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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno consensuale e
28/05/2025, nelle persone dei magistrati: divorzio congiunto dott. Riccardo Greco Presidente rel. (Cessazione effetti dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice civili) dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1012/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nat a CI (MT) il 25/06/1969 (C.F. Parte_1
), con l'avvocato FUINA ROCCO SALVATORE, C.F._1
E
, nat a RO (MT) il 13/06/1971 (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato TUCCINO PASQUALE SALVATORE, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso depositato dai predetti coniugi 16/05/2024, con il quale avanzavano domanda di separazione e contestualmente la declaratoria di scioglimento del matrimonio sottoscrivendo le relative condizioni;
Vista la sentenza parziale di separazione pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 17 luglio 2024, con la quale si è aderito alla giurisprudenza che ritiene ammissibile la domanda contestuale anche in caso di ricorso consensuale e si è provveduto in conformità agli accordi dei coniugi, disponendo l'ulteriore trattazione mediante deposito di note integrative entro l'udienza del 16 maggio 2025 per la pronuncia di divorzio;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
che la natura consensuale del ricorso consente la compensazione delle spese;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 16/05/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 29/10/2008 in CI, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso contestuale per la declaratoria di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato il 16/05/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008, Parte II, serie A, numero 47;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28/05/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco