Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16/03/1965, residente in [...]58, 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CURRELI TATIANA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in V. TRAVERSO 2/17 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CANTALUPPI FEDERICA (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20/3/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SASSELLO (SV) il 03/09/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 524/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SASSELLO (SV) il 03/09/2020 dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La dimora coniugale, sita in Genova, Via Traverso n.2 nero int.17, di cui alle premesse, resta temporaneamente, per non più di mesi dodici dal deposito del ricorso per separazione, nella disponibilità della Signora Parte_1
3) La Signora si obbliga a rilasciare il ridetto immobile libero da Parte_1
persone e cose entro e non oltre mesi dodici dal giorno di deposito del ricorso per separazione e divorzio ed a trasferire la propria residenza altrove.
Si precisa che tale termine è considerato essenziale dalle parti e deve ritenersi parte integrante degli accordi economici;
4) La sig.ra dichiara di aver già trasferito la residenza anagrafica di Parte_1
lei e figlia altrove. Per_1
5) A definizione dei propri rapporti economici, i beni mobili presenti nell'abitazione di Via
E. Traverso n.2 nero int. 17, fatta eccezione per un mobile in legno Piemonte fine 800 ad anta doppia, tappeti e cassettone in legno antico, che appartenevano alla prima moglie (defunta) del Dott. , resteranno in proprietà alla Signora Il Dott. provvederà a CP_1 T_ CP_1
ritirare dall'alloggio i suddetti beni personali al medesimo riservati, previo appuntamento a seconda delle disponibilità delle parti e, in ogni caso, in data antecedente al rilascio;
6) Il Dott. si impegna a consegnare alla Signora in Via Traverso ovvero in altro CP_1 T_
luogo limitrofo al medesimo indicato, il tavolo IKEA ed il tavolo da giardino attualmente dal medesimo custoditi, in giorno e data da concordarsi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e comunque entro il termine fissato tra le parti per il rilascio dell'appartamento. Il giorno della consegna verrà sottoscritto relativo verbale;
7) Il Dott. si impegna a trasferire a titolo gratuito in favore della signora la CP_1 T_
cucina completa, a suo tempo dal medesimo acquistata, che attualmente si trova ad
Alessandria. Il ritiro sarà a carico della Signora previo appuntamento da fissarsi T_ entro il termine di rilascio dell'appartamento di Via Traverso ed indicazione dell'indirizzo preciso in cui è ubicata;
8) I coniugi concordano fin d'ora che, nel rispetto reciproco e sul principio della buona fede, permetteranno reciprocamente di ritirare e/o consegnare ulteriori effetti personali custoditi dall'uno o dall'altro anche se qui non menzionati;
9) Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Dott. verserà in CP_1 favore della Signora tramite accredito in c/c entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, un assegno divorzile pari ad € 1000,00, che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione. Tale assegno avrà decorrenza dal deposito del presente ricorso.
10) Quanto alle spese relative alle utenze ed alla Tari, già versate prima d'ora dal Sig. , CP_1 le parti dichiarano che le stesse sono state versate in sostituzione del contributo al mantenimento della moglie, unitamente a bollo e assicurazione versati per i mezzi (auto e moto) nell'anno 2023 e al pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale da parte del marito. La Signora se ne dichiara soddisfatta e il sig. rinuncia a richiederne T_ CP_1
rimborso;
11) Dalla data di deposito del ricorso, sebbene le utenze non verranno volturate trattandosi di occupazione a titolo transitorio rientrante negli accordi fra i coniugi, esse, a carico della
Signora ma già domiciliate sul c/c del marito, verranno pagate direttamente dal Sig. T_
. Il relativo costo (debitamente documentato) sarà quindi decurtato dall'importo di CP_1
euro 1000,00 relativo all'assegno divorzile fino a quando la signora resterà ad abitare T_ nella casa coniugale e, pertanto, fino a dodici mesi dopo il deposito del ricorso per separazione. In ogni caso, se la Signora rilascerà l'immobile prima dello scadere del T_
termine, l'assegno non subirà più alcuna decurtazione in ragione delle ridette spese (che la signora pagherà altrove). Resta salva la facoltà del Sig. , trascorsi i dodici mesi dal CP_1
deposito del ricorso per separazione, di procedere alla chiusura delle utenze;
12) I coniugi concordano a che l'importo della Tari relativa all'appartamento di Via E
Traverso 2 nero int. 17, nel periodo transitorio di un anno decorrente dal deposito del ricorso, sia a carico del Dott. ; CP_1
13) A definizione dell'assetto economico tra i coniugi, l'autovettura DAIHATSU modello
TERIOS tg. CJ972RY di proprietà ed intestata al Dott. , è stata trasferita alla Controparte_1
Signora che ha provveduto ad intestarla a sé stessa. Parte_1
14) Allo stesso modo, il Dott. ha trasferito a titolo gratuito alla Signora CP_1 Parte_1
il motoveicolo HONDA modello SH Mode tg EK96808. La signora ha
[...] T_
provveduto ad intestarlo a sé. I predetti trasferimenti mobiliari sono stati eseguiti dai coniugi all'unico fine di sistemare i rapporti economico patrimoniale e non costituiscono vendita;
15) Gli animali di famiglia (cane e gatti), restano a vivere con la Signora che si T_ occuperà di loro. Le spese relative al mantenimento e alla cura degli stessi verranno suddivise al 50% fra i signori e , con invio ogni fine mese, in un'unica soluzione, T_ CP_1 di scontrini e/o pezze giustificative delle spese sostenute nel mese di riferimento e rimborso entro i 10 giorni successivi;
16) Il Sig. si impegna a consegnare alla signora il libretto veterinario del cane CP_1 T_ ncora un suo possesso entro un mese dal deposito del ricorso;
Per_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2020, Numero 20, Parte 1, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba