata allegazione in atti di documentazione comprovante il costo sostenuto di rietichettatura dei prodotti. pagina 9 di 14 Il C.T.U, pertanto, rassegna le seguenti conclusioni, di seguito trascritte:
“
5. Conclusioni Il sottoscritto Ctu, in base agli atti e alle deduzioni delle parti, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, ritiene quanto segue:
dica il CTU il valore della merce sequestrata e ritirata come fatturata, specificando se le forniture di cui alla merce sequestrata e ritirata siano oggetto delle fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e se comunque i relativi importi siano stati oggetto di credito riconnesse alle fatture oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo;
Lo scrivente nel prospetto indicato in relazione ha riportato in dettaglio ciascun documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo di €. 191.718,02 opposto dalla , ivi compresi i CP_1 riferimenti dei documenti contabili, gli importi debito/credito, nonché le causali ivi annotate. L'analisi del prospetto ha evidenziato che la somma richiesta dalla , Controparte_3 ingiunta dal Tribunale di Nocera Inferiore in danno alla , è risultata Controparte_2 comprensiva delle partite creditorie di quest'ultima scaturite sia dalle note di credito emesse in ragione del ritiro della merce resa e sia dalle partite inerenti i premi annuali su fornitura (annualità 2009 – 2010) oggetto di convenzione. _________
determini, anche in base all'importo dei prodotti non commercializzati, il credito dell'opposta rispetto alle fatture azionate;
Il credito dell'opposta di cui al decreto ingiuntivo n. 243.2012 reso dal Tribunale di CP_3
Nocera Inferiore è risultato già rettificato dell'importo dei prodotti non commercializzati (resi) e pertanto, alla data del titolo monitorio medesimo del 2.03.2012, lo stesso è pari all'importo ivi indicato di €. 191.718,02. Dal citato ammontare occorre defalcare il costo dei prodotti oggetto di sequestro quantificati in
€.71,92 nonché i costi documentati dalla nelle proprie produzioni, non ricompresi nelle CP_1 partite contabili di cui al decreto ingiuntivo, pari a 10.092,39 così da determinare il credito della
, al netto delle succitate rettifiche, pari ad €. 181.553,71. _________ Controparte_3
dica a quanto ammonti il mancato guadagno della per la omessa commercializzazione dei CP_1 prodotti sequestrati e ritirati sulla base dei prezzi praticati dal rivenditore ove documentati in atti;
In considerazione della circostanza che la merce resa è risultata pari ad €. 87.301,29 il mancato guadagno per , per la mancata commercializzazione degli stessi, è stata quantificata Pt_4 CP_1 in €. 22.829,89. Laddove Ill.mo G.I. concordi con le deduzioni suindicate il valore sopra calcolato di mancato guadagno ridurrebbe di pari importo il credito della in €. 158.724,42 _______ CP_3
dica se la mancata commercializzazione della merce ritirata e sequestrata ha determinato il mancato conseguimento del premio di fine anno e ne indichi l'ammontare, ove possibile, sulla base pagina 10 di 14 della documentazione in atti;
I documenti in atti attestano che la ha riconosciuto alla i premi su fornitura CP_3 CP_1 per gli anni 2009 e 2010 rispettivamente nella misura del 4% e del 5% del fatturato, per complessive €. 88.954,51. La quantificazione percentuale dei premi su forniture, pari al 5% per l'anno 2010, è risultata coerente al contenuto della mail del 21.10.2009, in atti, ove la ha comunicato alla CP_3 CP_1
l'applicazione e riconoscimento del premio forniture fine anno del 5% a partire dall'1.01.2010. Per l'annualità 2011 il premio su fornitura risulta calcolato direttamente dalla con CP_1 emissione della fattura n.986 del 15.07.2011 per €. 1.923.10 ove nella descrizione dell'operazione di fatturazione risulta annotata premio fine anno 2011; documento riportato nell'elenco dei costi documentati dalla e portata a deconto del credito ingiunto. _______ CP_1
dica, ove documentato o ricostruibile in via presuntiva con un alto grado di probabilità, se e quali siano stati i costi per il ritiro della merce a carico di parte opponente;
La documentazione in atti comprova il costo di €.6.670,00 sostenuto dalla per il ritiro CP_3 della merce presso i p.v. della . _______ CP_1
riferisca l'importo delle spese connesse alla analisi di qualità della merce fornita, ove documentate;
La società , nelle proprie produzioni, ha allegato copia della fattura n. 25 del 23.12.2010, CP_1 rilasciata della società Silliker, dell'importo di €. 660,00 ove nella descrizione del documento medesimo si indica la causale inerente all'apertura di aliquota a campione di “Passata di pomodori” effettuata in data 21.12.2010 nel punto vendita a Capannori (LU). ______
dica a quanto ammonti il minor guadagno dell'opposta per il mancato ritiro della merce già commissionata dalla alla luce della documentazione in atti sulla base dei minori costi di CP_1 rivendita a terzi della merce e dei costi per eliminare le etichette e rietichettare i prodotti ove documentati, specificando il periodo in cui sono state svolte le operazioni di rivendita a terzi della merce e di nuova etichettatura;
Il prospetto riportato nello specifico paragrafo, ove riepilogati in dettaglio i dati desunti dalle fatture (descrizione prodotto quantità e prezzo), espone nell'ultima colonna, l'ipotesi di valorizzazione di un minor guadagno della complessivamente quantificato in CP_3
€.90.369,00. Lo scrivente, infatti, in riscontro al quesito posto, ha esposto, l'ipotesi di quantificazione di minor guadagno, ottenuto dalla differenza di prezzo per prodotto (differenza di valore desunta dal confronto tra il prezzo di svendita e quello di normale vendita riportato nelle note di credito) moltiplicata per le quantità svendute. Occorre, peraltro, evidenziare all'Ill.mo GI talune circostanze che appaiono, di contro, inficiare la valorizzazione suesposta, ed offrire elementi volti a far presumere che la svendita abbia avuto ad pagina 11 di 14 CP_ oggetto la merce resa dalla e ritirata dalla piuttosto che quella commissionata e CP_3 non ritirata. In particolare lo scrivente evidenzia: a) la non corrispondenza descrittiva della tipologia del prodotto oggetto di svendita, come riportato in fattura, “ ” con quella della merce Parte_5
