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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4558/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IR BI e dell'avv. LOPORCARO MARILENA
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IR BI e dell'avv. LOPORCARO MARILENA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 6 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 177/2025, pubblicata in data 17/02/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in
Accettura (MT) in data 04/08/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 Parte II Serie A dell'anno 2008;
• ordinare al Comune di Accettura (MT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 6 • dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE CON SENTENZA
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bastiglia
(MO) alla Via Dei Mugnai nr. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin Controparte_1
tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora Persona_1
materna.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a settimane alterne, salvo diverso accordo tra le parti, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali del Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 20:30;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun pagina 3 di 6 genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figli pari ad € 300,00 Persona_1
mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno divorzile è
previsto in favore di un coniuge e a carico dell'altro.
8. I ricorrenti dichiarano che vi è un'altra situazione economica da regolarizzare, ovvero la signora deve restituire al signor la somma di € Controparte_1 Parte_1
15.000,00. Le modalità e i tempi della restituzione di detta somma verranno stabiliti successivamente alla sottoscrizione del presente atto dalle parti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 20/04/2010; Per_1
pagina 4 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis 4.
ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACCETTURA
(MT) il 04/08/2008 fra nato a [...] il Parte_1
01/07/1975 e nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ACCETTURA (MT) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n.
3 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
pagina 5 di 6 passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4558/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IR BI e dell'avv. LOPORCARO MARILENA
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IR BI e dell'avv. LOPORCARO MARILENA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 6 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 177/2025, pubblicata in data 17/02/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in
Accettura (MT) in data 04/08/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 Parte II Serie A dell'anno 2008;
• ordinare al Comune di Accettura (MT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 6 • dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE CON SENTENZA
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bastiglia
(MO) alla Via Dei Mugnai nr. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin Controparte_1
tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora Persona_1
materna.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a settimane alterne, salvo diverso accordo tra le parti, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali del Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 20:30;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun pagina 3 di 6 genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figli pari ad € 300,00 Persona_1
mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno divorzile è
previsto in favore di un coniuge e a carico dell'altro.
8. I ricorrenti dichiarano che vi è un'altra situazione economica da regolarizzare, ovvero la signora deve restituire al signor la somma di € Controparte_1 Parte_1
15.000,00. Le modalità e i tempi della restituzione di detta somma verranno stabiliti successivamente alla sottoscrizione del presente atto dalle parti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 20/04/2010; Per_1
pagina 4 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis 4.
ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACCETTURA
(MT) il 04/08/2008 fra nato a [...] il Parte_1
01/07/1975 e nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ACCETTURA (MT) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n.
3 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
pagina 5 di 6 passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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