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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA ER Presidente relatrice
SC RI IC
ND MA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16225/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. LOZZI CARLO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Le parti vivranno separate mantenendo il reciproco rispetto.
2. Il figlio minore delle parti, sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre ove manterrà la propria residenza in Brescia dell'Adige n. 9; i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come a seguire:
-il padre potrà vedere il minore mediante calendario visite da concordare e condividere con i nonni paterni sino al settembre 2025 a far data da cui il padre potrà tenere con sé il figlio anche Per_1
per il pernottamento e il minore potrà frequentare liberamente entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi e, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore e trascorrerà con il padre:
-fine settimana alternati dal venerdì sera o sabato mattina alla domenica sera (indicativamente alle ore 20,30) allorquando il padre preleverà e riporterà il bimbo alla casa materna;
- nella settimana ove il padre non trascorre con il figlio il week end, uno o due giorni infrasettimanali da concordare a seconda delle esigenze lavorative delle parti e degli impegni del bambino, in tali giornate il padre preleverà il bambino da scuola o dalla casa materna e ve lo riporterà entro le 20,30;
- nonché un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori si accodano di concordarle entro il 30 aprile di ogni anno e si accordano che nel mese di agosto potranno tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive ciascuno;
- nei ponti festivi il padre si alternerà di anno in anno con la madre.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Pt_2
versamento alla signora dell'importo di euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi Parte_1 in via anticipata entro il giorno 28 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di marzo
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: 2026), purché
l'indice sia positivo, disporre altresì che il versi alla signora anche l'intera sua quota Pt_2 Parte_1
parte dell'assegno unico cosicché la signora percepirà al 100% l'assegno direttamente Parte_1
dall'INPS qualsiasi sia il suo ammontare, prevedendo in ogni caso che il contributo complessivo al mantenimento del minore non sia inferiore ad euro 400,00 mensili anche qualora l'assegno unico dovesse diminuire o cessare. Disporre che il padre contribuisca inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, secondo il
Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16 e che contribuisca a versare alla mamma o alla scuola il 50% delle spese della retta che esulano dalla mensa (euro 65 circa) sino alla fine dell'anno scolastico 2025 per scuola materna Santa Maria della Vittoria in Brescia
e in seguito, con l'inizio della scuola primaria, provveda al pagamento al 50% delle spese relative alla scuola pomeridiana "Santa Marta", sempre in Via Diaz a Brescia, sempre al netto del costo dei pasti che rimarrà a carico della mamma in quanto ricompresi nel contributo al mantenimento ( retta di frequenza indicativa da settembre a maggio pari a euro 2.799,00 da pagarsi in 9 rate da euro 311,00 ciascuna e euro 71,00 per il mese di giugno, salvo variazioni — retta composta da una quota di euro
221,00 come parte del servizio Doposcuola da dividere al 50% e euro 90,00 come costo dei pasti
(rispettivamente 50 e 20 per giugno). Disporre inoltre che il sig. per anni 5 sostenga altresì un Pt_2
concorso al pagamento delle spese per la nuova abitazione di via Dell'Adige 9 di proprietà della signora , ove vive il minore, versando alla stessa la somma di euro 150,00 mensili. Le Parte_1
detrazioni fiscali per il minore saranno suddivise in ragione del 50% per ciascun genitore.
5. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
6. Le spese legali della presente procedura s'intendono compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio da nove anni, dalla quale è nato il figlio in data 7.10.2019, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Per_1
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
*** Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA ER Presidente relatrice
SC RI IC
ND MA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16225/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. LOZZI CARLO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Le parti vivranno separate mantenendo il reciproco rispetto.
2. Il figlio minore delle parti, sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre ove manterrà la propria residenza in Brescia dell'Adige n. 9; i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come a seguire:
-il padre potrà vedere il minore mediante calendario visite da concordare e condividere con i nonni paterni sino al settembre 2025 a far data da cui il padre potrà tenere con sé il figlio anche Per_1
per il pernottamento e il minore potrà frequentare liberamente entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi e, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore e trascorrerà con il padre:
-fine settimana alternati dal venerdì sera o sabato mattina alla domenica sera (indicativamente alle ore 20,30) allorquando il padre preleverà e riporterà il bimbo alla casa materna;
- nella settimana ove il padre non trascorre con il figlio il week end, uno o due giorni infrasettimanali da concordare a seconda delle esigenze lavorative delle parti e degli impegni del bambino, in tali giornate il padre preleverà il bambino da scuola o dalla casa materna e ve lo riporterà entro le 20,30;
- nonché un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori si accodano di concordarle entro il 30 aprile di ogni anno e si accordano che nel mese di agosto potranno tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive ciascuno;
- nei ponti festivi il padre si alternerà di anno in anno con la madre.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Pt_2
versamento alla signora dell'importo di euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi Parte_1 in via anticipata entro il giorno 28 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di marzo
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: 2026), purché
l'indice sia positivo, disporre altresì che il versi alla signora anche l'intera sua quota Pt_2 Parte_1
parte dell'assegno unico cosicché la signora percepirà al 100% l'assegno direttamente Parte_1
dall'INPS qualsiasi sia il suo ammontare, prevedendo in ogni caso che il contributo complessivo al mantenimento del minore non sia inferiore ad euro 400,00 mensili anche qualora l'assegno unico dovesse diminuire o cessare. Disporre che il padre contribuisca inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, secondo il
Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16 e che contribuisca a versare alla mamma o alla scuola il 50% delle spese della retta che esulano dalla mensa (euro 65 circa) sino alla fine dell'anno scolastico 2025 per scuola materna Santa Maria della Vittoria in Brescia
e in seguito, con l'inizio della scuola primaria, provveda al pagamento al 50% delle spese relative alla scuola pomeridiana "Santa Marta", sempre in Via Diaz a Brescia, sempre al netto del costo dei pasti che rimarrà a carico della mamma in quanto ricompresi nel contributo al mantenimento ( retta di frequenza indicativa da settembre a maggio pari a euro 2.799,00 da pagarsi in 9 rate da euro 311,00 ciascuna e euro 71,00 per il mese di giugno, salvo variazioni — retta composta da una quota di euro
221,00 come parte del servizio Doposcuola da dividere al 50% e euro 90,00 come costo dei pasti
(rispettivamente 50 e 20 per giugno). Disporre inoltre che il sig. per anni 5 sostenga altresì un Pt_2
concorso al pagamento delle spese per la nuova abitazione di via Dell'Adige 9 di proprietà della signora , ove vive il minore, versando alla stessa la somma di euro 150,00 mensili. Le Parte_1
detrazioni fiscali per il minore saranno suddivise in ragione del 50% per ciascun genitore.
5. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
6. Le spese legali della presente procedura s'intendono compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio da nove anni, dalla quale è nato il figlio in data 7.10.2019, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Per_1
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
*** Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209