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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice unico dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16357/24 promossa da:
, nata a [...] il E_
02/06/1971, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Torino presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Sagone Anna, che la difende unitamente all'Avv. Damiani Irene
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 9.8.2024, notificato il 9.9.2024, che dichiarava inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis del D.lgs. 30/2007
Conclusioni parte attrice: Accertare e dichiarare sussistenti i requisiti previsti per l'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 23, comma 1-bis, D.lgs. 30/2007
Conclusioni parte convenuta: respingersi il ricorso perché infondato, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata dalla ricorrente in data 29.9.2023, volta a ottenere il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D. Lvo 30/2007, il Questore di Torino, con provvedimento prot.
N. 4606/2024, reso in data 9.8.2024 e notificato il 9.9.2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza.
L'istante ha impugnato il provvedimento questorile, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 19.2.2025
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, in cui le parti precisavano le conclusioni richiamandosi agli atti introduttivi e alle memorie autorizzate, il fascicolo è stato trattenuto dal Giudice a decisione.
** ** Nel ricorso introduttivo, ha esposto: E_
- di avere una stabile relazione di fatto con un cittadino italiano - Sig. , nato Persona_1
a Torino (TO) il 02/02/1978 -, che risale all'anno 2018 e di convivere con lo stesso dal 2023, risiedendo entrambi in Torino, via Lancia n. 72 (cfr. doc. n. 1);
- di aver sottoscritto il 29.09.2023 un accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 50 e ss. della L. 76/2016 trasmesso al Comune di Torino il 07.10.2023, congiuntamente all'istanza di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007;
- di aver ottenuto l'iscrizione anagrafica il 05.07.2024, con pedissequo inserimento nello stato di Perso famiglia del Sig. e contestuale rilascio del certificato di costituzione di coppia di fatto (cfr. doc. n. 2);
- che la relazione è stata accertata giudizialmente con sentenza n. 3581/2024 pubbl. il 20/06/2024,
RG n. 20678/2023, Repert. n. 6083/2024 del 20.06.2024, emessa dal Tribunale di Torino, Settima sezione civile (cfr. doc. n. 3).
Sulla base di tali presupposti parte ricorrente ha chiesto rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23, comma 1-bis, D.lgs. 30/2007, argomentando circa il proprio status di cittadino di un Paese terzo familiare di cittadino comunitario.
Nella comparsa di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di rigettare il ricorso, Contr contestando l'applicabilità, al caso di specie, del d.lgs. 30/07, in luogo del in quanto “i cittadini dell'Unione che – come il partner della ricorrente – non hanno mai fatto uso del loro diritto di libera circolazione ed hanno sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e sono considerati cittadini
“statici” dell'Unione, come anche i loro familiari, dal momento che i diritti loro conferiti non sono diritti originari, bensì diritti derivati, ossia da essi acquisiti nella loro qualità di familiari di un cittadino mobile dell'Unione. Il familiare di cittadino “statico” non può dunque acquisire un diritto di soggiorno derivato sulla base della direttiva 2004/38/CE”.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va confutato quanto indicato nel rapporto della Questura 17.2.2025, richiamato da parte resistente nella comparsa di risposta, circa l'interpretazione dell'art. 23 co. 1 bis del D. Lvo
30/2007, secondo cui “ la norma è sufficientemente chiara laddove distingue tra cittadini comunitari “dinamici”, cioè coloro che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo, e ai familiari dei quali continua ad essere applicato il D. Lvo 30/2007 in virtù dell'articolo
23 del medesimo testo normativo, e cittadini comunitari “statici”, che non hanno esercitato il diritto alla circolazione e i cui familiari hanno comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno però alle condizioni dettate dal TUI e denominato “famit” quanto alle categorie che possono accedervi e ai requisiti richiesti. Il richiamo nella norma al TUI e per distinguere le due situazioni che diversamente sarebbero identiche e il cui titolo di soggiorno avrebbe solo una denominazione diversa ma sarebbe uguale in tutti gli altri aspetti: carta di soggiorno per i familiari di cittadini dinamici e permesso di soggiorno fame et per i familiari di cittadini statici. È evidente che non può essere questa la ratio dell'intervento normativo che invece diretto a disciplinare in modo diverso situazioni differenti. Dunque, il richiamo nel comma 1 bis al TUI non riguarda semplicemente le modalità pratiche di rilascio del titolo, ma anche diverse categorie quelle indicate nell'articolo 29 del TUI, di persone che possono accedervi”.
Tale interpretazione della novella normativa non pare condivisibile, alla luce della ratio legis e della giurisprudenza eurounitaria.
La disposizione è stata, infatti, introdotta con un Decreto legge dal titolo “Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Alla luce dei lavori preparatori e delle relazioni di accompagnamento al Decreto legge si comprende, dunque, che l'intervento normativo si è reso doveroso in quanto la Commissione europea imponeva di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani cosiddetti “statici” la carta di soggiorno disciplinata dalla Direttiva 2004/38 e la necessità di ciò risiede negli effetti extraterritoriali della carta di soggiorno;
uno fra tutti quello per cui i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso sul loro territorio in esenzione da visto ai titolari di carta di soggiorno rilasciata dagli altri Stati ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva
2004/38 (in questo senso, infatti, dispone l'articolo 5 della suddetta Direttiva per tutti i paesi membri e, quindi, anche per quelli non Schengen). Tutti gli altri cittadini stranieri, che non possono invocare l'applicazione della Direttiva, possono essere assoggettati dai paesi europei “non Spazio Schengen” all'obbligo di ottenere un visto d'ingresso per entrare nel loro territorio.
E' dunque chiaro come gli Stati membri diversi dall'Italia si trovassero in una situazione deteriore, in quanto il nostro paese “premiava” i familiari dei propri cittadini con l'esenzione da visto in tutti i paesi non Schengen, benché ad essi la direttiva 2004/38 non trovasse diretta applicazione e benchè, dunque, non godessero di un diritto di fonte europea a fare ingresso in tutti i paesi dell'Unione senza alcun previo procedimento autorizzatorio.
La ratio della novella legislativa è dunque questa: assicurare che i familiari dei cittadini “statici” venissero dotati di un permesso di soggiorno distinguibile, per gli effetti, dalla carta disciplinata dalla Direttiva 2004/38 applicabile in tutti i paesi dell'Unione ai cittadini “dinamici” e ai loro familiari.
Letta dunque la novella legislativa alla luce della ratio legis poc'anzi riportata che l'ha ispirata e tenuto conto della interpretazione letterale della norma, è evidente come, contrariamente a quanto indicato da parte resistente, il richiamo al TUI riguardi esclusivamente le “modalità” del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38 (la norma recita “con le modalità di cui all'articolo 5 comma 8 TUI”).
Per tutto il resto, l'ambito di applicazione resta quello del D. Lvo 30/2007: nel momento in cui l'articolo 23 comma 1 bis utilizza la nozione di “familiari” l'interprete, coerentemente con un'interpretazione letterale della norma, non può, infatti, che fare riferimento all'espressione come definita nel D. Lvo 30/2007, dal momento che questo è il corpo normativo al cui interno la nuova disposizione si trova.
Venendo al caso di specie:
- è pacifico e non contestato che il cittadino italiano, signor , sia da considerarsi Persona_1 cittadino “statico”, in quanto non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ai sensi della
Direttiva 2004/38;
- è pacifico e documentale che la ricorrente, signora E_
, sia da considerare “partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione
[...] stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”, ai sensi dell'articolo 3 co.2 lettera b)
D. Lvo 30/2007, rientrante dunque nella categoria degli “altri familiari” a cui si applica il decreto legislativo poc'anzi indicato: è, infatti, stata depositata, come documento n.3 di parte attrice, la sentenza 3581/2024 del Tribunale di Torino, settima sezione civile, nella quale, ritenuta provata l'esistenza di quel legame affettivo di coppia idoneo ad ottenere l'iscrizione anagrafica, si ordina al
Sindaco pro-tempore del Comune di Torino, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere all'iscrizione di E_
, nata a [...] il [...], nell'anagrafe della popolazione residente
[...]
del Comune di Torino ed al suo inserimento nello stato di famiglia di , nato a Persona_1
Torino il 02.02.1978, ivi residente in [...], con annotazione del relativo contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016.
In conclusione, la ricorrente, per il combinato disposto degli articoli 3 e 23 co. 1 bis del D. Lvo
30/2007, rientrando a tutti gli effetti nei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5 co. 8 TUI. Il ricorso deve dunque essere accolto.
Avuto riguardo alla complessa disciplina normativa, recentemente novellata, che regola la materia in esame e tenuto conto delle difese esposte dalla PA convenuta, in prevalenza fondate sulle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie da questo Tribunale, si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- ACCOGLIE il ricorso e accerta il diritto di E_
al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia con le modalità di
[...] cui all'art. 23 co. 1 bis D. Lvo 30/2007.
- COMPENSA le spese.
-MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino 9.4.2025
Il Giudice
Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice unico dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16357/24 promossa da:
, nata a [...] il E_
02/06/1971, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Torino presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Sagone Anna, che la difende unitamente all'Avv. Damiani Irene
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 9.8.2024, notificato il 9.9.2024, che dichiarava inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis del D.lgs. 30/2007
Conclusioni parte attrice: Accertare e dichiarare sussistenti i requisiti previsti per l'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 23, comma 1-bis, D.lgs. 30/2007
Conclusioni parte convenuta: respingersi il ricorso perché infondato, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata dalla ricorrente in data 29.9.2023, volta a ottenere il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D. Lvo 30/2007, il Questore di Torino, con provvedimento prot.
N. 4606/2024, reso in data 9.8.2024 e notificato il 9.9.2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza.
L'istante ha impugnato il provvedimento questorile, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 19.2.2025
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, in cui le parti precisavano le conclusioni richiamandosi agli atti introduttivi e alle memorie autorizzate, il fascicolo è stato trattenuto dal Giudice a decisione.
** ** Nel ricorso introduttivo, ha esposto: E_
- di avere una stabile relazione di fatto con un cittadino italiano - Sig. , nato Persona_1
a Torino (TO) il 02/02/1978 -, che risale all'anno 2018 e di convivere con lo stesso dal 2023, risiedendo entrambi in Torino, via Lancia n. 72 (cfr. doc. n. 1);
- di aver sottoscritto il 29.09.2023 un accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 50 e ss. della L. 76/2016 trasmesso al Comune di Torino il 07.10.2023, congiuntamente all'istanza di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007;
- di aver ottenuto l'iscrizione anagrafica il 05.07.2024, con pedissequo inserimento nello stato di Perso famiglia del Sig. e contestuale rilascio del certificato di costituzione di coppia di fatto (cfr. doc. n. 2);
- che la relazione è stata accertata giudizialmente con sentenza n. 3581/2024 pubbl. il 20/06/2024,
RG n. 20678/2023, Repert. n. 6083/2024 del 20.06.2024, emessa dal Tribunale di Torino, Settima sezione civile (cfr. doc. n. 3).
Sulla base di tali presupposti parte ricorrente ha chiesto rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23, comma 1-bis, D.lgs. 30/2007, argomentando circa il proprio status di cittadino di un Paese terzo familiare di cittadino comunitario.
Nella comparsa di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di rigettare il ricorso, Contr contestando l'applicabilità, al caso di specie, del d.lgs. 30/07, in luogo del in quanto “i cittadini dell'Unione che – come il partner della ricorrente – non hanno mai fatto uso del loro diritto di libera circolazione ed hanno sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e sono considerati cittadini
“statici” dell'Unione, come anche i loro familiari, dal momento che i diritti loro conferiti non sono diritti originari, bensì diritti derivati, ossia da essi acquisiti nella loro qualità di familiari di un cittadino mobile dell'Unione. Il familiare di cittadino “statico” non può dunque acquisire un diritto di soggiorno derivato sulla base della direttiva 2004/38/CE”.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va confutato quanto indicato nel rapporto della Questura 17.2.2025, richiamato da parte resistente nella comparsa di risposta, circa l'interpretazione dell'art. 23 co. 1 bis del D. Lvo
30/2007, secondo cui “ la norma è sufficientemente chiara laddove distingue tra cittadini comunitari “dinamici”, cioè coloro che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo, e ai familiari dei quali continua ad essere applicato il D. Lvo 30/2007 in virtù dell'articolo
23 del medesimo testo normativo, e cittadini comunitari “statici”, che non hanno esercitato il diritto alla circolazione e i cui familiari hanno comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno però alle condizioni dettate dal TUI e denominato “famit” quanto alle categorie che possono accedervi e ai requisiti richiesti. Il richiamo nella norma al TUI e per distinguere le due situazioni che diversamente sarebbero identiche e il cui titolo di soggiorno avrebbe solo una denominazione diversa ma sarebbe uguale in tutti gli altri aspetti: carta di soggiorno per i familiari di cittadini dinamici e permesso di soggiorno fame et per i familiari di cittadini statici. È evidente che non può essere questa la ratio dell'intervento normativo che invece diretto a disciplinare in modo diverso situazioni differenti. Dunque, il richiamo nel comma 1 bis al TUI non riguarda semplicemente le modalità pratiche di rilascio del titolo, ma anche diverse categorie quelle indicate nell'articolo 29 del TUI, di persone che possono accedervi”.
Tale interpretazione della novella normativa non pare condivisibile, alla luce della ratio legis e della giurisprudenza eurounitaria.