“commissionata” di cui ai fabbisogni annuali annotati nel contenuto della mail dell'8.09.2009 ove è citato … “ . Dalla lettura della comparsa di costituzione e Parte_6 risposta la , in ordine al presunta corrispondenza dei prodotti, seppur diversamente CP_3 denominati, i legali hanno offerto una precisazione descrittiva mediante le seguenti dizioni … MI … passata cipolla e basilico denominata anche sugo pronto arrichito … MI … passata rustica ridenominata in fattura passata casereccia … MI … senza peraltro allegare alcun documento probatorio di supporto;
b) l'arco temporale di detta svendita, avvenuta nel periodo aprile /ottobre 2011, immediatamente successivo a quello in cui risultano avvenuti i resi di merce operati dalla , CP_1 risalenti al periodo febbraio/luglio 2011; c) la corrispondenza della tipologia di merce svenduta con quella annotata nelle note credito emesse dalla in seguito alla ricezione della merce resa;
CP_3
d) la mancata allegazione in atti di documentazione comprovante il costo sostenuto di rietichettatura dei prodotti. _________________________________ “
Per tali motivi, la suddetta somma, anche come, in via di mera ipotesi, ricalcolata dal C.T.U., non potrà essere considerata.
In considerazione della circostanza che la merce resa è risultata pari ad €. 87.301,29 il mancato guadagno della per la mancata commercializzazione degli stessi, è stata quantificata CP_1 in €. 22.829,89 (l'importo, come indicato dal C.T.U., va residualmente quantificato in euro 158.723,82, non 158.724,42, trattasi di mero errore di calcolo) il valore sopra, già compresivo di mancato guadagno per la Dico e ulteriormente detratti gli €. 660,00 (spese connessa all'analisi qualità della merce fornita) ridurrebbe il credito della ad CP_3
€. 158.063,82; con la precisazione che l'originario importo di €. 191.718,02 (dal quale vengono detratte le voci di costo/debito precedentemente indicate) – come chiarito dal C.T.U. nella parte in premessa ed espositiva, relativa al credito complessivamente ingiunto – era comprensivo sia CP_ dei premi dovuti a , sia, altresì, dei costi come accertati dal Consulente e sostenuti dal . CP_3
CP_ Pertanto, la somma residualmente dovuta da a ammonta ad €. 158.063,82 oltre CP_3 interessi legali dalla data della domanda processuale e sino al soddisfo.
CP_ Quanto poi all'invocato – da parte di – danno all'immagine, si osserva che per conforme giurisprudenza è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento. Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava pagina 12 di 14 dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana. Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014). La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l'Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”. Alla luce di tale pronunzia emerge, che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici
Ebbene, nel caso che ci occupa, il danno nelle allegazioni della opponente non risulta essere provato e, pertanto, non potrà affatto essere riconosciuto, come, del pari, non potrà essere riconosciuto il danno non patrimoniale (quello patrimoniale è riconosciuto nei limiti di cui in parte motiva) come genericamente richiesto da parte opposta e, ab origine, complessivamente quantificato in euro 400.000,00. A tal fine, infatti, restano, infine, assorbite, nell'accoglimento – seppur trattasi di assorbimento parziale quanto all'importo, tenuto conto di quanto in parte motiva ampiamente chiarito – dell'opposizione, le ulteriori domande come avanzate dall'opposta (in particolare, il risarcimento del danno patrimoniale, in parte qua e non patrimoniale, non compresi nella somma come complessivamente riconosciuta) che, pertanto, de residuo, non possono trovare accoglimento, essendo stato riconosciuto un credito minore rispetto a quello originariamente richiesto e non avendo, per l'effetto, provato – ma solo apoditticamente affermato – il danno patrimoniale e non patrimoniale, come da costei quantificato e non accertato avuto riguardo alle risultanze istruttorie.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza processuale, come in parte motiva accertata, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n° 243/2012 emesso in data 28.02.2012 dal Tribunale di Nocera Inferiore per le ragioni di cui in parte motiva;
pagina 13 di 14 - condanna parte opponente, in persona del proprio l.r.p.t., al pagamento in CP_1 favore della parte opposta, in persona del proprio l.r.p.t., della complessiva CP_3 somma pari ad euro €. 158.063,82 come determinata in parte motiva e per le motivazioni ivi rese, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali, di parte opponente e di parte opposta, per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone a carico delle parti, in solido tra di loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2025 Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1977/2012 promossa da:
ià C.F. e P.I. , con sede in Casalecchio CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 di Reno (BO) i via Cristoni n. 84; in persona del legale rappresentante p.t. e rappresentata e difesa dagli avv. ti Umberto D'Autilia e Carmine De Simone, giusta procura ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Carmine De Simone sito in Nocera Inferiore (SA) alla via J. Sannazzaro n. 19; Parte opponente contro
, con sede in Castel San Giorgio Controparte_3
(SA) alla via R. Ciancio n. 13, P.I. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dell'avv. ti Corinna Correra e Francesco Gargano del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata in Roccapiemonte, presso lo studio dell'avv. to Pietro De Martino alla via Starza;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2012 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 28.02.2012.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
• “revocare il decreto ingiuntivo opposto, giacché illegittimo per l'infondatezza di tutte le pretese creditorie avanzate con il ricorso dalla;
Controparte_3
• sempre nel merito ed in via riconvenzionale dichiarare tenuta la società opposta a corrispondere alla società la somma di €. 10.092,39, o quella altra maggiore o CP_1 minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di premio o sconti differiti o pagina 1 di 14 crediti di merci per resi;
• dichiarare l'inadempimento contrattuale della nei confronti della CP_3 CP_1 in ordine alle obbligazioni di appalto e fornitura di confezioni di passata di pomodoro a CP_ marchio e, per l'effetto condannare l'opposta società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compresi subiti e subendi dalla da liquidarsi CP_1 nella misura di Euro 260.000,00, o in altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, occorrendo anche una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• risarcimento per lesione da diritto all'immagine d'impresa;
• dichiarare tenuta la a garantire e manlevare la da ogni eventuale CP_3 CP_1 effetto di soccombenza della stessa nei confronti di terzi, privati e pubblica amministrazione, derivanti dalla messa in circolazione delle confezioni di passata di pomodoro a marchio;
CP_1
• sempre nel merito ed in via riconvenzionale subordinata,
• dichiarare illegittima la pretesa della anche solo per il profilo del quantum CP_3 della stessa, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parzialmente, dei crediti maturati dalla opponente per i titoli tutti riconosciuti nel corso del giudizio;
• In via istruttoria si chiede l'ammissione delle seguenti prove per interpello e per testi sulle circostanze descritte, con riserva di capitolazione, e si chiede in caso di contestazione dei crediti maturati a titolo premio - sconti differiti e a titolo di mancato guadagno per la merce resa, ammettere CTU per la loro quantificazione;
• con vittoria di spese di lite;
”
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
• “rigettare integralmente l'opposizione come proposta dalla società in quanto CP_1 inammissibile, improponibile e comunque infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto stante la non pertinenza della vicenda narrata dalla opponente rispetto al grave ed ingiustificato inadempimento della (oggi corrispondente al Controparte_2 CP_1 mancato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti alle fatture emesse per un importo complessivo di €. 191.718,02, oltre interessi maturati come per legge;
• per l'effetto confermare il decreto di ingiunzione al pagamento delle fatture corrispondenti alla somma di €. 191.718,02, nonché gli interessi maturati come per legge a calcolarsi ex D. Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva CEE n. 35/2000, con la maggiorazione del 2% prevista dall'art. 4, comma 3 per i prodotti alimentari deteriorabili;
• accogliere, altresì, la domanda riconvenzionale della parte convenuta di pagare
€. 400.000,00 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ed CP_3 in particolare per il mancato guadagno in relazione alla passata rustica venduta alla società
ma poi ritirata dalla perché ritenuta viziata ed il risarcimento del danno CP_1 CP_3 per le spese sostenute dalla opposta per il ritiro di tale merce, nonché risarcimento danni subiti per il mancato ritiro dei prodotti commissionati e per aver svenduto a terzi merce commissionata e non ritirata, il tutto come quantificato dal CTU, o in quella somma pagina 2 di 14 maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare in via di equità;
• condannare la alle spese di lite del procedimento monitorio e di quello di CP_1 opposizione.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 26.04.2012, la società CP_1
(d'ora in poi, per brevità, anche “ ”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
243/2012, reso in data 28.02.20212 dal Tribunale di Nocera Inferiore, col quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 191.718,02, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo e le spese di procedura. Pertanto, ed in sintesi, concludeva chiedendo:
- la revoca del D.I. opposto, in quanto illegittimo per l'infondatezza di tutte le pretese creditorie avanzate;
- accertarsi l'inadempimento contrattuale della (d'ora in poi, per brevità, CP_3 anche “ ”) in ordine ad obbligazioni di appalto e di fornitura di confezioni di CP_3 CP_ passata di pomodoro a marchio;
- sempre nel merito ed in via riconvenzionale dichiarare tenuta la società a CP_3 corrispondere alla la somma di €. 10.092,39 a titolo di premi o sconti differiti CP_1
o crediti di merce per resi;
- dichiararsi l'inadempimento contrattuale della in ordine alle obbligazioni di CP_3 CP_ appalto e fornitura di confezioni di passata di pomodoro a marchio , e per l'effetto condannare la società opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compresi, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di €. 260.000,00, o in altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta, occorrendo anche una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- dichiarare tenuta la società a garantire e manlevare la da ogni CP_3 CP_1 soccombenza della stessa nei confronti dei terzi privati e pubblica amministrazione, derivanti dalla commercializzazione e messa in circolazione di passata di pomodoro avariata;
- sempre nel merito ed in via riconvenzionale subordinata dichiarare illegittima la pretesa della odierna opposta anche solo per il profilo del quantum della stessa, e nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare in ogni caso la compensazione anche solo parziale dei crediti maturati dalla società per i titoli riconosciuti con vittoria di spese di CP_1 lite.
Si costituiva la in data 17.07.2012, contestando tutto quanto ex Controparte_3 adverso dedotto e prodotto e chiedendo di rigettarsi integralmente l'opposizione come proposta dalla in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata nei suoi CP_1 presupposti di fatto e di diritto, stante il mancato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti alle fatture emesse per un importo complessivo di €. 191.718,02 oltre interessi pagina 3 di 14 maturati come per legge e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 243/2012, concludendo pertanto:
- rigettare integralmente l'opposizione come proposta dalla società in quanto CP_1 inammissibile, improponibile e comunque infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto stante la non pertinenza della vicenda narrata dalla opponente rispetto al grave ed ingiustificato inadempimento della (oggi corrispondente al Controparte_2 CP_1 mancato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti alle fatture emesse per un importo complessivo di €. 191.718,02, oltre interessi maturati come per legge e per l'effetto confermare il decreto di ingiunzione al pagamento delle fatture corrispondenti alla somma di €. 191.718,02, nonché gli interessi maturati come per legge a calcolarsi ex D. Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva CEE n. 35/2000, con la maggiorazione del 2% prevista dall'art. 4, comma 3 per i prodotti alimentari deteriorabili;
- accogliere, altresì, la domanda riconvenzionale della parte convenuta di pagare
€. 400.000,00 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_3 ed in particolare per il mancato guadagno in relazione alla passata rustica venduta alla società ma poi ritirata dalla perché ritenuta viziata ed il risarcimento CP_1 CP_3 del danno per le spese sostenute dalla opposta per il ritiro di tale merce, nonché risarcimento danni subiti per il mancato ritiro dei prodotti commissionati e per aver svenduto a terzi merce commissionata e non ritirata, il tutto come quantificato dal CTU, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare in via di equità;
- condannare la alle spese di lite del procedimento monitorio e di quello di CP_1 opposizione.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 04.10.2012, parte opponente in via preliminare eccepiva:
- l'inammissibilità e l'infondatezza anche nel merito, della domanda riconvenzionale formulata dalla , in quanto domande nuove fondate su una diversa causa petendi CP_3 rispetto a quella rappresentata in monitorio;
- ribadiva che la fornitura era stata effettuata dalla in esecuzione di un contratto di CP_3 appalto e fornitura stipulato dalle parti;
- sottolineava inoltre che il sequestro penale delle confezioni di prodotti a marchio ed CP_1 il ritiro dal commercio di tutti i lotti, per la presenza di muffa all'interno delle confezioni, oltre a far venir meno la funzione economica di detto contratto di appalto e fornitura hanno determinato un grave danno economico e di immagine per la CP_1
Parte opposta si riportava alla comparsa di costituzione con spiegata domanda riconvenzionale e insisteva per la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 243/2012.
A scioglimento della riserva, in data 26.03.2013, il giudice Istruttore, precedentemente assegnatario del fascicolo, non sussistendone i presupposti, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del D. I. e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., rinviando all'udienza del pagina 4 di 14 23.10.2013, ove le parti domandavano ammettersi le istanze istruttorie rispettivamente articolate ed opponendosi all'ammissione delle avverse.
Il precedente Istruttore, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I., ammetteva la prova testimoniale sulle circostanze di cui al Capo n. 3, memoria n. 2 di parte opponente e rinviava all'udienza del 28.05.2014.
CP_ In tale udienza il dipendente della confermava che “gli ordini di ritiro merce venivano inoltrati dall'ufficio qualità della opponente e ogni qualvolta si verifica un problema di prodotto non conforme, l'azienda informa tutti i vari settori coinvolti nella gestione confermando, inoltre, che i vari punti vendita erano 242”.
Il precedente Istruttore, medio tempore assegnatario del fascicolo e subentrato nel ruolo, all'udienza del 11.02.2016 invitava le parti a valutare la demandata proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata da parte opponente.
Con ordinanza del 20.02.2018 ritenendo necessaria una consulenza tecnica d'ufficio, il precedente istruttore ha contestualmente disposto una consulenza tecnica, all'uopo nominando CTU il dott. . Persona_1
Pervenuto il giudizio, per la prima volta, dinanzi allo Scrivente Istruttore in data 30.01.2019 ed ivi effettuato un rinvio per la decisione alla successiva udienza del 28.05.2020 (giacché la precedente non poteva essere tenuta per impegni d'ufficio), dopo vari rinvii dovuti sia alla sostituzione dello Scrivente – all'epoca delegato d'ufficio alle udienze presidenziali con recupero il mercoledì – nonché per il gravoso carico del ruolo (attestato, a quella data, in oltre 2000 controversie), all'udienza del 08.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dall'attuale giudicante con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui si giovavano entrambe le parti.
∗∗∗
Non essendovi eccezioni preliminari in rito le domande processuali vanno esaminata nel merito.
La proposta opposizione, nel merito, è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione e secondo quanto segue.
Innanzitutto, va rilevato che la prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, deve essere piena, liquida ed esigibile. L'opposto, pur avendo documentato parte del proprio operato, non ha fornito idonea prova circa l'intero ammontare delle somme di danaro ingiunte. Pertanto, il credito non può dirsi provato in modo pieno e certo. Occorre, innanzitutto, ricordare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel pagina 5 di 14 senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore- opposto – avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, n. 12622/2010; Cass. SS.UU. n. 7448/1993). Dall'istruttoria è emerso che, in data 20.11.2010 ed in data 27.11.2010, pervenivano alla società oggi opponente, segnalazioni da parte di consumatori circa la presenza di muffa sotto il tappo CP_ della “passata rustica/arricchita” a marchio . A seguito di dette segnalazioni, il Sig. assistente Testimone_1 CP_4 Parte_1 disponeva l'accantonamento cautelativo di detta merce ed inoltre, in data 30.11.2010, i Carabinieri di Cascina Terme effettuavano il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. di n. CP_ 137 bottiglie di passata rustica a marchio prodotta dalla CP_3
Di tali circostanze veniva prontamente informato l'Ufficio Qualità della produttrice, il quale riferiva letteralmente “l'eventuale muffa scura non può nuocere essendo inerte, durante la produzione abbiamo avuto probabilmente, un problema di troppo pieno, non riscontrato dai nostri tecnici” autorizzando la restituzione delle confezioni difettose.
