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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2007 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2007 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LC NY (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
CI NY ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile disponendo di adeguati mezzi propri.
2) Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma Parte_1 Controparte_1
di € 12.300,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, importo aggiornato al 31.12.2024 e da corrispondersi in un'unica soluzione entro tale data.
3) Le parti convengono concordemente che dal mese di gennaio sino al mese dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale, il sig. continuerà a corrispondere alla Pt_1
sig.ra a titolo di mantenimento per figli, l'importo di € 300,00 mensili. CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 11.09.1994 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_1
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 48 Parte II Serie A Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
pagina 2 di 3 Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2007 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LC NY (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
CI NY ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile disponendo di adeguati mezzi propri.
2) Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma Parte_1 Controparte_1
di € 12.300,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, importo aggiornato al 31.12.2024 e da corrispondersi in un'unica soluzione entro tale data.
3) Le parti convengono concordemente che dal mese di gennaio sino al mese dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale, il sig. continuerà a corrispondere alla Pt_1
sig.ra a titolo di mantenimento per figli, l'importo di € 300,00 mensili. CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 11.09.1994 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_1
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 48 Parte II Serie A Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
pagina 2 di 3 Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3