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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2348 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MELLANO ALESSANDRA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MELLANO ALESSANDRA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 5.11.2007 in Albisola Superiore (SV) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
matrimonio del Comune di Albisola Superiore al numero 16, parte I, anno 2007, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albisola Superiore, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione del medesimo Per_1
presso la madre alla residenza della stessa in Savona, Largo dei Folconi 3/22, con facoltà per il padre di vederlo quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e personali del figlio, e previa comunicazione alla madre;
il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere il figlio minore e tenerlo con sé un giorno intero (il sabato o la domenica) ogni fine settimana, nonché
almeno un pomeriggio alla settimana con conseguente pernottamento presso la propria abitazione;
le festività (a mero titolo esemplificativo quelle natalizie e pasquali) saranno organizzate di volta in volta con decisioni assunte di comune accordo tra i coniugi, e, comunque, stabilendo un regime di alternanza tra gli stessi, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé il figlio minore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed i coniugi, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione del figlio;
3) disporre che il signor corrisponda alla IG , quale contributo per Controparte_1 Pt_1
il mantenimento del figlio minore la somma di € 450,00= mensili, da versarsi entro i primi venti giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN
[...], somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, e ciò fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
in particolare,
con riferimento all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi richiamano espressamente quanto indicato nelle linee guida del Tribunale di Savona, Sezione Civile, modulo
Famiglia del 15/01/2024 e così individuate:
- spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa scolastica, medicinali da banco senza prescrizione medica, carburante,
ricarica telefonica, prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
- le spese straordinarie (extra assegno) possono così essere individuate:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche,
queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c)
viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c)
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c)
interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
4) con riferimento al cd. assegno unico – e/o ad ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislazione futura – per il figlio minore disporre Per_1
che esso venga percepito per l'intero dalla IG . Parte_1
5) disporre che il signor versi in favore della IG , a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile, la somma di € 50,00 mensili, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN
[...], annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno venti di ogni mese.
6) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albisola Superiore di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
spese compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2348 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MELLANO ALESSANDRA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MELLANO ALESSANDRA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 5.11.2007 in Albisola Superiore (SV) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
matrimonio del Comune di Albisola Superiore al numero 16, parte I, anno 2007, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albisola Superiore, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione del medesimo Per_1
presso la madre alla residenza della stessa in Savona, Largo dei Folconi 3/22, con facoltà per il padre di vederlo quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e personali del figlio, e previa comunicazione alla madre;
il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere il figlio minore e tenerlo con sé un giorno intero (il sabato o la domenica) ogni fine settimana, nonché
almeno un pomeriggio alla settimana con conseguente pernottamento presso la propria abitazione;
le festività (a mero titolo esemplificativo quelle natalizie e pasquali) saranno organizzate di volta in volta con decisioni assunte di comune accordo tra i coniugi, e, comunque, stabilendo un regime di alternanza tra gli stessi, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé il figlio minore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed i coniugi, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione del figlio;
3) disporre che il signor corrisponda alla IG , quale contributo per Controparte_1 Pt_1
il mantenimento del figlio minore la somma di € 450,00= mensili, da versarsi entro i primi venti giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN
[...], somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, e ciò fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
in particolare,
con riferimento all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi richiamano espressamente quanto indicato nelle linee guida del Tribunale di Savona, Sezione Civile, modulo
Famiglia del 15/01/2024 e così individuate:
- spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa scolastica, medicinali da banco senza prescrizione medica, carburante,
ricarica telefonica, prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
- le spese straordinarie (extra assegno) possono così essere individuate:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche,
queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c)
viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c)
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c)
interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
4) con riferimento al cd. assegno unico – e/o ad ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislazione futura – per il figlio minore disporre Per_1
che esso venga percepito per l'intero dalla IG . Parte_1
5) disporre che il signor versi in favore della IG , a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile, la somma di € 50,00 mensili, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN
[...], annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno venti di ogni mese.
6) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albisola Superiore di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
spese compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)