Successivamente al sequestro penale la disponeva il ritiro su tutto il territorio CP_1 nazionale della “passata di pomodoro rustica” e “passata arricchita” fornite dalla società opposta e la sospensione degli ordini di consegna ai propri magazzini della merce della stessa natura, CP_ invitando la produttrice al ritiro di tutti i lotti viziati a marchio , stoccati presso i magazzini della fornitrice. Tali vizi venivano prontamente denunciati, richiamando parte opponente quanto previsto in tema di contratto di appalto dal disposto ex art. 1667 c.c., secondo cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi dell'opera, la cui tempestiva denuncia all'appaltatore o il suo riconoscimento, comporta il diritto al risarcimento del danno, nel caso di colpa dell'appaltatore, ai sensi del primo comma dell'art. 1668 c.c., da inquadrarsi nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1453 c.c. Parte opponente sottolinea come, in tema di eccezione di inadempimento, risulta legittima la sospensione dei pagamenti quale mezzo di autotutela come previsto dall'art. 1460 c.c., a garanzia del proprio diritto di credito per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento e/o non esatto adempimento. Peraltro, anche le mutate condizioni patrimoniali ed imprenditoriali della società CP_3 assoggettata dal 03.02.2011 a procedura di liquidazione.
Nel merito, va rilevato che l'esistenza del contratto di appalto è pacifica, oltre che documentata. Quanto all'esecuzione del contratto di appalto e fornitura di confezioni di passata di pomodoro, parte opponente ha sollevato alcune specifiche contestazioni, che vanno valutate alla stregua dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., il quale prevede uno strumento di autotutela nei confronti dell'altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione. pagina 6 di 14 La ratio della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento. Si tratta allora di verificare se ed in che misura il rifiuto di pagare il corrispettivo del servizio da parte opponente sia proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento dell'opposta e se sia o meno contrario alla buona fede. A tal fine, l'onere di allegare l'inadempimento dell'opposta grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile, stante la presunzione di colpa in capo all'inadempiente a norma dell'art. 1218 c.c. Dalla consulenza tecnica espletata, redatta dal dr. – ed i cui risultanti, Persona_1 peraltro, sono interamente condivisibili, giacché immuni da censure logico-giuridiche e di cui, peraltro, si dà anche atto nella risposta alle osservazioni delle parti – è risultato comprovato che la somma vantata originariamente ed ingiunta dall'opposto €. 191.718,02 non coincida affatto con quella accertata dal consulente che ha formulato sulla base dei documenti in atti le seguenti conclusioni (pagine 9 e ss C.T.U.). Il C.T.U, infatti, ha evidenziato come l'analisi del prospetto faccia emergere come la somma richiesta dalla , ingiunta dal Tribunale di Nocera Inferiore in danno Controparte_3 alla è risultata comprensiva delle partite creditorie di quest'ultima scaturite sia dalle CP_1 note di credito emesse in ragione del ritiro della merce resa e sia dalle partite inerenti i premi annuali su fornitura (annualità 2009 – 2010) oggetto di convenzione. In particolare, la somma ingiunta è risultata comprensiva e dunque già rettificata delle somme di cui alle seguenti partite creditorie della quindi: CP_1
a) ammontare della merce ritirata dalla così come annotata nelle note di credito CP_3 all'uopo emesse ed allegate in copia nella produzione della CP_1
b) ammontare dei premi di fornitura concordati e pattuiti tra le parti. In sostanza, il credito dell'opposta è risultato già rettificato dell'importo dei prodotti non commercializzati (resi) e pertanto, alla data del titolo monitorio medesimo del 02.03.2012, lo stesso è pari all'importo ivi indicato di €. 191.718,02 ma dal citato ammontare occorre però defalcare il costo dei prodotti oggetto di sequestro quantificati in €. 71,92 nonché i costi documentati dalla nelle proprie produzioni, non ricompresi nelle partite contabili di CP_1 cui al decreto ingiuntivo, pari ad €. 10.092,39.
Profilo del mancato guadagno della per la omessa commercializzazione dei CP_1 prodotti sequestrati e ritirati sulla base dei prezzi praticati dal rivenditore ove documentati in atti. L'analisi della documentazione, come anche effettuata dal nominato C.T.U., ha evidenziato l'esistenza di un prospetto vendite della società ove erano stati annotati il prezzo di CP_1 acquisto del prodotto “ ”, il prezzo di vendita del prodotto, nonché la Parte_2 percentuale del margine, indicata nella misura del 26.15%. L'assenza della documentazione contabile, nonché il mancato consenso all'acquisizione della pagina 7 di 14 stessa, ha rappresentato elemento ostativo alla corretta e puntuale verifica delle vendite e dunque della percentuale del margine come annotata nel prospetto in atti;
peraltro, la stessa sulla scorta di indagine di mercato, è risultata coerente. Infatti, il margine del supermercato, nella vendita delle bottiglie di pomodoro, è pari a circa il 45/50 % del costo, e nel caso di specie, trattandosi di prodotti con il marchio dell'insegna, la percentuale praticata risulta inferiore. Tenuto conto che la merce resa è risultata pari al valore di €. 87.301,29, il mancato guadagno per la per la mancata commercializzazione degli stessi è pari ad €. 22.829,89, il valore CP_1 sopra calcolato di mancato guadagno, ridurrebbe di pari importo il credito della in CP_3
€. 158.724,42; conclusioni, pertanto e sul punto, a cui questo Giudice aderisce.
Sull'eventuale mancato conseguimento del premio di fine anno e sulla sua quantificazione. Nelle produzioni di parte opponente, e precisamente nell'elenco atti e documenti, al n. 3 degli allegati, risulta citata l'allegazione di copia “Contratto di appalto e capitolato di produzione del CP_ prodotto rustica di pomodoro” a marchio , del 26.01.2007, intercorso tra la e la CP_1
CP_3
L'analisi del documento in atti ha evidenziato che lo stesso è risultato composto da un primo atto denominato Capitolato tecnico di Qualità e di un secondo, quale allegato del primo, denominato
“allegato 9.1 Schede Materie Prime”; l'analisi dei documenti citati ha evidenziato l'assenza di pattuizioni economiche afferenti i premi annuali. Come riportato nelle deduzioni di cui al primo quesito, la quantificazione dei premi è emersa dalla descrizione causale annotata sui documenti contabili ossia note di credito emesse dalla in favore della e precisamente i documenti suindicati attestano che la CP_3 CP_1 ha riconosciuto alla i premi su fornitura per gli anni 2009 e 2010 CP_3 CP_1 rispettivamente nella misura del 4% e del 5% del fatturato, per complessive €. 88.954,51, per l'annualità 2011 il premio su fornitura risulta calcolato direttamente dalla con CP_1 emissione della fattura n. 986, del 15.07.2011, per €. 1.923.10, ove nella descrizione dell'operazione di fatturazione risulta annotata premio fine anno 2011. Detto documento, CP_ peraltro, è riportato nell'elenco dei costi documentati dalla e portata a deconto del credito ingiunto.
Sui costi relativi al ritiro della merce. L'analisi della documentazione depositata dalla ha evidenziato Controparte_3
l'allegazione dei seguenti documenti di spesa inerenti al costo sostenuto stessa in riferimento al trasporto di merce resa dalla e ritirata presso i diversi punti vendita e, per l'effetto, CP_1 comprova il costo di €. 6.670,00 sostenuto dalla per il ritiro della merce presso i CP_3
p.v. della (come da prospetto riportato nella C.T.U., a pag. 15). CP_1
Sulle spese eventualmente connesse all'analisi qualità della merce fornita. La società nelle proprie produzioni, ha allegato copia della fattura n. 11538 del CP_1
23.12.2010, rilasciata della società Silliker, dell'importo di €. 660,00 per spese connesse ad analisi di qualità della merce viziata, che la avrebbe dovuto accreditare alla CP_3 CP_1
pagina 8 di 14 S.p.A.
Sul minor guadagno dell'opposta per il mancato ritiro della merce già commissionata dalla
alla luce della documentazione in atti sulla base dei minori costi di rivendita a terzi CP_1 della merce e dei costi per eliminare le etichette e rietichettare i prodotti ove documentati.
Nelle proprie produzioni, invece, la , nell'allegazione degli atti comprovanti un minor CP_3 guadagno per il mancato ritiro della merce commissionata, ne ha limitato il contenuto alla copia di corrispondenza e-mail intercorsa con altra società Incro Marketing (all. n.12 del foliario), alle CP_ fatture di svendita della merce a marchio (all.n.13 foliario) ed infine ad un prospetto di calcolo del minor guadagno (all. n.14 del foliario); Come innanzi esposto, le parti non hanno prestato consenso all'acquisizione di ulteriore documentazione eccedente quella depositata, inidonea, quindi, alla quantificazione del mancato guadagno così come richiesto dalla creditrice opposta.
Il consulente evidenzia sia l'assenza in atti di un contratto sottoscritto tra le parti inerente alla pattuizione dei quantitativi di fabbisogno annuale dei prodotti di vendita, dei prezzi, ed ogni altra appendice connessa alla vendita, e sia di ogni altra documentazione utile a certificare l'esattezza dei quantitativi ritirati dalla . CP_1
Le informazioni circa il quantitativo “commissionato” e dei prezzi di vendita dei prodotti sono risultati dal contenuto della e-mail dell'8.09.2009 intercorsa tra la e la Incro Marketing, CP_3 società di intermediazione tra le parti, ove è riportata sia la sommaria indicazione dei fabbisogni CP_ annuali a marchio di … “ e ”…, rispettivamente Parte_2 Parte_3 annotata in 100.000 cartoni da 12 bottiglie e 45.000/50.000 cartoni da 12 bottiglie, e sia i relativi prezzi di vendita indicati rispettivamente in € 0.65 e € 0.60 a bottiglia. Secondo quanto riportato dal C.T.U., la ha allegato, dunque, un prospetto di sintesi CP_3 inerente la quantificazione del minor guadagno derivante dal mancato ritiro della produzione a CP_ marchio , quantificato in €. 243.465,06; quest' ultimo importo risulta aumentato, nell'atto della comparsa di costituzione, di €. 52.990,50 quale costo aggiuntivo per la rietichettatura dei prodotti. Previa critica del prospetto suindicato, il C.T.U., peraltro, dopo aver indicato in complessivi euro 90.369,00 l'asserito minor guadagno della , tuttavia evidenzia come talune circostanze, di CP_3 contro, offrono elementi volti a far presumere che la svendita abbia avuto ad oggetto la merce CP_ resa dalla e ritirata dalla piuttosto che quella commissionata e non ritirata. CP_3
In particolare, lo scrivente evidenzia: a) la non corrispondenza descrittiva della tipologia del prodotto oggetto di svendita, l'arco temporale di detta svendita, avvenuta nel periodo aprile /ottobre 2011, immediatamente successivo a quello in cui risultano avvenuti i resi di merce operati dalla risalenti al CP_1 periodo febbraio/luglio 2011, la corrispondenza della tipologia di merce svenduta con quella annotata nelle note credito emesse dalla in seguito alla ricezione della merce resa;
CP_3
b) la mancata allegazione in atti di documentazione comprovante il costo sostenuto di rietichettatura dei prodotti. pagina 9 di 14 Il C.T.U, pertanto, rassegna le seguenti conclusioni, di seguito trascritte:
“
5. Conclusioni Il sottoscritto Ctu, in base agli atti e alle deduzioni delle parti, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, ritiene quanto segue:
dica il CTU il valore della merce sequestrata e ritirata come fatturata, specificando se le forniture di cui alla merce sequestrata e ritirata siano oggetto delle fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e se comunque i relativi importi siano stati oggetto di credito riconnesse alle fatture oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo;
Lo scrivente nel prospetto indicato in relazione ha riportato in dettaglio ciascun documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo di €. 191.718,02 opposto dalla , ivi compresi i CP_1 riferimenti dei documenti contabili, gli importi debito/credito, nonché le causali ivi annotate. L'analisi del prospetto ha evidenziato che la somma richiesta dalla , Controparte_3 ingiunta dal Tribunale di Nocera Inferiore in danno alla , è risultata Controparte_2 comprensiva delle partite creditorie di quest'ultima scaturite sia dalle note di credito emesse in ragione del ritiro della merce resa e sia dalle partite inerenti i premi annuali su fornitura (annualità 2009 – 2010) oggetto di convenzione. _________
determini, anche in base all'importo dei prodotti non commercializzati, il credito dell'opposta rispetto alle fatture azionate;
Il credito dell'opposta di cui al decreto ingiuntivo n. 243.2012 reso dal Tribunale di CP_3
Nocera Inferiore è risultato già rettificato dell'importo dei prodotti non commercializzati (resi) e pertanto, alla data del titolo monitorio medesimo del 2.03.2012, lo stesso è pari all'importo ivi indicato di €. 191.718,02. Dal citato ammontare occorre defalcare il costo dei prodotti oggetto di sequestro quantificati in
€.71,92 nonché i costi documentati dalla nelle proprie produzioni, non ricompresi nelle CP_1 partite contabili di cui al decreto ingiuntivo, pari a 10.092,39 così da determinare il credito della
, al netto delle succitate rettifiche, pari ad €. 181.553,71. _________ Controparte_3
dica a quanto ammonti il mancato guadagno della per la omessa commercializzazione dei CP_1 prodotti sequestrati e ritirati sulla base dei prezzi praticati dal rivenditore ove documentati in atti;
In considerazione della circostanza che la merce resa è risultata pari ad €. 87.301,29 il mancato guadagno per , per la mancata commercializzazione degli stessi, è stata quantificata Pt_4 CP_1 in €. 22.829,89. Laddove Ill.mo G.I. concordi con le deduzioni suindicate il valore sopra calcolato di mancato guadagno ridurrebbe di pari importo il credito della in €. 158.724,42 _______ CP_3
dica se la mancata commercializzazione della merce ritirata e sequestrata ha determinato il mancato conseguimento del premio di fine anno e ne indichi l'ammontare, ove possibile, sulla base pagina 10 di 14 della documentazione in atti;
I documenti in atti attestano che la ha riconosciuto alla i premi su fornitura CP_3 CP_1 per gli anni 2009 e 2010 rispettivamente nella misura del 4% e del 5% del fatturato, per complessive €. 88.954,51. La quantificazione percentuale dei premi su forniture, pari al 5% per l'anno 2010, è risultata coerente al contenuto della mail del 21.10.2009, in atti, ove la ha comunicato alla CP_3 CP_1
l'applicazione e riconoscimento del premio forniture fine anno del 5% a partire dall'1.01.2010. Per l'annualità 2011 il premio su fornitura risulta calcolato direttamente dalla con CP_1 emissione della fattura n.986 del 15.07.2011 per €. 1.923.10 ove nella descrizione dell'operazione di fatturazione risulta annotata premio fine anno 2011; documento riportato nell'elenco dei costi documentati dalla e portata a deconto del credito ingiunto. _______ CP_1
dica, ove documentato o ricostruibile in via presuntiva con un alto grado di probabilità, se e quali siano stati i costi per il ritiro della merce a carico di parte opponente;
La documentazione in atti comprova il costo di €.6.670,00 sostenuto dalla per il ritiro CP_3 della merce presso i p.v. della . _______ CP_1
riferisca l'importo delle spese connesse alla analisi di qualità della merce fornita, ove documentate;
La società , nelle proprie produzioni, ha allegato copia della fattura n. 25 del 23.12.2010, CP_1 rilasciata della società Silliker, dell'importo di €. 660,00 ove nella descrizione del documento medesimo si indica la causale inerente all'apertura di aliquota a campione di “Passata di pomodori” effettuata in data 21.12.2010 nel punto vendita a Capannori (LU). ______
dica a quanto ammonti il minor guadagno dell'opposta per il mancato ritiro della merce già commissionata dalla alla luce della documentazione in atti sulla base dei minori costi di CP_1 rivendita a terzi della merce e dei costi per eliminare le etichette e rietichettare i prodotti ove documentati, specificando il periodo in cui sono state svolte le operazioni di rivendita a terzi della merce e di nuova etichettatura;
Il prospetto riportato nello specifico paragrafo, ove riepilogati in dettaglio i dati desunti dalle fatture (descrizione prodotto quantità e prezzo), espone nell'ultima colonna, l'ipotesi di valorizzazione di un minor guadagno della complessivamente quantificato in CP_3
