Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1981, n. 4146
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Sentenza 25 giugno 1981

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L'art 1384 cod civ - disponendo che la penale puo essere diminuita dal giudice, ove l'ammontare di essa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento - configura un potere discrezionale del giudice del merito, il cui corretto Esercizio postula, alla stregua del riferimento all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, la valutazione della posizione reciproca delle parti individuata al momento in cui il rapporto obbligatorio e stato costituito, sicche deve escludersi che l'apprezzamento relativo possa fondarsi sul raffronto tra l'ammontare della penale ed il pregiudizio realmente subito da chi la pretende. ( V 1130/76, mass n 379807).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1981, n. 4146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4146
    Data del deposito : 25 giugno 1981

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