La disposizione è stata, infatti, introdotta con un Decreto legge dal titolo “Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Alla luce dei lavori preparatori e delle relazioni di accompagnamento al Decreto legge si comprende, dunque, che l'intervento normativo si è reso doveroso in quanto la Commissione europea imponeva di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani cosiddetti “statici” la carta di soggiorno disciplinata dalla Direttiva 2004/38 e la necessità di ciò risiede negli effetti extraterritoriali della carta di soggiorno;
uno fra tutti quello per cui i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso sul loro territorio in esenzione da visto ai titolari di carta di soggiorno rilasciata dagli altri Stati ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva
2004/38 (in questo senso, infatti, dispone l'articolo 5 della suddetta Direttiva per tutti i paesi membri e, quindi, anche per quelli non Schengen). Tutti gli altri cittadini stranieri, che non possono invocare l'applicazione della Direttiva, possono essere assoggettati dai paesi europei “non Spazio Schengen” all'obbligo di ottenere un visto d'ingresso per entrare nel loro territorio.
E' dunque chiaro come gli Stati membri diversi dall'Italia si trovassero in una situazione deteriore, in quanto il nostro paese “premiava” i familiari dei propri cittadini con l'esenzione da visto in tutti i paesi non Schengen, benché ad essi la direttiva 2004/38 non trovasse diretta applicazione e benchè, dunque, non godessero di un diritto di fonte europea a fare ingresso in tutti i paesi dell'Unione senza alcun previo procedimento autorizzatorio.
La ratio della novella legislativa è dunque questa: assicurare che i familiari dei cittadini “statici” venissero dotati di un permesso di soggiorno distinguibile, per gli effetti, dalla carta disciplinata dalla Direttiva 2004/38 applicabile in tutti i paesi dell'Unione ai cittadini “dinamici” e ai loro familiari.
Letta dunque la novella legislativa alla luce della ratio legis poc'anzi riportata che l'ha ispirata e tenuto conto della interpretazione letterale della norma, è evidente come, contrariamente a quanto indicato da parte resistente, il richiamo al TUI riguardi esclusivamente le “modalità” del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38 (la norma recita “con le modalità di cui all'articolo 5 comma 8 TUI”).
Per tutto il resto, l'ambito di applicazione resta quello del D. Lvo 30/2007: nel momento in cui l'articolo 23 comma 1 bis utilizza la nozione di “familiari” l'interprete, coerentemente con un'interpretazione letterale della norma, non può, infatti, che fare riferimento all'espressione come definita nel D. Lvo 30/2007, dal momento che questo è il corpo normativo al cui interno la nuova disposizione si trova.
Venendo al caso di specie:
- è pacifico e non contestato che il cittadino italiano, signor , sia da considerarsi Persona_1 cittadino “statico”, in quanto non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ai sensi della
Direttiva 2004/38;
- è pacifico e documentale che la ricorrente, signora E_
, sia da considerare “partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione
[...] stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”, ai sensi dell'articolo 3 co.2 lettera b)
D. Lvo 30/2007, rientrante dunque nella categoria degli “altri familiari” a cui si applica il decreto legislativo poc'anzi indicato: è, infatti, stata depositata, come documento n.3 di parte attrice, la sentenza 3581/2024 del Tribunale di Torino, settima sezione civile, nella quale, ritenuta provata l'esistenza di quel legame affettivo di coppia idoneo ad ottenere l'iscrizione anagrafica, si ordina al
Sindaco pro-tempore del Comune di Torino, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere all'iscrizione di E_
, nata a [...] il [...], nell'anagrafe della popolazione residente
[...]
del Comune di Torino ed al suo inserimento nello stato di famiglia di , nato a Persona_1
Torino il 02.02.1978, ivi residente in [...], con annotazione del relativo contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016.
In conclusione, la ricorrente, per il combinato disposto degli articoli 3 e 23 co. 1 bis del D. Lvo
30/2007, rientrando a tutti gli effetti nei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5 co. 8 TUI. Il ricorso deve dunque essere accolto.
Avuto riguardo alla complessa disciplina normativa, recentemente novellata, che regola la materia in esame e tenuto conto delle difese esposte dalla PA convenuta, in prevalenza fondate sulle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie da questo Tribunale, si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- ACCOGLIE il ricorso e accerta il diritto di E_
al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia con le modalità di
[...] cui all'art. 23 co. 1 bis D. Lvo 30/2007.
- COMPENSA le spese.
-MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino 9.4.2025
Il Giudice
Sara Perlo