€.90.369,00. Lo scrivente, infatti, in riscontro al quesito posto, ha esposto, l'ipotesi di quantificazione di minor guadagno, ottenuto dalla differenza di prezzo per prodotto (differenza di valore desunta dal confronto tra il prezzo di svendita e quello di normale vendita riportato nelle note di credito) moltiplicata per le quantità svendute. Occorre, peraltro, evidenziare all'Ill.mo GI talune circostanze che appaiono, di contro, inficiare la valorizzazione suesposta, ed offrire elementi volti a far presumere che la svendita abbia avuto ad pagina 11 di 14 CP_ oggetto la merce resa dalla e ritirata dalla piuttosto che quella commissionata e CP_3 non ritirata. In particolare lo scrivente evidenzia: a) la non corrispondenza descrittiva della tipologia del prodotto oggetto di svendita, come riportato in fattura, “ ” con quella della merce Parte_5
“commissionata” di cui ai fabbisogni annuali annotati nel contenuto della mail dell'8.09.2009 ove è citato … “ . Dalla lettura della comparsa di costituzione e Parte_6 risposta la , in ordine al presunta corrispondenza dei prodotti, seppur diversamente CP_3 denominati, i legali hanno offerto una precisazione descrittiva mediante le seguenti dizioni … MI … passata cipolla e basilico denominata anche sugo pronto arrichito … MI … passata rustica ridenominata in fattura passata casereccia … MI … senza peraltro allegare alcun documento probatorio di supporto;
b) l'arco temporale di detta svendita, avvenuta nel periodo aprile /ottobre 2011, immediatamente successivo a quello in cui risultano avvenuti i resi di merce operati dalla , CP_1 risalenti al periodo febbraio/luglio 2011; c) la corrispondenza della tipologia di merce svenduta con quella annotata nelle note credito emesse dalla in seguito alla ricezione della merce resa;
CP_3
d) la mancata allegazione in atti di documentazione comprovante il costo sostenuto di rietichettatura dei prodotti. _________________________________ “
Per tali motivi, la suddetta somma, anche come, in via di mera ipotesi, ricalcolata dal C.T.U., non potrà essere considerata.
In considerazione della circostanza che la merce resa è risultata pari ad €. 87.301,29 il mancato guadagno della per la mancata commercializzazione degli stessi, è stata quantificata CP_1 in €. 22.829,89 (l'importo, come indicato dal C.T.U., va residualmente quantificato in euro 158.723,82, non 158.724,42, trattasi di mero errore di calcolo) il valore sopra, già compresivo di mancato guadagno per la Dico e ulteriormente detratti gli €. 660,00 (spese connessa all'analisi qualità della merce fornita) ridurrebbe il credito della ad CP_3
€. 158.063,82; con la precisazione che l'originario importo di €. 191.718,02 (dal quale vengono detratte le voci di costo/debito precedentemente indicate) – come chiarito dal C.T.U. nella parte in premessa ed espositiva, relativa al credito complessivamente ingiunto – era comprensivo sia CP_ dei premi dovuti a , sia, altresì, dei costi come accertati dal Consulente e sostenuti dal . CP_3
CP_ Pertanto, la somma residualmente dovuta da a ammonta ad €. 158.063,82 oltre CP_3 interessi legali dalla data della domanda processuale e sino al soddisfo.
CP_ Quanto poi all'invocato – da parte di – danno all'immagine, si osserva che per conforme giurisprudenza è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento. Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava pagina 12 di 14 dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana. Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014). La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l'Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”. Alla luce di tale pronunzia emerge, che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici
Ebbene, nel caso che ci occupa, il danno nelle allegazioni della opponente non risulta essere provato e, pertanto, non potrà affatto essere riconosciuto, come, del pari, non potrà essere riconosciuto il danno non patrimoniale (quello patrimoniale è riconosciuto nei limiti di cui in parte motiva) come genericamente richiesto da parte opposta e, ab origine, complessivamente quantificato in euro 400.000,00. A tal fine, infatti, restano, infine, assorbite, nell'accoglimento – seppur trattasi di assorbimento parziale quanto all'importo, tenuto conto di quanto in parte motiva ampiamente chiarito – dell'opposizione, le ulteriori domande come avanzate dall'opposta (in particolare, il risarcimento del danno patrimoniale, in parte qua e non patrimoniale, non compresi nella somma come complessivamente riconosciuta) che, pertanto, de residuo, non possono trovare accoglimento, essendo stato riconosciuto un credito minore rispetto a quello originariamente richiesto e non avendo, per l'effetto, provato – ma solo apoditticamente affermato – il danno patrimoniale e non patrimoniale, come da costei quantificato e non accertato avuto riguardo alle risultanze istruttorie.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza processuale, come in parte motiva accertata, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n° 243/2012 emesso in data 28.02.2012 dal Tribunale di Nocera Inferiore per le ragioni di cui in parte motiva;
pagina 13 di 14 - condanna parte opponente, in persona del proprio l.r.p.t., al pagamento in CP_1 favore della parte opposta, in persona del proprio l.r.p.t., della complessiva CP_3 somma pari ad euro €. 158.063,82 come determinata in parte motiva e per le motivazioni ivi rese, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali, di parte opponente e di parte opposta, per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone a carico delle parti, in solido tra di loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2025 Il Giudice
dott. Simone Iannone
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