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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 435 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla gestione separata.
promosso da: , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), e ivi residente in [...] a ,rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. CATRA PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. DEL GATTO ANTONIO, con domicilio eletto presso la sede di AG ,come da procura come in atti ,
Opposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 19/02/2024, la sig.ra ha proposto Parte_1
1 opposizione – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2023 0002221974
notificato in data 12/01/2024 per il pagamento della complessiva somma di €.7.346,55 a titolo di contributi, interessi e sanzioni da versare alla Gestione separata anno 2016.
L'opponente chiede accettarsi l' illegittimità dell'avviso per essere generico, per avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi e per insussistenza del credito perché non provato.
Si è costituito l' rilevando l'infondatezza delle ragioni del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa è istruita su base documentale, e all'udienza del 10/03/2025 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla scorta degli atti difensivi delle parti ,decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1) L'eccezione di prescrizione è infondata.
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 31 /10/2018 n.27950 e altre successive ) ha affermato -condividendo un orientamento costante in tema di contributi cd “ a percentuale “
che :
« il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è l'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito (Cass.n.13463/2017 – n.19640/2018) e ,pertanto,
in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie la prescrizione corre dal momento ˂ in cui i singoli contributi devono essere versati ˃ (art.55r.d.l. 1827/1935)
E quindi il versamento del saldo è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, che è fissato dall'art.17 comma 1 d.p.r. 435/2011 al 20 giugno dell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi , che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Pertanto, sulla base del principio posto dalla indicata sentenza il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione va individuato nella scadenza prevista per il versamento dei contributi e coincidente con il termine previsto per il saldo delle imposte dovute ( vale a dire 16 giugno-art. 17 DPR 2001 n.435 modificato dal D.L. 223/ 2006 e nella fattispecie il termine di decorrenza corrisponde al 31-9-2017 come prorogato con DPCM del 26-7-2017).
Risulta in atti che l' ha emesso un avviso bonario in data 18-11-2022 (all.1 memoria CP_1
) che è stato notificato tramite raccomandata A/R n.664794352324 presso l'indirizzo in CP_1
AG , Via Rosario Livatino,1 (indirizzo che risulta anche dal ricorso introduttivo) e consegnata il 2/12/2022 (come da tracciatura della raccomandata dal sito monitoraggio postale-
all.2).
2 E successivamente ha emesso avviso di addebito impugnato e notificato in data 12-01-2024
Considerato che i termini di prescrizione per l'attività di Riscossione, sono stati sospesi durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (art.68 D.L.18/2020- art.12 D.L. 159/2015).
Il termine di prescrizione che doveva maturare il 31/09/2022 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art.68 d.l. n.18/2020 (da sommare alla data di naturale maturazione della prescrizione -), ed è interrotto dall'avviso bonario consegnato il 2/12/2022, come provato dalla tracciatura ricavata dalla piattaforma di , la quale per principio giurisprudenziale CP_2 costituisce idoneo mezzo di prova dell'avvenuta consegna della raccomandata al destinatario presso l'indirizzo che risulta quello di residenza (Cass.Pen. sentenza n.4485/20220). Di conseguenza il successivo avviso di addebito notificato il 12/01/2024 è tempestivo perché notificato entro il nuovo termine quinquennale : i contributi richiesti sono dovuti perché non prescritti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) rigetta il ricorso .
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese a favore dell' che si liquidano in CP_1
€.2.000,00, per compensi legali oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.
AG, 24 marzo 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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